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Pedone investito e infezione ospedaliera: responsabilità solidale tra proprietario del veicolo e struttura sanitaria
da Altalex

(Tribunale, Milano, sez. I, 16 aprile 2015, n. 4841)

Con la sentenza in commento il Tribunale di Milano ha affrontato il caso della concorrente responsabilità tra proprietario di un veicolo ed azienda ospedaliera intervenuta per prestare le cure al soggetto danneggiato.

In particolare un pedone, nell'attraversare la strada veniva investito da un'autovettura che gli cagionava lesioni personali a causa delle quali veniva immediatamente trasportato presso la vicina azienda ospedaliera; tuttavia l'errata e negligente prestazione professionale resa dai sanitari di tale struttura determinava lesioni ben più gravi di quelle conseguenti all'investimento.

Il Giudice, dunque, ha affrontato in primis, la questione legata ad eventuali responsabilità del pedone nella causazione del sinistro e, successivamente, ha verificato la presenza di una colpa sanitaria per poter ripartire il grado di responsabilità tra il soggetto investitore e l'azienda ospedaliera convenuta.

Quanto al primo aspetto il Giudice, citando la giurisprudenza della Suprema Corte, ha affermato che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo del pedone ma occorre, altresì, che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento (così Cass. Civ., n. 5866/2015).

Con riferimento alla censura relativa al concorso di colpa del soggetto investito il Giudice, dunque, ha osservato che la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054 c.c., comma primo, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza.

Nel caso di specie l'assenza di strisce pedonali nel tratto di strada interessato dal sinistro e la mancanza di prove in merito alla responsabilità del soggetto investito ha indotto il Giudice a ritenere responsabile in via esclusiva il conducente del veicolo investitore.

Una volta accertata tale responsabilità il Giudice ha affrontato la tematica del riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità medica acclarando che il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (si veda Cass. Civ., n. 15993/2011).

Orbene, nel caso di specie, la CTU medico legale d'ufficio metteva in evidenza la colpa dei sanitari dell'azienda ospedaliera convenuta ragion per cui venivano assolti gli oneri probatori gravanti sulla parte attrice (che aveva depositato ampia documentazione medica e relazioni medico legali di consulenti di parte) mentre, a detta del Giudicante, venivano interamente negletti quelli gravanti sulla convenuta.

Una volta accertato in sede di CTU medico legale che il paziente aveva contratto una infezione da enterobacter cloacae in occasione del primo ricovero presso l’ospedale e subito dopo essere stato investito dall'autovettura, il Giudice ha ritenuto provata la responsabilità dei sanitari anche per considerazioni di ordine statistico probabilistico, per la non contestata negatività per il predetto batterio precedentemente all’intervento, per la compatibilità cronologica e l’esclusione di altre potenziali cause di trasmissione dell’infezione dopo la degenza.

Accertate tali responsabilità, nella sentenza in esame, il Giudice ha poi dovuto risolvere la problematica legata alla graduazione delle singole colpe ed alla conseguente ripartizione dell’importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento.

Il Giudice ha ricordato che, per la Suprema Corte, la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili.

Dal momento che nel caso di specie ciascun convenuto aveva proposto una domanda volta ad ottenere l’accertamento dell’esclusiva responsabilità della controparte nella causazione dei danni e la conseguente condanna a tenerla indenne dalle conseguenze negative il Giudice ha ritenuto di poter ripartire tale responsabilità condannando le parti in solido al pagamento dell'intera somma.

(Nota di Samantha Battiston)

 

Tribunale di Milano

Sezione I 

Sentenza del 16 aprile 2015, n. 4841

 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Martina Flamini ha pronunciato la seguente
 

Sentenza

 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67082/2010 promossa da:
 
XXX, con il patrocinio dell’avv. BATTISTONSAMANTHA, elettivamente domiciliato in Magenta, VIALE DELLO STADIO, 68 presso il difensore ATTORE
 
contro
 
YYY, con il patrocinio dell’avv. PALTRINIERI VINCENZO, elettivamente domiciliata in Milano, via Goldoni n. 1, presso lo studio del difensore, con il patrocinio dell’avv. PAOLO VINCI, elettivamente domiciliato in Milano, PIAZZA DELLA CONCILIAZIONE, presso il difensore
 
CONVENUTI

 

ZZZ
 

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

Fatto e Diritto

XXX conveniva dinanzi al Tribunale di Milano ZZZ, la YYY deducendo: che il 10.5.2007, mentre stava attraversando la via Morandi, nel territorio del comune di Senago, era stato investito dall’autovettura Citroen Saxo, condotta da ZZZ;; che, in seguito al sinistro, era stato trasportato all’ospedale Salvini di Garbagnate Milanese, con diagnosi di frattura spiroide biossea della gamba sinistra, e sottoposto all’intervento di osteosintesi cruenta;; che, dopo la dimissione, era stata accertata la presenza di un’area di necrosi cutanea ed in seguito la perdita di sostanza cutanea;; che i sanitari della struttura sanitaria convenuta non erano riusciti ad arrestare l’evoluzione dell’infezione in senso osteomelitico;

 

che, a causa di tale patologie, era stato costretto a numerosi ricoveri; che la società che assicurava l’autovettura condotta dalla ZZZ, aveva versato la somma 48.065,00, trattenuta dall’attore a titolo di acconto. Evidenziava che, a causa del comportamento dei convenuti, aveva subito i seguenti danni:
danno biologico; danno patrimoniale relativo alle spese mediche da sostenere in futuro; danno relativo alla perdita delle retribuzioni (tra il dicembre del 2008 ed il settembre del 2010) ed alla perdita della capacità lavorativa specifica, con vittoria delle spese di lite.

 

Si costituiva l’Azienda Ospedaliera “G Garbagnate Milanese, di seguito, per brevità, solo Ospedale Salvini eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione della struttura sanitaria convenuta, in ragione dell’esclusiva responsabilità della ZZZ nella causazione dei danni richiesti dall’attore.
Deduceva, inoltre, che non vi era prova del fatto che l’infezione contratta dall’attore sia riconducibile all’assistenza ospedaliera. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice, l’accertamento della esclusiva responsabilità della ZZZ  e della Unipol e la loro condanna al pagamento dei danni richiesti dall’attore, con vittoria di spese.

La UGF Assicurazioni, società di assicurazione della vettura condotta dalla ZZZ, si costituiva deducendo: che il XXX aveva attraversato la strada senza osservare le normali regole di prudenza ed al di fuori delle strisce pedonali;; che non era stata fornita la prova dell’esclusiva responsabilità del conducente l’autovettura;; che non vi era prova dei danni richiesti dall’attore. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e, in subordine, la condanna della struttura sanitaria convenuta a tenere indenne l’assicurazione dalle conseguenze negative derivanti dall’eventuale accoglimento delle domande formulate dal XXX.

 

ZZZ, ritualmente citata, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.

 

Accertamento della responsabilità Nel merito, le domande spiegate da parte attrice sono fondate e meritano accoglimento per i motivi che seguono.
Con riferimento alla dinamica del sinistro stradale, che ha visto coinvolto il XXX, il quale stava attraversando la strada, appare opportuno compiere alcune precisazioni di ordine generale.


Come più volte osservato dalla Suprema Corte, il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare, proprio dei pedoni, cfr., per riferimenti, Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013,; Sez. 4, n. 4854 del 30/01/1991,; Sez. 4, n. 44651 del 12/10/2005,; Sez. 4, n. 40908 del 13/10/2005).

 

Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 cod. strada (tipico, quello dell’attraversamento della carreggiata al di fuori degli appositi attraversamenti pedonali).
Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (Sez. 4, n. 1207 del 30/11/1992, dep. 1993).

 

Come affermato anche recentemente dalla Corte di Cassazione, da tali principi, discende che: “il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo del pedone (imprudente o violativo di una specifica regola comportamentale: una tale condotta risulterebbe concausa dell'evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente, ai sensi dell'art. 41 c.p., comma 1), ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista nè prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento (art. 41 c.p., comma 2)”(Cass. 5866/2015).
Con riferimento alla censura relativa al concorso di colpa dell’attore si osserva che la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza.
 
Nel caso in esame non è contestato che il XXX, mentre stava attraversando la via Morandi, è stato investivo dall’autovettura condotta da ZZZ.
Quest’ultima, gravata del relativo onere, non costituendosi non ha superato la presunzione di colpa di cui al primo comma.
Con riferimento al possibile concorso di colpa dell’attore si osserva che la UGF si è limitata ad invocare il contenuto delle dichiarazioni rese dalla Sacco alla Polizia Locale (relative al fatto che il XXX sarebbe sbucato all’improvviso), dalle quali non può trarsi alcun argomento di prova, in quanto frutto di unilaterali dichiarazioni dell’assicurato a sé favorevoli.
Dalla relazione di incidente stradale (doc. 1 della UGF) emerge che via Morandi è priva di strisce pedonali. L’assenza della detta segnaletica e l’attraversamento della strada da parte del XXX non può però portare a ritenere, in assenza di ulteriori elementi di prova, che l’attore abbia attraversato all’improvviso o in modo imprudente la strada. In assenza di prova, non può ritenersi che l’attore abbia concorso alla causazione del sinistro stradale in esame.
Deve pertanto ritenersi che unica responsabile dell’investimento sia ZZZ.
In merito alla vicenda relativa ai fatti successivi al sinistro stradale e, dunque, al coinvolgimento dell’ospedale Salvini, si osserva quanto segue.
In via generale, è opportuno richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale "in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinali da un evento imprevisto e imprevedibile" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 975 del 16/0 1/2009).

Più di recente, la Suprema Corte ha rilevato come "In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno" (Cass. 15993/2011).

 

Orbene l'espletata consulenza tecnica – le cui conclusioni meritano di essere pienamente condivise, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta – depositata il 28.11.2012 a firma del dott. Giuseppe Basile, specialista ortopedico, e del dott. Giuseppe Deleo, specialista in medicina legale, ha consentito di accertare i seguenti elementi:
 
- Il 10.5.2007 il XXX, vittima di infortunio da circolazione stradale, vien trasportato al Pronto Soccorso del XXX per frattura spiroide biossea alla gamba sinistra, trattata chirurgicamente per riduzione e sintesi con placca e viti;; l’attore viene dimesso il 19.5.2007;
 
- Da una certificazione di visita ortopedica del 4.6.2007 si rileva la presenza di un’area di necrosi cutanea al terzo medio gamba in via di demarcazione;
 
- Il 12.6.2007 si registra la perdita di sostanza cutanea dall’area di necrosi;;
 
- Il referto del 4.8.2007 risulta positivo per enterobacter cloacae (sviluppo di numerose colonie);
 
- Seguono numerosi visite mediche (ortopediche e di chirurgia plastica) e ricoveri per intervento chirurgico di innesto cutaneo e per recentazione piaga escussione tramite fistolosi;
 
- Il referto di una scintigrafia del 12.12.2007 dimostra la presenza di un processo settico;
 
- Il 21.2.2008 viene eseguito un intervento chirurgico per resezione ossea di osteomelite cronica;
 
- Seguono numerose visite mediche ed un ricovero per intervento chirurgico di pulizia chirurgica, avanzamento di lembo e copertura con innesto;

 

Sulla base dei predetti elementi di fatto il collegio di consulenti ha evidenziato che:
 
- Il XXX presentava una lesione traumatica dell’arto inferiore sinistro, consistente in una frattura biossea trattata chirurgicamente;
 
- Al detto danno si è aggiunta una lesione costituita dal grave e prolungato processo settico che si è sovrapposto con chiarezza dall’estate del 2007 e che ha comportato una lunga storia clinica stabilizzatasi intorno alla fine dell’estate del 2010;;
 
- Un esame eseguito il 4.8.2007 risulta positivo per enterobacter cloacae: questa appartiene alla famiglia delle enterobacteriaceae colacae ed è una delle tredici specie ed è responsabile della causa di morbilità ed infezioni delle pelle tra i pazienti ospedalizzati.
Sono la causa di infezioni che si sviluppano all’interno di un ospedale.
Questo essendo il tenore dell'accertamento peritale deve rilevarsi come nella fattispecie siano stati interamente assolti gli oneri probatori gravanti sulla parte attrice secondo la consolidata giurisprudenza e siano stati- invece- interamente negletti quelli gravanti sulla patte convenuta e secondo i quali "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto o il contatto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, non è stato eziologicamente rilevante" (Cass. S.U. sentenza n.577/08).
Gli elementi accertati dai c.t.u. consentono di ritenere che il XXX ha verosimilmente contratto l’infezione da enterobacter cloacae in occasione del primo ricovero (nel maggio del 2007) presso l’ospedale Salvini. Ciò per considerazioni di ordine statistico probabilistico, per la non contestata negatività per il predetto batterio precedentemente all’intervento, per la compatibilità cronologica e per l’esclusione di altre potenziali cause di trasmissione dell’infezione dopo la degenza.
 
Acquisita in concreto la prova positiva della riferibilità eziologica dell'insorgenza di nuova patologia in esito al contatto con la struttura sanitaria convenuta, si osserva che parte convenuta si è limitata ad allegare di aver posto in essere i corretti comportamenti di prevenzione del rischio infettivo, conformi ai protocolli e del tutto in sé adeguati a scongiurare l'evento.
In realtà, a supporto di detta mera allegazione, parte convenuta non ha offerto alcun elemento di prova costituenda (non avendo attico lato capitoli di prova in ordine alle concrete modalità assunte nel caso in esame al fine di prevenire il rischio infettivo) o costituita.
Stante la completa inottemperanza della convenuta all'onere probatorio sulla stessa incombente, secondo i principi come sopra delineati, non può che procedersi all'affermazione di sussistenza della dedotta responsabilità.
In conclusione, ritiene il Tribunale che ZZZ, la UGF Assicurazioni (a titolo di responsabilità extracontrattuale) e l’Ospedale Salvini (per inadempimento contrattuale) siano da ritenere responsabili, in via solidale, dei danni subiti dall’attore.

Danni risarcibili

 

In merito all’entità delle lesioni subite dall’attore, dalla relazione di c.t.u., non specificamente contestata con riferimento alla quantificazione dei danni, emerge che:
 
- I postumi in termini di inabilità temporanea sono i seguenti: 120 giorni di inabilità totale; 450 giorni di inabilità temporanea al 75%; 30 giorni di inabilità al 50%; 30 giorni al 33% (i predetti postumi, nel caso in cui non si fosse verificata l’infezione nosocomiale, si sarebbero ridotti nel modo che segue: 10 giorni al 100%; 45 giorni al 75%, 45 giorni al 50%, 30 giorni al 25%);
 
- Danno biologico permanente al 27/28%: il 10%12% del danno è da attribuirsi all’iniziale lesione locomotoria e la restante quota al danno infettivologico successivamente sovrappostosi;
 
- Danno della capacità lavorativa specifica di operaio metalmeccanico addetto alla produzione di lavastoviglie nella misura del 15-20%;
 
- Risultano documentate spese sanitarie pari ad euro 2.832,74, che si stimano congrue (oltre ad euro 86,47 per copie delle cartelle cliniche).
 
a) Danno non patrimoniale
 
In via generale, occorre premettere che ai sensi del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 cod.civ., il risarcimento deve comprendere il danno emergente (le effettive perdite subite dal danneggiato rispetto all'epoca precedente all'avvenuta lesione) ed il lucro cessante (il mancato guadagno, vantaggio, utilità che il soggetto leso avrebbe potuto conseguire se il fatto illecito non si fosse verificato).
 
Per procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale subito da XXX, occorre fare applicazione delle tabelle elaborate da questo tribunale comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell’integrità psico/fisica – criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte (vd Cass.
7/6/2011 n. 12408 e Cass. 22/12/2001 n. 28290).
In via generale non pare inutile ricordare che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli. Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la cd. personalizzazione del danno (Cass., Sez. Un., n. 26972/08).
 
Con particolare riferimento alla c.d. personalizzazione, la Suprema Corte ha precisato che “il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni'” (Cass.
23778/2014).
 
L’importo astrattamente liquidabile per una lesione dell’integrità psicofisica nella misura del 28% in soggetto di sesso maschile, dell’età di 38 anni all’epoca dei fatti risulta corrispondente alla somma di euro 131.378,00.
Il Giudice, procedendo ad una valutazione nella sua effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite da XXX (così da tendere ad un risarcimento del danno nella misura più prossima alla sua integralità, puramente tendenziale atteso che trattasi di danno alla persona) ritiene presuntivamente che nel caso di specie la voce del danno non patrimoniale intesa come sofferenza soggettiva in sé considerata sia adeguatamente risarcita con la sola applicazione dei predetti valori monetari. Il danneggiato, infatti, non ha allegato l’esistenza di elementi specifici tali da far ritenere che la fattispecie in esame si differenzi dai casi consimili di invalidità dello stesso grado.
 
