L’Associazione
esprime apprezzamento nei riguardi della Camera dei Deputati, che ha
saputo cogliere le istanze provenienti dalla società civile:
proprio il 17/18 febbraio u.s., nell’ambito del nostro Convegno
a Treviso su “Strada: giustizia sicurezza e dignità”
avevamo ribadito la necessità di approvare rapidamente il Testo
Unificato.
Pertanto, il lavoro della Camera, del relatore (on. Perlini), e del
rappresentante del Governo (on. Vietti), è da accogliersi con
favore, perché il testo licenziato migliora la normativa attuale.
Di particolare validità sono l’accelerazione dei tempi processuali,
l’aumento delle pene, l’assegnazione da parte del giudice
di una provvisionale del presumibile risarcimento (variabile dal 30
al 50%, o pari ai 4/5 se ci sono condizioni di bisogno), la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente ed i lavori
socialmente utili, che potranno essere disposti dal giudice a carico
del condannato.
Il “sì” della Camera è, in definitiva, un passo
importante nella direzione del cambiamento, finalizzato a dare il giusto
peso al reato e a sostenere gli interessi delle vittime, diffondendo
contemporaneamente nella società un segnale per costruire la
cultura della sicurezza e del rispetto del valore della vita.
Per garantire la dignità della persona offesa dal reato restano,
tuttavia, ulteriori passi da compiere.
Occorre, infatti, tener conto del parere delle vittime nell’accogliere
le richieste di patteggiamento o di rito abbreviato, così come
è indispensabile un confronto diretto tra l’imputato
e la vittima per il pubblico riconoscimento della colpa.
Inoltre, nel testo licenziato dalla Camera, la prestazione di lavoro
socialmente utile, per le poche ore settimanali previste, è subordinata
non solo ad esigenze di salute, ma anche ad altre ben più indeterminate,
che vanificano l’effettività di questa già mite sanzione
penale, calpestando ulteriormente la dignità delle vittime. Chiediamo,
perciò, al Senato di eliminare il riferimento alle “condizioni
di lavoro, di studio e di famiglia dell’imputato”, mantenendo
solo quelle di salute; e con altrettanta convinzione chiediamo di abbattere
un altro irragionevole privilegio, abrogando l’ingiustificato regime
di favore previsto dall’art. 2947 c. 2 del codice civile, di modo
che anche i crediti contro le assicurazioni si prescrivano, come tutti
gli altri, in cinque anni, anziché in due.
Dott.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni
Presidente
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