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Passa col rosso, sta a lui provare il malfunzionamento dello strumento di rilevazione

In tema di rilevazione con apparecchiature elettroniche, della violazione del divieto di proseguire la guida col semaforo rosso, il codice della strada non prevede che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione del Comune circa la corretta funzionalità dello specifico apparecchio utilizzato. Inoltre, grava su chi si oppone alla sanzione, l’onere di provare nel caso concreto il malfunzionamento dell’apparecchio. Lo afferma la Cassazione con la sentenza 18825/15.

Il caso

Il Tribunale di Biella, riformando la sentenza del giudice di pace, accoglie l’opposizione di un uomo alla contravvenzione per non essersi fermato nonostante il segnale rosso del semaforo. Il Tribunale ritiene fondato il motivo di opposizione con cui si era contestata la sussistenza dei requisiti per l’omologazione, l’installazione e il corretto utilizzo dell’apposita apparecchiatura.

Il comune ricorre in Cassazione, affermando che l'apparecchio è stato omologato dal Ministero dei trasporti e utilizzato regolamente e che in ogni caso spetta alla controparte provare il cattivo funzionamento o l’errata installazione, aggiungendo che il verbale del collaudo effettuato da pubblici uffici ufficiali, non impugnato, fa piena prova della regolarità di installazione e del funzionamento.

La Cassazione ritiene che il ricorso sia fondato: in tema di rilevazione tramite apparecchiature elettroniche della violazione del divieto di proseguire la guida nonostante il segnale semaforico rosso, il codice della strada non prevede che il verbale di accertamento dell’infrazione debba indicare, a pena di nullità, che la funzionalità dello specifico apparecchio utilizzato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’utilizzo.

«L’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica» osservano i giudici, permane infatti «sino a quando non risultino accertate, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento». Non si può contestare la funzionalità dello strumento sulla base di congetture.

Quanto all’onere della prova circa il non corretto funzionamento dell’apparecchio elettronico, grava sull’automobilista l’onere di indicare concretamente sotto quale aspetto l’apparecchiatura usata non sarebbe conforme ai requisiti di installazione o di funzionamento richiesti nel decreto di omologazione e come le eventuali mancanze possano aver alterato la rilevazione. La Cassazione, dunque, accoglie il ricorso del Comune e cancella la sentenza con rinvio ad altro magistrato del Tribunale.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

da lastampa.it

Mercoledì, 07 Ottobre 2015
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