A titolo di risarcimento del danno da inabilità temporanea all’attore deve essere riconosciuta la somma di euro 48.240,00 (ottenuta considerando un valore unitario di euro 100,00 per ciascun giorno di inabilità temporanea assoluta).
 
b)Danni patrimoniali In merito ai danni patrimoniali, si osserva quanto segue.
1.La domanda di parte attrice può trovare accoglimento con riferimento al danno emergente, costituito dalle spese mediche sostenute dall’attore, pari a complessivi euro 2.919,21.
 
3. Merita altresì accoglimento la domanda relativa al risarcimento del lucro cessante (art. 1223 c.c.) derivanti dalla perdita delle retribuzioni e della capacità lavorativa specifica.
Con riferimento alla prima voce di danno si osserva come l’attore ha dimostrato di aver chiesto un’aspettativa non retribuita, concessa dall’Elettrolux per 4 mesi (doc.24 di parte attrice). Tale danno, sulla base dei documenti relativi ai redditi percepiti dal XXX negli anni precedenti (doc. 25) può essere determinato in euro 6.000,00 (pari alla retribuzione di 4 mesi, calcolata sulla base delle dichiarazioni dei redditi versate in atti).
Con riferimento alla perdita della capacità lavorativa specifica si osserva quanto segue.
In via generale, appare opportuno premettere che, in caso di illecito lesivo dell’integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all’attività lavorativa da parte di un soggetto è legittimamente risarcibile come danno biologico – nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato – con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacitò lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (cfr. Cass. 27.1.2011 n. 1879; Cass. 1.12.2009 n. 25289).
La capacità lavorativa specifica consiste, dunque, nella contrazione dei redditi dell’infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest’ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro (Cass. 21014/200/; Cass.13409/2001).
La riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé, ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito; sicchè la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l’esistenza del danno patrimoniale ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno.
 
Nel caso in esame, alla luce del tipo di lesione subita, del fatto che l’attore svolge le mansioni di operaio addetto alle riparazioni delle lavastoviglie, dell’elevata percentuale di invalidità allo stesso riconosciuta (28%) e delle inevitabili conseguenze che tali invalidità avrà sull’attività lavorativa svolta dall’attore (come accertato dal c.t.u.), delle prove fornite dall’attore (il quale, attraverso la produzione delle dichiarazioni dei redditi, ha provato una contrazione degli stessi in seguito al sinistro), può ritenersi che in futuro XXX percepirà un reddito inferiore del 20% (percentuale che, alla luce dell’elevato grado di invalidità e del tipo di mansioni, di carattere manuale, svolte dall’attore ritiene il giudice di condividere a fronte della forbice compresa tra il 15 ed il 20% indicata dal c.t.u.), a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’evento per cui è causa.
 
Ancora in via generale non pare inutile ricordare che la Suprema Corte ha così statuito: “Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Tuttavia, nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio” (Cass. n. 26534 del 2013).
L’art. 137 del D.Lgs. 209/2005 dispone che “nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni”.
XXX, nel 2007, lavorava alle dipendenze della Elettrolux. Nel 2007 ha percepito redditi da lavoro dipendente pari ad euro 20.217,00 (cfr. doc. 25 di parte attrice) e tale valore deve essere preso come riferimento, in considerazione del fatto che questo è il più alto degli ultimi tre anni.
 
Sulla base dei predetti elementi utilizzando l’importo sopra indicato (per 27 anni, considerando l’età dell’attore all’epoca dei fatti, 48 anni ed un’età lavorativa pari a 65 anni) come valore di riferimento da diminuire poi allo scopo di risarcire proprio il danno da diminuzione della capacità lavorativa specifica, apprezzabile, come risultante dalla c.t.u., in misura pari al 20% - per il danno da diminuzione della capacità lavorativa specifica si può risarcire la somma di euro 27.000,00 (somma ottenuta moltiplicando il reddito percepito dall’attore nel 2007 per un numero di anni pari a 27, per i motivi sopra evidenziati). Dal valore così ottenuto si è poi passati a calcolare una percentuale pari al 20% del detto importo, allo scopo di ottenere una somma che tenga conto della effettiva diminuzione che il XXX sarà costretto a subire.
Il credito complessivo vantato dall’attore ammonta, pertanto, detratto l’importo di euro 48.065,00 versato dalla UGF, ad euro 167.462,00.

