Revoca e sospensione - Revoca - Provvedimento del prefetto in seguito a sottoposizione del titolare alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza – Natura di sanzione amministrativa accessoria – Esclusione - Constatazione dell'insussistenza dei requisiti morali per il conseguimento del titolo alla guida - Sussistenza - Conseguenze - Giudizio di opposizione - Competenza del tribunale ai sensi dell'art. 9 c.p.c. - Fondamento.
Il provvedimento prefettizio con il quale, ai sensi degli artt. 120 e 219 cod. strada venga disposta la revoca della patente di guida a seguito della irrogazione, a carico del titolare, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non può essere assimilato alle sanzioni amministrative per le quali è previsto. In via generale, il regime di impugnazione di cui all'art. 22 bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, poiché esso non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione strada1e, bensì la constatazione dell'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida. Ne consegue che il giudizio di opposizione avverso tale provvedimento, non rientrando nella competenza per materia del giudice di pace, è devoluto alla competenza ordinaria del tribunale, ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ.