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Pirateria , Notizie brevi 08/10/2015

Niente rimborso danni senza targa dell’auto pirata

Il Cassazione un caso che riguarda un automobilista di Conegliano: vicenda chiusa dopo 15 anni

CONEGLIANO. Tamponata da un pirata della strada fermatosi e poi fuggito senza aver lasciato le proprie generalità, non può essere rimborsata dall’assicurazione perché non è riuscita a prendere il numero di targa del colpevole. La Corte di Cassazione ha così respinto il ricorso di un’automobilista di Conegliano, che chiedeva alle Assicurazioni Generali Spa che le fosse riconosciuto il danno patito, già negatole da una sentenza del Tribunale di Treviso.

Ci sono voluti ben 15 anni per mettere la parola fine alla vicenda. L’incidente si è infatti verificato l’11 febbraio del 2000, in via Fenzi a Conegliano. L’auto della donna che chiedeva il risarcimento, una Opel Corsa, alle 17.40 era stata tamponata da un automobilista rimasto, letteralmente, nell’ombra. L’uomo, in realtà, si era pure fermato a controllare i danni, ma probabilmente si era reso conto in fretta di avere colpa, quindi era risalito e se n’era andato senza lasciare nome e cognome, numero di targa e di assicurazione. Al di là del numero di targa non rilevato, però, secondo i giudici di Cassazione non ci sarebbero prove sufficienti ad avvalorare la tesi della conducente.

«Il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada» sostiene la sentenza «sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l’onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, sia che questo è rimasto sconosciuto». Ma chi, in questi casi, resterebbe così lucido da ricordarsi di annotare le generalità dell’altro conducente, cercando magari di raccogliere qualche prova in vista di un processo? Per i legali della donna la cui auto è stata tamponata si tratterebbe di chiedere alla vittima «un comportamento di non comune diligenza». Tesi respinta dalla Cassazione.

da tribunatreviso.gelocal.it


Ma chi, in questi casi, resterebbe così lucido da ricordarsi di annotare le generalità dell’altro conducente, cercando magari di raccogliere qualche prova in vista di un processo? Per i legali della donna la cui auto è stata tamponata si tratterebbe di chiedere alla vittima «un comportamento di non comune diligenza». Tesi respinta dalla Cassazione. E se la conducente tamponata fosse svenuta o avesse perso i sensi? (ASAPS)

Giovedì, 08 Ottobre 2015
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