LE
PRINCIPALI NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2005.
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Riferimenti:
Disegno di Legge n. 3223-B, approvato definitivamente in data 29.12.2004.
È stata approvata definitivamente la Legge Finanziaria 2005. Le novità più rilevanti riguardano la modifica della tassazione IRPEF (nuovi scaglioni, nuove aliquote, sostituzione di alcune detrazioni d’imposta con deduzioni dal reddito, ecc.), l’introduzione di nuove deduzioni ai fini IRAP, una serie di disposizioni finalizzate alla lotta al sommerso nel settore immobiliare e al contrasto dell’evasione in materia di IVA, l’introduzione della pianificazione fiscale concordata e la revisione delle regole di accertamento e di adeguamento in tema di studi di settore. Va segnalato che rispetto al disegno di legge non è stato ripristinato l’obbligo di presentare l’elenco clienti e fornitori. Le altre novità contenute nella Finanziaria 2005 saranno esaminate in una prossima Informativa. La Legge Finanziaria 2005 si compone di un unico articolo, suddiviso in 572 commi. Nella seguente trattazione saranno indicati i commi di riferimento. REDDITI IMMOBILIARI - LOTTA AL SOMMERSO - commi da 332 a 346 AMPLIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE DEL CODICE FISCALE Viene esteso l’obbligo di indicazione del codice fiscale per le seguenti comunicazioni: • denuncia di inizio attività(DIA) in materia di edilizia; • permessi di costruire e ogni altro atto comunque denominato in materia di attività edilizia; • contratti di somministrazione di servizi telefonici, idrici e del gas. NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LOCAZIONI IMMOBILIARI È prevista la fissazione di un limite del canone di locazione al di sopra del quale non scatta l’accertamento da parte dell’Ufficio ai fini dell’imposta di registro e IRPEF. Viene introdotta altresì una presunzione di esistenza del rapporto di locazione. Le disposizioni in esame non si applicano con riferimento ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo c.d. "concordati", di cui agli artt. 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98. Accertamento ai fini dell’imposta di registro È prevista l’esclusione della possibilità da parte dell’Ufficio di rideterminare l’imposta di registro se l’ammontare del canone di locazione risultante dal contratto è non inferiore al 10% del valore catastale dell’immobile (rendita rivalutata per i moltiplicatori di cui all’art. 52, comma 4, DPR n. 131/86). Accertamento ai fini IRPEF Qualora il reddito dell’immobile locato indicato in dichiarazione dei redditi sia non inferiore al maggiore dei seguenti importi: 1. canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15%; 2. 10% del valore catastale dell’immobile (rendita rivalutata per i moltiplicatori di cui all’art. 52, comma 4, DPR n. 131/86); all’Ufficio è preclusa l’attivitàdi accertamento del reddito immobiliare. Qualora sia stata omessa la registrazione del contratto di locazione dell’immobile si presume l’esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d’imposta precedenti a quello nel quale viene accertato il rapporto contrattuale. L’accertamento è effettuato con riferimento ad un canone di locazione presunto pari al 10% del valore catastale dell’immobile. DENUNCIA ALLA P.S. La comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza della cessione, locazione, ecc. di un immobile dovrà essere effettuata all’Agenzia delle Entrate in via telematica, anche tramite gli intermediari abilitati. La presentazione per la registrazione dell’atto di cessione/locazione sostituisce la predetta comunicazione da parte dell’interessato. La comunicazione in esame va effettuata anche da parte degli intermediari immobiliari, anche relativamente ai contratti di locazione di durata inferiore ad un mese. MODIFICHE IRAP - commi 347 e 348 La base imponibile IRAP viene modificata: • rendendo deducibile il costo del lavoro connesso agli addetti alla ricerca e sviluppo; • modificando l’ulteriore deduzione prevista a favore delle PMI; • introducendo una deduzione correlata all’incremento della base occupazionale dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. COSTO CONNESSO AL PERSONALE ADDETTO ALLA RICERCA E SVILUPPO La deducibilità, a decorrere dal 2005, del costo del personale addetto all’attività di ricerca e sviluppo è subordinata all’attestazione dell’effettività dei costi da parte del presidente del collegio sindacale o in mancanza di un professionista contabile o del responsabile del CAF. DEDUZIONE PER PMI È innalzata, a decorrere dal 2005, l’ulteriore deduzione prevista per i soggetti passivi dell’IRAP il cui valore della produzione è compreso nei seguenti scaglioni: | |||||||||||
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DEDUZIONE
PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE
Dalla base imponibile IRAP è possibile dedurre il costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel 2004. La deduzione spetta fino a € 20.000 per ciascun nuovo dipendente assunto ed è, in ogni caso, limitata all’incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B.9 e B.14 del conto economico. Rilevano a tal fine gli incrementi nei tre periodi d’imposta successivi al 31.12.2004 (2005, 2006 e 2007). La media dell’incremento occupazionale di tali periodi costituisce l’incremento massimo anche dei periodi successivi. Nel caso di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi derivanti dallo svolgimento di attività che "assorbono" imprese giuridicamente preesistenti. La nuova deduzione in esame è applicabile a partire dal periodo d’imposta in cui interviene l’approvazione da parte della Commissione europea. RIFORMA TASSAZIONE IRPEF - commi da 349 a 353 Le modifiche alle regole di tassazione ai fini IRPEF in sintesi riguardano: • la rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote; • la sostituzione delle detrazioni per carichi di famiglia con deduzioni; • l’abrogazione delle "Altre detrazioni d’imposta"di cui all’art. 14, TUIR; • la possibilità di applicare la clausola di salvaguardia anche per i redditi 2005. SCAGLIONI E ALIQUOTE I nuovi scaglioni e le nuove aliquote IRPEF applicabili dal 2005 sono i seguenti: | |||||||||||
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NUOVE
DEDUZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
Le detrazioni per carichi di famiglia contenute, fino al 31.12.2004, nell’art. 13, TUIR sono sostituite con deduzioni per carichi di famiglia. Corrispondentemente, il citato art. 13 è stato rinumerato in art. 12. Le nuove deduzioni sono le seguenti: | |||||||||||
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È
introdotta inoltre una nuova deduzione, di importo massimo pari a €
1.820, per le c.d. "badanti", vaie a dire per le spese documentate
sostenute per gli addetti all’assistenza personale (propria o dei familiari
di cui all’art. 433, C.c.) nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana.
Va sottolineato che gli importi delle deduzioni sopra evidenziati sono "teorici". Infatti gli importi effettivamente spettanti delle predette deduzioni per carichi di famiglia sono determinati applicando una formula simile a quella prevista per la no-tax area, ossia in proporzione al seguente rapporto:
Se
tale rapporto (considerando le prime quattro cifre decimali) è: LE
ALTRE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2005 IMPOSTA DI REGISTRO, CC.GG., BOLLO, IPOTECARIA E CATASTALE - comma 300 È disposto l’aumento degli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, imposta di bollo, ipotecaria e catastale, nonché delle tasse ipotecarie e diritti speciali. A tal fine dovrà essere emanato entro il 31.1.2005 un apposito Decreto ministeriale. ACCONTI IRPEF/IRES ANNO 2006 - comma 301 Per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2006 la misura degli acconti è così stabilita: | |||||||||||
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SOGGETTI
OBBLIGATI ALL’INVIO TELEMATICO - comma 377
II limite del volume d’affari che comporta l’obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni, previsto per le persone fisiche tenute alla presentazione della dichiarazione IVA, è ridotto a € 10.000 (il precedente limite era fissato a € 25.822,84). Pertanto è stata ampliata !a platea dei soggetti obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione. LIQUIDAZIONE TASSAZIONE SEPARATA - comma 412 Così come già anticipato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24.6.2004, n. 30/E viene ora recepita dal Legislatore la procedura di liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata. Tale procedura si basa sulla preventiva comunicazione all’interessato dell’esito della liquidazione dell’imposta. OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE - comma 414 Assume rilevanza penale l’omesso versamento delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti per un importo superiore a € 50.000 qualora non siano versate entro i termini di presentazione del Mod. 770. INDEBITO UTILIZZO DI CREDITI - comma 421 Per la riscossione dei crediti utilizzati indebitamente in tutto o in parte, anche in compensazione con il Mod. F24, è prevista la possibilità per l’Agenzìa delle Entrate di emanare un apposito atto di recupero motivato. PROROGA TERMINI DI LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI - comma 424 II termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 36-bis, DPR n. 600/73 relativamente alle dichiarazioni presentate nel 2003 è prorogato al 31.12.2006. Il termine ordinario scadeva il 31.12.2005 (31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE-commi da 429 a 432 Le imprese della grande distribuzione che operano in esercizi di medie/grandi strutture di vendita (superficie superiore a 150 mq. in Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o superiore a 250 mq. in Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) possono non emettere lo scontrino fiscale a condizione che l’ammontare giornaliero dei corrispettivi sia comunicato telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Le modalità e i termini della trasmissione telematica saranno stabiliti da un Provvedimento di prossima emanazione. ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E PRESTAZIONI PUBBLICITARIE - comma 470 Per le associazioni/società sportive dilettantistiche la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti sportivi con capienza inferiore a 3.000 posti, è considerata ai fini dell’applicazione dell’IVA per le attività di spettacolo, in rapporto di occasionalità rispetto all’evento sportivo direttamente organizzato. AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA - commi da 473 a 478 È possibile affrancare le riserve in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2004 mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP nella misura del 10%. Relativamente ai saldi attivi di rivalutazione costituiti a seguito delle Leggi n. 408/90, n. 413/91 e n. 342/2000, l’imposta sostitutiva è pari al 4%. Non possono essere affrancate le riserve per ammortamenti anticipati. L’imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP e viene liquidata, in unica soluzione, nella dichiarazione relativa al 2004 (UNICO 2005). APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO - commi da 495 a 497 Viene innanzitutto sancita l’illiceità degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, lett b), TULPS (c.d. "videopoker") anche se non consentono il prolungamento o la ripetizione della partita. Alla raccolta delle giocate con gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, TULPS (apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici con vincite in denaro) è applicabile il regime IVA di esenzione di cui all’art. 10, n. 6, DPR n. 633/72. L’esenzione IVA si estende anche ai rapporti tra Concessionari della rete per la gestione telematica degli apparecchi (ad esempio, SISAL spa, SNAI spa, ecc.) ed i terzi incaricati della raccolta delle giocate. Con tale disposizione viene quindi riconosciuta l’esenzione da IVA delle somme (ripartizione delle giocate) spettanti al Concessionario (titolare della rete per la gestione telematica del gioco), al gestore (proprietario degli apparecchi) e al raccoglitore delle giocate (pubblico esercizio). DETRAZIONE IVA AUTOVEICOLI - comma 503 È ulteriormente prorogato fino al 31.12.2005 il regime di detrazione parziale (10% ovvero 50% per gli autoveicoli elettrici) dell’IVA relativa all’acquisto, importazione, acquisizione in leasing o noleggio dei veicoli compresi nella lett. c) dell’art. 19-bis 1, DPR n. 633/72 (autovetture per il trasporto di persone e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; ciclomotori; motocicli di cilindrata non superiore a 350 cc.). LAVORATORI TRANSFRONTALIERI - comma 504 È confermata anche per il 2005 l’esenzione da IRPEF, nel limite di € 8.000, per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l’attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi. CONTRIBUTI Al FONDI DI ASSISTENZA SANITARIA - comma 505 I contributi versati nel 2005 a Casse o enti aventi esclusivamente finalità assistenziale sanitaria di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente nel limite di € 3.615,20. REGIME SPECIALE IVA AGRICOLTURA - comma 506 È ulteriormente prorogata fino al 31.12.2005 la possibilità per i produttori agricoli, con volume d’affari 2004 superiore a € 20.658,28, di applicare il regime speciale IVA di cui all’art. 34, DPR n. 633/72, che prevede la detrazione forfetizzata dell’IVA in base alle percentuali di compensazione. Con l’abrogazione del comma 5-bis dell’art 11, D.Lgs. n. 313/97, dal 2005 diviene obbligatoria l’applicazione unitaria dell’IVA in presenza di più attività agricole nell’ambito della medesima impresa, ai sensi dell’art. 34, comma 10, DPR n. 633/72. IRAP IMPRESE AGRICOLE - comma 509 Anche per il 2004 le imprese agricole potranno usufruire dell’applicazione dell’aliquota IRAP dell’1,9% prevista dall’art. 45, D.Lgs. n. 446/97. BONUS AUTOTRASPORTATORl - commi da 515 a 517 Innanzitutto è prevista, dall’1.1.2004 al 31.12.2004, la riduzione dell’aliquota dell’accisa di €33,21391 per mille litri per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 t. Inoltre, per gli autotrasportatori con veicoli dì massa massima complessiva superiore a 11,5 t la riduzione dell’aliquota dell’accisa è limitata a € 16,03656 per mille litri. Le citate agevolazioni sono state estese anche ad altri soggetti tra cui si segnalano le imprese esercenti il trasporto pubblico locale di cui al D.Lgs. n. 422/97. Per il rimborso delle somme spettanti, anche mediante compensazione, è necessario presentare entro il 30.6.2005 apposita dichiarazione alla competente Agenzia delle Dogane. I bonus in esame non rilevano ai fini IRPEF, IRES ed IRAP. ICI E IMPIANTI INDUSTRIALI - comma 540 Con riferimento agli opifici e agli altri immobili costruiti per le specifiche esigenze di un’attività industriale e commerciale, non suscettibili di una diversa destinazione senza radicali trasformazioni, concorrono alla formazione della rendita catastale anche gli elementi costitutivi degli stessi, ancorché non fisicamente incorporati al suolo (ad esempio, montacarichi industriali, carri ponte, impianti frigoriferi industriali, ecc.). PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - comma 571 È ulteriormente prorogata al 31.12.2005 la disposizione di cui al comma 3, art. 70, Legge n. 413/91 che prevede il regime agevolato (imposta di registro, ipotecaria e catastale) per gli acquisti di terreni agricoli e loro pertinenze effettuati da parte dei coltivatori diretti, volto a favorire la "formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina". | |||||||||||
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