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Corte di Cassazione 16/09/2015

Il trasportato non deve dimostrare la colpa: nulle le clausole di guida esclusiva
da Altalex

(Cass. Civ., sez. III, 30 luglio 2015, n. 16181)

Il nuovo Codice delle Assicurazioni ha introdotto una novità rilevante prevedendo l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo. Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell' impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

La nuova normativa è stata oggetto di numerose critiche da parte della dottrina ed è stata oggetto di censure di legittimità costituzionale da parte dei giudici di merito, censure che peraltro non hanno trovato accoglimento da parte della Corte costituzionale, intervenuta sul punto con Ordinanza n. 440 del 23 dicembre 2008.

Tale ordinanza ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'alt. 141 del Codice delle Assicurazioni sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 cost. La Corte, nell'ordinanza in esame, ha chiarito che è ben possibile accedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, in base alla quale è possibile ritenere che detta norma si limiti in realtà "a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso". 

L’azione di cui all'art. 141 ha come fattispecie costitutiva una fattispecie complessa, che è data anzitutto dall'avere il trasportato a qualsiasi titolo (art. 122 comma 2 d.lgs. 209/2005) subito un danno per un illecito da circolazione in occasione del trasporto sul veicolo e, quindi, dall'essersi verificato tale illecito. In riferimento a tale illecito è la legge che all'art. 122 comma 2 d. lgd 209/2005 prevede che l'assicurazione obbligatoria debba comprendere anche la copertura di tale danno e tale copertura sussiste quale che sia il titolo di responsabilità nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo.

Invero, questa previsione, se ad essa non si accompagnasse quella dell'art. 141, che lo abilita all'azione diretta, introducendo nella fattispecie costitutiva dell'azione esercitabile appunto tale espressa previsione normativa, non lo abiliterebbe ad esercitare la garanzia assicurativa, che potrebbe essere attivata soltanto dall'assicurato, come di norma nel caso di assicurazione per la responsabilità civile (Cass. Ordinanza 12.12.2008 n. n. 29276).  L'accertamento della colpa  è quindi al di fuori della previsione dell'articolo 141 Codice delle Assicurazioni in quanto la responsabilità della compagnia assicuratrice del vettore prescinde "dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro". In questo modo il legislatore ha voluto introdurre una disposizione che sembra volta ad impedire la spendita di risorse processuali per l'effettuazione di tale tipo di accertamento). 

La Corte, inoltre, coglie l'occasione per affermare un altro principio: alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 1° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), secondo il principio solidaristico "vulneratus ante omnia reficiendus", il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all'identità del conducente ("clausola di guida esclusiva": Cass. Civ. n. 19963 del 30/08/2013).

(Nota di Carmine Lattarulo)


Suprema Corte di Cassazione

Sezione III, civile

Sentenza 30 luglio 2015, n. 16181



ha pronunciato la seguente:
 

sentenza


sul ricorso 12206/2012 proposto da:

D.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato LUCATTONI PIERLUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO MAMBELLI giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA (già UGF ASSICURAZIONI SPA), in persona del suo procuratore ad negotia Dott.ssa G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato CAROLI ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO BELLINI giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 126/2012 del TRIBUNALE di FORLI', depositata il 10/02/2012 R.G.N. 1491/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2015 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l'Avvocato LETIZIA CAROLI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo


D.M.F. ha citato in giudizio la UGF Assicurazioni, ora Unipol Assicurazioni S.p.A, per ottenere ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, per sè e per la propria figlia minore, Gu.Ro., il risarcimento del danno subito in qualità di trasportate a bordo dell'autovettura di proprietà della D. stessa, guidata da Gu.Sa., coinvolta in un sinistro il giorno 11.5.2009.

Il giudice di pace ha accolto la domanda.

A seguito di impugnazione della UGF Assicurazioni, il Tribunale di Forlì, sul rilievo che non vi era stata collisione diretta tra i veicoli e che quindi non poteva essere applicata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, ha rigettato la domanda.

Avverso detta sentenza propongono ricorso D.M.F. e la figlia Gu.Ro. con tre motivi.

Resiste la Unipol Assicurazioni S.p.A..


La causa perviene alla pubblica udienza a seguito di rinvio da parte del Collegio della Sesta sezione civile della Corte.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

 
Motivi della decisione


1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, in riferimento all'articolo 360 n. 3 c.p.c. Con il secondo motivo si denunzia nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 4.

