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Notizie brevi 10/03/2005

LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2005.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2005.
Riferimenti: Disegno di Legge n. 3223-B, approvato definitivamente in data 29.12.2004.
È stata approvata definitivamente la Legge Finanziaria 2005. Le novità più rilevanti riguardano la
modifica della tassazione IRPEF (nuovi scaglioni, nuove aliquote, sostituzione di alcune detrazioni

d’imposta con deduzioni dal reddito, ecc.), l’introduzione di nuove deduzioni ai fini IRAP, una serie di disposizioni finalizzate alla lotta al sommerso nel settore immobiliare e al contrasto dell’evasione in materia di IVA, l’introduzione della pianificazione fiscale concordata e la revisione delle regole di accertamento e di adeguamento in tema di studi di settore.

Va segnalato che rispetto al disegno di legge non è stato ripristinato l’obbligo di presentare l’elenco clienti e fornitori.
Le altre novità contenute nella Finanziaria 2005 saranno esaminate in una prossima Informativa.
La Legge Finanziaria 2005 si compone di un unico articolo, suddiviso in 572 commi. Nella seguente trattazione saranno indicati i commi di riferimento.

REDDITI IMMOBILIARI - LOTTA AL SOMMERSO - commi da 332 a 346
AMPLIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE DEL CODICE FISCALE

Viene esteso l’obbligo di indicazione del codice fiscale per le seguenti comunicazioni:

• denuncia di inizio attività(DIA) in materia di edilizia;
• permessi di costruire e ogni altro atto comunque denominato in materia di attività edilizia;
• contratti di somministrazione di servizi telefonici, idrici e del gas.

NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LOCAZIONI IMMOBILIARI
È prevista la fissazione di un limite del canone di locazione al di sopra del quale non scatta l’accertamento da parte dell’Ufficio ai fini dell’imposta di registro e IRPEF. Viene introdotta altresì una presunzione di esistenza del rapporto di locazione. Le disposizioni in esame non si applicano con riferimento ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo c.d. "concordati", di cui agli artt. 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98.

Accertamento ai fini dell’imposta di registro
È prevista l’esclusione della possibilità da parte dell’Ufficio di rideterminare l’imposta di registro se l’ammontare del canone di locazione risultante dal contratto è non inferiore al 10% del valore catastale dell’immobile (rendita rivalutata per i moltiplicatori di cui all’art. 52, comma 4, DPR n. 131/86).

Accertamento ai fini IRPEF
Qualora il reddito dell’immobile locato indicato in dichiarazione dei redditi sia non inferiore al maggiore dei seguenti importi:

1. canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15%;
2. 10% del valore catastale dell’immobile (rendita rivalutata per i moltiplicatori di cui all’art. 52, comma 4, DPR n. 131/86);

all’Ufficio è preclusa l’attivitàdi accertamento del reddito immobiliare.

Qualora sia stata omessa la registrazione del contratto di locazione dell’immobile si presume l’esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d’imposta precedenti a quello nel quale viene accertato il rapporto contrattuale. L’accertamento è effettuato con riferimento ad un canone di locazione presunto pari al 10% del valore catastale dell’immobile.

DENUNCIA ALLA P.S.
La comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza della cessione, locazione, ecc. di un immobile dovrà essere effettuata all’Agenzia delle Entrate in via telematica, anche tramite gli intermediari abilitati.
La presentazione per la registrazione dell’atto di cessione/locazione sostituisce la predetta comunicazione da parte dell’interessato.
La comunicazione in esame va effettuata anche da parte degli intermediari immobiliari, anche relativamente ai contratti di locazione di durata inferiore ad un mese.

MODIFICHE IRAP - commi 347 e 348
La base imponibile IRAP viene modificata:

• rendendo deducibile il costo del lavoro connesso agli addetti alla ricerca e sviluppo;
• modificando l’ulteriore deduzione prevista a favore delle PMI;
• introducendo una deduzione correlata all’incremento della base occupazionale dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

COSTO CONNESSO AL PERSONALE ADDETTO ALLA RICERCA E SVILUPPO
La deducibilità, a decorrere dal 2005, del costo del personale addetto all’attività di ricerca e sviluppo è subordinata all’attestazione dell’effettività dei costi da parte del presidente del collegio sindacale o in mancanza di un professionista contabile o del responsabile del CAF.

