Dissuasori di velocità, un freno agli automobilisti spericolati
Notizie di questi giorni su delle installazioni di nuovi box dissuasori di velocità. Questo ha generato l’ennesima puntata della telenovela di questi strumenti che hanno la prerogativa di contenere e custodire i rilevatori di velocità.
Come ha sottolineato l’articolo di cui trattasi, riportando questa notizia: “Un freno agli automobilisti spericolati. In attivazione entro le prossime due settimane le postazioni fisse per i controlli della velocità tramite speed check presenti attualmente in sette punti della città.
Da diversi anni il comando della polizia locale ha in dotazione uno strumento mobile di rilevazione della velocità modello autovelox 104/c2 che però da molto tempo era inutilizzato poiché non conforme alle nuove norme del Codice della strada. Ora lo strumento è finalmente idoneo per l’utilizzo e sarà collocato all’interno delle sette postazioni speed check alla presenza di agenti di controllo per tutto il periodo di funzionamento. (notizia: ilgazzettino.it )”
Nell’articolo si faceva riferimento pure alle notizie del marzo 2014, dove l’allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato di aver scritto al presidente dell’Anci Fassino ribadendo il suo parere negativo sui “dissuasori di velocità”, il cui uso si sta diffondendo in numerosi Comuni.
Allegati alla lettera anche i pareri negativi già espressi in passato dagli uffici del Ministero competenti in materia (si tratta di 9 risposte alle richieste di comuni, forze di polizia locale e associazioni di consumatori, dal 2010 al 2014).
I cosiddetti “finti autovelox” sono “Dispositivi costituiti da contenitori vuoti in materiale prevalentemente plastico di varia foggia e colorazione che vengono posti a margine della strada con il dichiarato intento di condizionare la velocità dei veicoli”.
Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Non sono inquadrabili in alcuna delle categorie di dispositivo o di segnaletica previste dal vigente Codice della Strada” e pertanto “Non sono suscettibili né di omologazione né di approvazione o autorizzazione”.
Dal Ministero si aggiunge che i finti autovelox possono anche costituire un pericolo: “La loro eventuale dislocazione a bordo strada dovrebbe considerare la possibilità che tali manufatti possano costituire ostacolo fisso, ancorché posti al di fuori della carreggiata”.
Da questo è nata una tremenda confusione perché in molti comuni della penisola sono stati installati diversi dissuasori, non solo per fare repressione ma anche per una prevenzione.
Le circolari n. 1638 dell’8 aprile 2014 e la n. 1870 del 18 aprile 2014 del Ministero dei Trasporti, in sostanza riconoscono la legittimità dei dissuasori, a condizione che gli stessi ogni tanto vengano usati con all’interno un vero dispositivo.
L’utilizzo è disciplinato dall’art. 142 del Nuovo Codice della Strada ai commi:
6. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.
Questi dissuasori sono di difficile catalogazione per il Codice della strada, infatti non rientrano nella normativa dei rilevatori e neppure della segnaletica stradale, questi dubbi hanno generato che il Ministero competete ha fornito un parere n. 2318 del 23/04/2013 dal quale si evince:
1. I manufatti in questione non sono inquadrabili in alcuna delle fattispecie previste dal Regolamento (D.P.R. n. 495/1992), pertanto non possono essere approvati né omologati. Ciò ne comporta il divieto d’uso ai sensi dell’art. 45, comma 1, del Codice (D.lgs. n. 285/1992), salvo il caso che possano essere utilizzati come contenitore di dispositivi misuratori della velocità, debitamente approvati, senza che ne derivino influenze negative sul funzionamento di questi ultimi. Alle condizioni sopra previste, ne è possibile l’installazione in pianta stabile, purché sia assicurata una effettiva funzione di rilievo della velocità, ancorché saltuaria.
2. Trattandosi di postazione fissa su strada extraurbana, la presegnalazione può essere effettuata mediante segnaletica permanente, posta a non più di 4 km dalla postazione e senza intersezioni intermedie, e comunque installata con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante; se il rilevamento è effettuato in automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, tra la postazione e il segnale di limite di velocità deve intercorrere una distanza non inferiore ad 1 km.
3. Se il dispositivo misuratore è approvato per funzionare senza la presenza degli organi di polizia stradale, ed è installato su strada extraurbana, individuata con decreto prefettizio, non è necessario che la postazione sia presidiata; la contestazione della violazione non è comunque necessaria ai sensi dell’art. 201, comma 1-bis, lett. f), del Codice della Strada.
Una cosa è certa, dalle statistiche in possesso della Polizia stradale, essi, vuoti o pieni sono ottimi deterrenti per la velocità, questo positivo per una maggior sicurezza stradale e una minore incidentalità.