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Notizie brevi 01/10/2015

Multe notificate dopo 90 giorni, Altroconsumo deposita class action contro Comune di Milano

Foto di repertorio dalla rete

Da ottobre 2014 ad oggi oltre 12mila automobilisti hanno contattato Altroconsumo per segnalare multe illegittime, notificate dal Comune di Milano dopo i 90 giorni dalla data dell’infrazione. La diffida di Altroconsumo al Comune di Milano ad interrompere l’invio di verbali fuori tempo massimo è caduta nel nulla. Oggi l’Associazione deposita l’atto di notifica della class action contro il Comune di Milano e lancia una petizione cui possono aderire tutti.

Da una parte Altroconsumo agisce con la class action, dall’altra ciascun consumatore può intervenire aderendo alla petizione su www.altroconsumo.it e contattando la consulenza degli esperti giuristi sul tema.

A differenza della class action prevista dal Codice del Consumo, quella verso la pubblica amministrazione non può essere intentata per promuovere il risarcimento danni ma è finalizzata a correggere il comportamento illegittimo. Il giudice è chiamato a pronunciarsi; se la violazione, l’omissione o l’inadempimento da parte della pubblica amministrazione fossero accertati, la PA dovrà rimediare e rivedere il proprio operato in un tempo congruo.

L’interpretazione errata della norma, indicata dal Comune, deve essere eliminata; è necessario modificare il testo contenuto nei verbali di accertamento. I 90 giorni previsti per la contestazione del verbale devono partire dalla data di infrazione e non da quella di visione dei fotogrammi da parte degli agenti di Polizia. In caso di verbali illegittimi, inoltre, deve essere annullata la riscossione coattiva e la richiesta di pagamento tramite Equitalia.

Queste le richieste formali di Altroconsumo attraverso l’atto di citazione della class action:

1. immediata cessazione della notifica di verbali di accertamento di sanzioni amministrative oltre i 90 giorni dall’infrazione, perché tale notifica costringe il cittadino a dover presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, nonostante la Polizia locale e il Comune siano pienamente a conoscenza del superamento del termine;

2. annullamento in autotutela di tutti i verbali di accertamento di infrazione del Codice della  strada notificati oltre i 90 giorni dall’infrazione;

3. immediata modifica del testo contenuto nei verbali di accertamento, con la precisa indicazione che il termine di 90 giorni decorre dalla data dell’infrazione e non da quella di visione dei fotogrammi da parte degli Agenti;

4. attuazione di una procedura per la restituzione delle somme incassate illegittimamente a fronte di verbali notificati tardivamente in violazione dell’art. 201, Cod. strada;

5. annullamento e/o immediata sospensiva, in ogni caso, di qualsivoglia procedura esecutiva e/o di riscossione coattiva basata su verbali illegittimi notificati tardivamente, con l’impegno di non domandare, anche tramite Equitalia, le somme non versate;

6.annullamento e/o immediata sospensione delle procedure di emissione dei verbali di cui all’art. 126-bis, Cod. strada, per non aver i presunti trasgressori comunicato i dati del soggetto che si trovava alla guida.

 

da helpconsumatori.it


Secondo Altroconsumo i 90 giorni previsti per la contestazione del verbale devono partire dalla data di infrazione e non da quella di visione dei fotogrammi da parte degli agenti di Polizia. In caso di verbali illegittimi, inoltre, deve essere annullata la riscossione coattiva e la richiesta di pagamento tramite Equitalia. Non ci compete un giudizio, ma anche secondo noi i 90 giorni dovrebbero essere sempre ancorati alla data della commessa infrazione.
A differenza della class action prevista dal Codice del Consumo, quella verso la pubblica amministrazione non può essere intentata per promuovere il risarcimento danni ma è finalizzata a correggere il comportamento illegittimo. Il giudice è chiamato a pronunciarsi; se la violazione, l’omissione o l’inadempimento da parte della pubblica amministrazione fossero accertati, la PA dovrà rimediare e rivedere il proprio operato in un tempo congruo. (ASAPS)

Giovedì, 01 Ottobre 2015
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