DEDUZIONE PER PMI
È innalzata, a decorrere dal 2005, l’ulteriore deduzione prevista per i soggetti passivi dell’IRAP il cui valore della produzione è compreso nei seguenti scaglioni:

Base imponibile IRAP (in €)

 

Deduzione

Non superiore a 180.759,91

€ 8.000

Superiore a 180.759,91 ma non a 180.839,91

€ 6.000

Superiore a 180.839,91 ma non a 180.919,91

€4.000

Superiore a 180.919,91 ma non a 180.999,91

€2.000

 

DEDUZIONE PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE
Dalla base imponibile IRAP è possibile dedurre il costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel 2004.

La deduzione spetta fino a € 20.000 per ciascun nuovo dipendente assunto ed è, in ogni caso, limitata all’incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B.9 e B.14 del conto economico.

Rilevano a tal fine gli incrementi nei tre periodi d’imposta successivi al 31.12.2004 (2005, 2006 e 2007). La media dell’incremento occupazionale di tali periodi costituisce l’incremento massimo anche dei periodi successivi.

Nel caso di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi derivanti dallo svolgimento di attività che "assorbono" imprese giuridicamente preesistenti.

La nuova deduzione in esame è applicabile a partire dal periodo d’imposta in cui interviene l’approvazione da parte della Commissione europea.

RIFORMA TASSAZIONE IRPEF - commi da 349 a 353
Le modifiche alle regole di tassazione ai fini IRPEF in sintesi riguardano:

• la rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote;
• la sostituzione delle detrazioni per carichi di famiglia con deduzioni;
• l’abrogazione delle "Altre detrazioni d’imposta"di cui all’art. 14, TUIR;
• la possibilità di applicare la clausola di salvaguardia anche per i redditi 2005.

SCAGLIONI E ALIQUOTE

I nuovi scaglioni e le nuove aliquote IRPEF applicabili dal 2005 sono i seguenti:
 

REDDITO IMPONIBILE

 

ALIQUOTE

 

Fino a €26.000

 

23%

 

Oltre €26.000 fino a €33.500

 

33%

 

Oltre € 33.500

 

39%

È inoltre previsto un "contributo di solidarietà" del 4% sulla parte di reddito eccedente 100.000.

NUOVE DEDUZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Le detrazioni per carichi di famiglia contenute, fino al 31.12.2004, nell’art. 13, TUIR sono sostituite con deduzioni per carichi di famiglia. Corrispondentemente, il citato art. 13 è stato rinumerato in art. 12. Le nuove deduzioni sono le seguenti:
 

TIPOLOGIA DEDUZIONE

 

AMMONTARE

Coniuge non legalmente ed effettivamente separato

€ 3.200

     

  • Figli

     

  • Altri familiari ex art. 433, C.c. conviventi o che percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria

 

 

€2.900 aumentata a:

     

     

  • 3.450 per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni
  •   

     

  • 3.200 per il primo figlio se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli
  •   

     

  • 3.700 per ciascun figlio portatore dì handicap

 

È introdotta inoltre una nuova deduzione, di importo massimo pari a € 1.820, per le c.d. "badanti", vaie a dire per le spese documentate sostenute per gli addetti all’assistenza personale (propria o dei familiari di cui all’art. 433, C.c.) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Va sottolineato che gli importi delle deduzioni sopra evidenziati sono "teorici".

Infatti gli importi effettivamente spettanti delle predette deduzioni per carichi di famiglia sono determinati applicando una formula simile a quella prevista per la no-tax area, ossia in proporzione al seguente rapporto:
 

78.000+deduzioni carichi famiglia "teoriche" + oneri deducibili art. 10 - reddito complessivo78.000

Se tale rapporto (considerando le prime quattro cifre decimali) è:

• maggiore di 1 => le deduzioni spettano per intero;
• compreso tra O e 1 => le deduzioni spettano in proporzione alla percentuale risultante;
• inferiore o uguale a O => le deduzioni non spettano.

ALTRE DETRAZIONI D’IMPOSTA
Con la soppressione dell’art 14, TUIR sono state abrogate le "Altre detrazioni d’imposta" ossia quegli importi che riducevano l’imposta lorda a partire da un reddito complessivo di € 27.000, introdotti dal 2004 allo scopo di garantire la progressività dell’imposizione a seguito del meccanismo della no-tax area.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
È ulteriormente prorogata la possibilità per il contribuente di scegliere, in sede di dichiarazione dei redditi, le "vecchie" modalità di tassazione, se più favorevoli.
In particolare, in considerazione delle novità sopra illustrate, in sede di dichiarazione dei redditi relativi al 2005 (UNICO 2006 o 730/2006) sarà possibile optare per le regole di tassazione in vigore al 31.12.2002 ovvero al 31.12.2004.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - commi 376 e 428
È stata ulteriormente prorogata al 30.6.2005 la possibilità di rivalutare il costo delle partecipazioni e dei terreni, posseduti non in regime di impresa.

La rivalutazione interessa le partecipazioni e i terreni posseduti alla data dell’1.7.2003.

SANATORIA RITARDATA REDAZIONE DELLA PERIZIA

È considerata valida la rivalutazione del terreno/partecipazione il cui versamento dell’imposta sostitutiva è stato effettuato entro il 30.9.2004 anche in assenza a tale data della perizia giurata. A tal fine è necessario che la stessa sia redatta e giurata entro il 31.3.2005.

NUOVI SOGGETTI ABILITATI ALLA REDAZIONE DELLA PERIZIA

Tra i soggetti abilitati alla redazione/giuramento della perizia di stima (ad esempio, ragionieri e dottori commercialisti, ecc.) sono ora ricompresi anche i periti iscritti alla CCIAA.

CONTRASTO ALL’EVASIONE IN MATERIA DI IVA - commi da 381 a 386
DICHIARAZIONE D’INTENTO

II fornitore di un esportatore abituale che riceve la dichiarazione d’intento deve comunicare i relativi dati in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento. Le modalità operative saranno stabilite da un provvedimento di prossima emanazione.
Il mancato o l’inesatto invio della comunicazione è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non applicata. Inoltre, il fornitore è responsabile in solido con l’esportatore abituale dell’imposta evasa correlata alla infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL’ACQUIRENTE

È prevista per alcune categorie di beni, da individuare con apposito Decreto sulla base delle analisi effettuate sui fenomeni di frode, la responsabilità solidale dell’acquirente per il mancato versamento dell’IVA in presenza di una cessione effettuata a prezzi inferiori al valore normale.

È ammessa comunque la dimostrazione che il prezzo inferiore della cessione è connesso ad eventi o situazioni oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso alla volontà delle parti di non versare l’IVA.

PIANIFICAZIONE FISCALE CONCORDATA - commi da 387 a 398
È introdotto dal 2005 l’istituto della pianificazione fiscale concordata, ossia del concordato preventivo triennale previsto dalla Legge delega per la riforma fiscale.
Il nuovo istituto è riservato ai titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo cui si applicano gli studi di settore nel 2003.

SOGGETTI ESCLUSI
Non possono aderire le imprese/lavoratori autonomi:

• per i quali sussistono cause di esclusione/inapplicabilità degli studi di settore per il 2003;
• che svolgono dall’1.1.2004 un’attività diversa da quella esercitata nel biennio 2002-2003;
• che non erano in attività in almeno uno dei periodi d’imposta 2002 o 2003;
• che non hanno dichiarato il reddito derivante dall’attività svolta nel 2002 o nel 2003 o che per gli stessi periodi hanno omesso la dichiarazione IVA;
• che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti per gli studi di settore per il 2003.

OGGETTO DELLA PIANIFICAZIONE
La pianificazione fiscale determina per un triennio la base imponibile dell’attività caratteristica svolta e comporta la riduzione dell’imposizione fiscale e contributiva con riferimento agli importi che eccedono la base imponibile pianificata.

MODALITÀ OPERATIVE
La proposta di pianificazione fiscale è individuale ed è formulata dall’Agenzia delle Entrate che propone all’interessato la base imponibile caratteristica dell’attività svolta da "accettare".

Il contribuente ha tempo 60 giorni dal ricevimento della proposta per aderire o instaurare un contraddittorio con l’Ufficio, anche con l’assistenza di un intermediario abilitato alla trasmissione telematica, al fine di dimostrare l’evidente infondatezza dell’importo proposto.