Con il terzo motivo si denunzia omessa insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. Sostengono le ricorrenti che hanno citato in giudizio la compagnia assicuratrice del veicolo su cui erano trasportate ai sensi dell'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni che prevede che il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato è trasportato al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Di conseguenza la Corte di merito ha errato nel rigettare la domanda, sul rilievo della impossibilità di accertare l'eventuale responsabilità ed il contributo causale da attribuire ai veicoli coinvolti nell'incidente.

2. I tre motivi si esaminano congiuntamente per la connessione logico giuridica che li lega e sono fondati.

Le ricorrenti hanno citato in giudizio solo la compagnia assicuratrice del veicolo su cui erano trasportate, invocando il risarcimento del danno ex art.141 del Codice delle Assicurazioni per le lesioni subite a seguito di un sinistro.

L'art. 141 Codice delle Assicurazioni prevede che "salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'art. 145".

3. Il nuovo Codice delle Assicurazioni ha introdotto una novità rilevante prevedendo l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo. Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

La nuova normativa è stata oggetto di numerose critiche da parte della dottrina ed è stata oggetto di censure di legittimità costituzionale da parte dei giudici di merito, censure che peraltro non hanno trovato accoglimento da parte della Corte costituzionale intervenuta sul punto con Ordinanza n. 440 del 23 dicembre 2008. Tale ordinanza ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost..

La Corte, nell'ordinanza in esame, ha chiarito che è ben possibile accedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, in base alla quale è possibile ritenere che detta norma si limiti in realtà "a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso".

4. Questa Corte ha già affermato che l'azione di cui all'art. 141 ha come fattispecie costitutiva una fattispecie complessa, che è data anzitutto dall'avere il trasportato a qualsiasi titolo (D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 122, comma 2) subito un danno per un illecito da circolazione in occasione del trasporto sul veicolo e, quindi, dall'essersi verificato tale illecito. In riferimento a tale illecito è la legge che all'art. 122, comma 2, del D.Lgs. prevede che l'assicurazione obbligatoria debba comprendere anche la copertura di tale danno e tale copertura sussiste quale che sia il titolo di responsabilità nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo. Invero, questa previsione, se ad essa non si accompagnasse quella dell'art. 141, che lo abilita all'azione diretta, introducendo nella fattispecie costitutiva dell'azione esercitarle appunto tale espressa previsione normativa, non lo abiliterebbe ad esercitare la garanzia assicurativa, che potrebbe essere attivata soltanto dall'assicurato, come di norma nel caso di assicurazione per la responsabilità civile. Cass. Ordinanza n. 29276 del 12/12/2008.

5. E' stato affermato, inoltre, che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (sentenza 1 dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), secondo il principio solidaristico "vulneratus ante omnia reficiendus", il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all'identità del conducente ("clausola di guida esclusiva"). Cass. Sentenza n. 19963 del 30/08/2013.

6. Alla luce di tali principi ha errato il giudice di appello nel rigettare la domanda sul rilievo che l'attrice non aveva fornito la prova delle modalità con cui si era svolto l'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti e ed eventualmente di applicare la responsabilità la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2.

Tale accertamento è al di fuori della previsione dell'articolo 141 Codice delle Assicurazioni in quanto la responsabilità della compagnia assicuratrice del vettore prescinde "dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro". In questo modo il Legislatore ha voluto introdurre una disposizione che sembra volta ad impedire la spendita di risorse processuali per l'effettuazione di tale tipo di accertamento (rinviando le questioni relative al regresso al rapporto tra le imprese assicurative coinvolte ai sensi degli artt. 141, quarto comma e 150 del Codice delle assicurazioni).

7. Nella specie le ricorrenti hanno provato di aver riportato danni a seguito del sinistro, non essendo contestato dalla società assicuratrice l'incidente, avendo essa addirittura risarcito il danno seppur in misura asseritamente insufficiente prima dell'inizio del giudizio di merito.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Forlì in diversa composizione che si atterrà al seguente principio di diritto: in applicazione dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, il terzo trasportato per essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti.

Il giudice di rinvio provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.


P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia al Tribunale di Forlì in diversa composizione che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.

da Altalex

Mercoledì, 16 Settembre 2015
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