Interessi e rivalutazione

 

Inoltre, l’attore chiede che venga riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale sul danno liquidato.
La pretesa, relativa al lucro cessante per il ritardato risarcimento del danno, non può essere liquidata nei termini richiesti.
L’intero danno non patrimoniale subito dal danneggiato è stato liquidato equitativamente ai valori attuali della moneta e non deve quindi farsi luogo alla sua rivalutazione.
Inoltre, alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione (risalente alla sentenza del 17/2/1995 n. 1712), vertendosi in tema di debito di valore non sono dovuti sul credito risarcitorio suddetto gli interessi legali con decorrenza dall’illecito.
Per quanto riguarda gli interessi - i quali consistono in una mera modalità liquidatoria del possibile danno ulteriore da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, solo nei casi in cui la rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, che deve esser posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo – atteso che l’attore non ha dedotto l’esistenza di un ulteriore danno da ritardo, gli stessi possono essere riconosciuti solo nei limiti degli interessi legali decorrenti dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo.
Domande di regresso svolte dai convenuti
 
Con riferimento alla graduazione delle singole colpe (ed al conseguente frazionamento dell’importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento) si osserva quanto segue.
In via generale non pare inutile ricordare l’orientamento assolutamente pacifico della Suprema Corte, secondo il quale la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili.
Del pari frutto di una giurisprudenza del tutto consolidata il principio in forza del quale il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna (Cass. 25 febbraio 2004, n. 3803; Cass. 12 dicembre 2001 n. 15687; Cass. 3 aprile 1997 n. 1869; Cass. 16 febbraio 1996 n. 1199; Cass. 20 gennaio 1995 n. 620; Cass. 29 novembre 1994 n. 10201 e Cass. 8 giugno 1994 n. 5546).
 
Nel caso in esame i convenuti hanno proposto, ciascuna nei confronti dell’altra, una domanda volta ad ottenere l’accertamento dell’esclusiva responsabilità della controparte nella causazione dei danni e la conseguente condanna a tenerla indenne dalle conseguenze negative.
In merito alle dette domande, dalla relazione di c.t.u. emerge come, a fronte di un danno complessivo del 28%, il 40% della responsabilità sia da ascrivere alla Sacco ed alla UGF, mentre del restante 60% debba essere ritenuto responsabile l’ospedale Salvini.
In accoglimento della domanda spiegata dalla UGF, pertanto, l’ospedale Salvini deve essere condannato a tenere indenne ZZZ e la UGF in via di regresso, nei limiti del 60%, di quanto lo stessa andrà a pagare a parte attrice per capitale, interessi e spese in dipendenza della presente sentenza.
 
Spese di lite
 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
 
Le spese di CTU, già liquidate con separati provvedimenti, devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
 
1) Accoglie le domande di parte attrice e, per l’effetto, condanna ZZZ, la UGF Assicurazioni S.p.A. e l’Ospedale “G. Salvini” di Garbagnate Milanese, in solido, al pagamento, in favore di XXX, a titolo di risarcimento danni del complessivo importo di euro 167.462,00, oltre gli interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo;
 
2) Condanna l’Ospedale “G. Salvini” di Garbagnate Milanese a tenere indenne ZZZ e la UGF in via di regresso, nei limiti del 60%, di quanto lo stesso andrà a pagare a parte attrice per capitale, interessi e spese in dipendenza della presente sentenza;
 
3) condanna i convenuti, in solido, in favore dell’attore al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 13.400,00 ed in euro 374,00 per contributo unificato, oltre il 15% di spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
 
4) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese di c.t..u, già liquidate con separato provvedimento.
 
Milano, 15 aprile 2015
 
Il Giudice dott. Martina Flamini

da Altalex
Giovedì, 17 Settembre 2015
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