L’adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona con l’accettazione degli importi proposti dall’Agenzia delle Entrate, ferma restando la congruità dei ricavi/compensi agli studi di settore per ciascun periodo d’imposta.

EFFETTI
Per i periodi oggetto di pianificazione:

sono inibiti i poteri di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e IVA;
si applicano, sul reddito dichiarato eccedente quello pianificato le aliquote IRPEF e IRES ridotte dì quattro punti percentuali. Tale riduzione non si applica però per l’aliquota del 23% del primo scaglione IRPEF;
è esclusa l’applicazione dei contributi previdenziali sul reddito eccedente quello pianificato, salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi. Tuttavia, per i soggetti iscritti a Casse autonome la riduzione contributiva si applica solo se prevista dalle stesse;
sui maggiori ricavi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili è dovuta l’IVA sulla base dell’aliquota media;
il contribuente è tenuto ad assolvere comunque a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti, ai fini IVA (emissione scontrino/ricevuta, fatturazione, registrazione, liquidazione e versamento dell’imposta).

MANCATO RISPETTO DELLA PIANIFICAZIONE E CAUSE DI DECADENZA
In caso di mancato rispetto della pianificazione concordata, l’Ufficio notifica un accertamento parziale in ragione del reddito oggetto dell’accordo e per l’IVA sulla base del volume d’affari corrispondente. La medesima disposizione si applica anche in caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore.
L’accertamento parziale non scatta in presenza di accadimenti straordinari e imprevedibili nel qual caso si applica il procedimento di accertamento con adesione.
Le limitazioni ai poteri di accertamento e i benefici in termini di riduzione della tassazione e dei contributi previdenziali non si applicano nel caso in cui:

1. il reddito dichiarato differisca da quello effettivamente conseguito;
2.
non siano adempiuti gli obblighi formali in materia di IVA;
3. il contribuente abbia commesso violazioni penalmente rilevanti (ad esempio, i reati di dichiarazione fraudolenta, infedele, omessa o l’emissione di fatture per operazioni inesistenti);
4. a seguito di controlli e segnalazioni emergano dati ed elementi diversi da quelli comunicati dal contribuente e che sono stati presi a base per la formulazione della proposta.

Nelle ipotesi di cui ai nn. 1 e 2 all’Ufficio è comunque precluso l’accertamento induttivo.

In caso di variazione dell’attività esercitata nel corso del triennio, la pianificazione fiscale concordata cessa di avere effetto dal periodo d’imposta in cui si è verificata la variazione.

TEMPI DI ATTUAZIONE

La pianificazione fiscale non decorre dal 2005 per tutti i contribuenti potenzialmente interessati, ma sarà attuata progressivamente nel corso del triennio per singole categorie di contribuenti individuate con appositi Decreti ministeriali. I medesimi Decreti approveranno anche le note metodologiche sulla base delle quali sono formulate le proposte di pianificazione.

STUDI DI SETTORE - commi da 399 a 401 e da 409 a 411
ATTIVITÀ DI REVISIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

È previsto per ciascuno studio di settore l’aggiornamento entro quattro anni dall’entrata in vigore o dalla precedente evoluzione.

L’attività di revisione è programmata da un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro il 28.2 di ogni anno.

Va segnalato che la revisione degli studi di settore con effetto dal 2004 deve essere completata entro il 28.2.2005.

È stata soppressa la previsione dell’aggiornamento annuale degli studi di settore sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT.

ACCERTAMENTO PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA

Rispetto alle previsioni contenute nel disegno di legge, è stata eliminata l’automatica applicazione dell’accertamento da studi di settore in caso di non congruità anche di un singolo periodo d’imposta alle imprese in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione).

La nuova disposizione prevede, a decorrere dal 2004, l’accertamento sulla base degli studi di settore alle imprese in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione) e ai lavoratori autonomi solo in presenza di non congruità per almeno 2 periodi d’imposta su 3 consecutivi.

In aggiunta è stata introdotta una nuova ipotesi di accertamento automatico per le imprese in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione) in presenza di "significative situazioni di incoerenza" rispetto a specifici indici economici, finanziari o patrimoniali, individuati da un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE
L’adeguamento agli studi di settore in dichiarazione si estende anche ai fini IRAP.

