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Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni -  Limiti del massimale -  Superabilità Ammissibilità - Condizioni.

(Cass. Civ., sez. III, 23 giugno 2014, n. 14199)

Nell'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione dei veicoli, la circostanza che l'obbligazione a carico dell'assicuratore nei confronti del danneggiato abbia natura di debito di valuta, come tale assoggettato al principio nominalistico e destinato, pertanto, a determinarsi entro il limite del massimale di polizza, non esclude che la somma liquidata possa superare il massimale in relazione agli interessi e alla rivalutazione monetaria dovuti dall'assicuratore - che ritardi ingiustificatamente il pagamento - secondo le condizioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., ferma restando, peraltro, la necessità che in tale operazione si abbia sempre riguardo al massimale convenuto dalle parti o a quello minimo di legge vigente alla data del sinistro, essendo irrilevanti eventuali variazioni successive.

Mercoledì, 23 Settembre 2015
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