Ai fini IVA i maggiori corrispettivi dovranno essere indicati nella dichiarazione annuale e il versamento del relativo maggiore importo, senza sanzioni, va effettuato entro il saldo delle imposte dirette (20.6 o 20.7 con maggiorazione dello 0,40%).

È stata introdotta una maggiorazione del 3%, a decorrere dal secondo periodo di applicazione o di revisione dello studio di settore, calcolata sui maggiori ricavi/compensi "richiesti" da Gerico per l’adeguamento. Tale maggiorazione si applica soltanto se lo scostamento supera il 10% dei ricavi/compensi contabilizzati.

REGIME DI TASSAZIONE DELLE COOPERATIVE - commi da 460 a 466
II regime di tassazione parziale del reddito è applicabile alle cooperative a mutualità prevalente introdotte dalla Riforma societaria. Infatti, per tali cooperative, a decorrere dal periodo imposta successivo a quello in corso al 31.12.2003, gli utili netti annuali accantonati a riserva indivisibile sono soggetti a tassazione IRES nella misura del:

• 20% per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi;
• 30% per le altre cooperative e loro consorzi.

Per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91 la predetta esclusione è integrale, ossia pari al 100%.

Per le cooperative che non presentano i caratteri della mutualità prevalente, dall’esercizio in corso al 31.12.2004, l’esclusione dal reddito è limitata al 30% degli utili netti annuali accantonati a riserva minima obbligatoria, sempre ché la stessa abbia, ai sensi dello Statuto, natura indivisibile. Inoltre è disposto che:

• per le cooperative agricole e della piccola pesca l’esenzione IRES prevista dall’art 10, DPR n. 601/73 non si applica sulla predetta percentuale del 20% dell’utile netto annuale;
• per le cooperative di produzione e lavoro l’esenzione di cui all’art, 11, DPR n. 601/73 sì applica soltanto alla quota di reddito imponibile derivante dall’indeducibilità dell’IRAP

LE ALTRE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2005

Riferimenti: Legge 30.12.2004, n. 311
Informativa SEAC 3.1.2005, n. 1

Con la presente Informativa si prosegue l’esame delle altre novità contenute nella Legge Finanziaria 2005. In particolare si segnala l’aumento degli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell’imposta di bollo, ipotecaria e catastale, il recepimento a livello legislativo della procedura di liquidazione dei redditi assoggettati a tassazione separata, l’applicazione dell’esenzione IVA alla raccolta delle giocate degli apparecchi del c.d. "gioco lecito", la riproposizione dei bonus a favore degli autotrasportatori e della rottamazione delle licenze, nonché delle consuete proroghe di fine anno (detrazione IVA per gli autoveicoli, regime IVA agricoltura, ecc.).

ADDIZIONALI ALL’IRPEF - commi 51, 61 e 175
Ai Comuni è consentito aumentare l’aliquota dell’addizionale IRPEF per il triennio 2005-2007 nella misura massima complessiva dello 0,1%. Tale facoltà è riservata ai Comuni che alla data dell’1.1.2005 non si sono avvalsi della possibilità di aumentare l’addizionale.

Gli eventuali aumenti deliberati entro il 31.12.2004 sono sospesi fino al 31.12.2006.

È disposta altresì la sospensione degli aumenti dell’addizionale regionale IRPEF e della maggiorazione dell’aliquota IRAP fino al 31.12.2005. Tuttavia, alle Regioni è consentito deliberare l’inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti degli aumenti dell’addizionale e dell’aliquota IRAP già disposti, nel caso in cui ciò sia finalizzato al ripianamento dello squilibrio economico-finanziario o del disavanzo di gestione del settore sanitario.

PROROGA ACCERTAMENTI ICI - comma 67
Sono prorogati al 31.12.2005 i termini a disposizione dei Comuni per effettuare gli accertamenti ICI scaduti al 31.12.2004, limitatamente agli anni 2000 e successivi.

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE - comma 157
È stata soppressa l’istituzione dell’apposita gestione separata INPS riservata agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, i quali ora "passano" alla gestione separata INPS prevista per i collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto.
Si ritiene che a seguito di tale previsione l’INPS fornirà a breve le modalità di versamento dei contributi dovuti dal 2004 per i soggetti in esame.

CORI, BANDE E FILODRAMMATICHE - comma 253
Viene esteso ai rapporti di collaborazione del direttore e collaboratori tecnici di cori, bande e filodrammatiche il regime fiscale agevolato previsto dall’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, relativamente alle indennità rimborsi, premi e compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche.

INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE - comma 272
È riproposto l’indennizzo, di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 207/96, a favore dei commercianti che cessano l’attività consegnando la licenza in Comune nel periodo 1.1.2005-31.12.2007.
Le domande per la concessione dell’indennizzo possono essere presentate dagli interessati entro il 31.1.2008.
Per poter finanziare l’indennizzo in esame è prevista la proroga della maggiorazione dell’aliquota contributiva IVS, pari allo 0,09%, fino al 31.12.2009.


 
IMPOSTA DI REGISTRO, CC.GG., BOLLO, IPOTECARIA E CATASTALE - comma 300
È disposto l’aumento degli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, imposta di bollo, ipotecaria e catastale, nonché delle tasse ipotecarie e diritti speciali. A tal fine dovrà essere emanato entro il 31.1.2005 un apposito Decreto ministeriale.

ACCONTI IRPEF/IRES ANNO 2006 - comma 301

Per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2006 la misura degli acconti è così stabilita:
 

IRPEF 99%

IRES 100%

SOGGETTI OBBLIGATI ALL’INVIO TELEMATICO - comma 377

II limite del volume d’affari che comporta l’obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni, previsto per le persone fisiche tenute alla presentazione della dichiarazione IVA, è ridotto a € 10.000 (il precedente limite era fissato a € 25.822,84). Pertanto è stata ampliata !a platea dei soggetti obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione.

LIQUIDAZIONE TASSAZIONE SEPARATA - comma 412
Così come già anticipato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24.6.2004, n. 30/E viene ora recepita dal Legislatore la procedura di liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata. Tale procedura si basa sulla preventiva comunicazione all’interessato dell’esito della liquidazione dell’imposta.

OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE - comma 414

Assume rilevanza penale l’omesso versamento delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti per un importo superiore a € 50.000 qualora non siano versate entro i termini di presentazione del Mod. 770.

INDEBITO UTILIZZO DI CREDITI - comma 421

Per la riscossione dei crediti utilizzati indebitamente in tutto o in parte, anche in compensazione con il Mod. F24, è prevista la possibilità per l’Agenzìa delle Entrate di emanare un apposito atto di recupero motivato.

PROROGA TERMINI DI LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI - comma 424

II termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 36-bis, DPR n. 600/73 relativamente alle dichiarazioni presentate nel 2003 è prorogato al 31.12.2006. Il termine ordinario scadeva il 31.12.2005 (31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE-commi da 429 a 432

Le imprese della grande distribuzione che operano in esercizi di medie/grandi strutture di vendita (superficie superiore a 150 mq. in Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o superiore a 250 mq. in Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) possono non emettere lo scontrino fiscale a condizione che l’ammontare giornaliero dei corrispettivi sia comunicato telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Le modalità e i termini della trasmissione telematica saranno stabiliti da un Provvedimento di prossima emanazione.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E PRESTAZIONI PUBBLICITARIE - comma 470

Per le associazioni/società sportive dilettantistiche la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti sportivi con capienza inferiore a 3.000 posti, è considerata ai fini dell’applicazione dell’IVA per le attività di spettacolo, in rapporto di occasionalità rispetto all’evento sportivo direttamente organizzato.

AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA - commi da 473 a 478

È possibile affrancare le riserve in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2004 mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP nella misura del 10%. Relativamente ai saldi attivi di rivalutazione costituiti a seguito delle Leggi n. 408/90, n. 413/91 e n. 342/2000, l’imposta sostitutiva è pari al 4%. Non possono essere affrancate le riserve per ammortamenti anticipati.

L’imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP e viene liquidata, in unica soluzione, nella dichiarazione relativa al 2004 (UNICO 2005).

APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO - commi da 495 a 497
Viene innanzitutto sancita l’illiceità degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, lett b), TULPS (c.d. "videopoker") anche se non consentono il prolungamento o la ripetizione della partita. Alla raccolta delle giocate con gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, TULPS (apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici con vincite in denaro) è applicabile il regime IVA di esenzione di cui all’art. 10, n. 6, DPR n. 633/72. L’esenzione IVA si estende anche ai rapporti tra Concessionari della rete per la gestione telematica degli apparecchi (ad esempio, SISAL spa, SNAI spa, ecc.) ed i terzi incaricati della raccolta delle giocate. Con tale disposizione viene quindi riconosciuta l’esenzione da IVA delle somme (ripartizione delle giocate) spettanti al Concessionario (titolare della rete per la gestione telematica del gioco), al gestore (proprietario degli apparecchi) e al raccoglitore delle giocate (pubblico esercizio).

DETRAZIONE IVA AUTOVEICOLI - comma 503
È ulteriormente prorogato fino al 31.12.2005 il regime di detrazione parziale (10% ovvero 50% per gli autoveicoli elettrici) dell’IVA relativa all’acquisto, importazione, acquisizione in leasing o noleggio dei veicoli compresi nella lett. c) dell’art. 19-bis 1, DPR n. 633/72 (autovetture per il trasporto di persone e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; ciclomotori; motocicli di cilindrata non superiore a 350 cc.).

LAVORATORI TRANSFRONTALIERI - comma 504
È confermata anche per il 2005 l’esenzione da IRPEF, nel limite di € 8.000, per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l’attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi.

CONTRIBUTI Al FONDI DI ASSISTENZA SANITARIA - comma 505
I contributi versati nel 2005 a Casse o enti aventi esclusivamente finalità assistenziale sanitaria di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente nel limite di € 3.615,20.

REGIME SPECIALE IVA AGRICOLTURA - comma 506
È ulteriormente prorogata fino al 31.12.2005 la possibilità per i produttori agricoli, con volume d’affari 2004 superiore a € 20.658,28, di applicare il regime speciale IVA di cui all’art. 34, DPR n. 633/72, che prevede la detrazione forfetizzata dell’IVA in base alle percentuali di compensazione. Con l’abrogazione del comma 5-bis dell’art 11, D.Lgs. n. 313/97, dal 2005 diviene obbligatoria l’applicazione unitaria dell’IVA in presenza di più attività agricole nell’ambito della medesima impresa, ai sensi dell’art. 34, comma 10, DPR n. 633/72.


IRAP IMPRESE AGRICOLE - comma 509

Anche per il 2004 le imprese agricole potranno usufruire dell’applicazione dell’aliquota IRAP dell’1,9% prevista dall’art. 45, D.Lgs. n. 446/97.

BONUS AUTOTRASPORTATORl - commi da 515 a 517

Innanzitutto è prevista, dall’1.1.2004 al 31.12.2004, la riduzione dell’aliquota dell’accisa di €33,21391 per mille litri per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 t.
Inoltre, per gli autotrasportatori con veicoli dì massa massima complessiva superiore a 11,5 t la riduzione dell’aliquota dell’accisa è limitata a € 16,03656 per mille litri.

Le citate agevolazioni sono state estese anche ad altri soggetti tra cui si segnalano le imprese esercenti il trasporto pubblico locale di cui al D.Lgs. n. 422/97.
Per il rimborso delle somme spettanti, anche mediante compensazione, è necessario presentare entro il 30.6.2005 apposita dichiarazione alla competente Agenzia delle Dogane.

I bonus in esame non rilevano ai fini IRPEF, IRES ed IRAP.

ICI E IMPIANTI INDUSTRIALI - comma 540
Con riferimento agli opifici e agli altri immobili costruiti per le specifiche esigenze di un’attività industriale e commerciale, non suscettibili di una diversa destinazione senza radicali trasformazioni, concorrono alla formazione della rendita catastale anche gli elementi costitutivi degli stessi, ancorché non fisicamente incorporati al suolo (ad esempio, montacarichi industriali, carri ponte, impianti frigoriferi industriali, ecc.).

PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - comma 571

È ulteriormente prorogata al 31.12.2005 la disposizione di cui al comma 3, art. 70, Legge n. 413/91 che prevede il regime agevolato (imposta di registro, ipotecaria e catastale) per gli acquisti di terreni agricoli e loro pertinenze effettuati da parte dei coltivatori diretti, volto a favorire la "formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina".



Giovedì, 10 Marzo 2005
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