Contromano sulla rampa: patente revocata, anzi no
PISTOIA. La polizia stradale di Montecatini lo aveva fermato e multato dopo averlo sospeso a fare inversione e imboccare contromano la rampa di immissione nell’autostrada. Succedeva il 26 ottobre 2013, al casello di Chiesina Uzzanese dell’autostrada A11. Protagonista dell’infrazione, un artigiano di San Godenzo, in provincia di Firenze, che per quella manovra si è visto infliggere due volte di fila il ritiro della patente. Ma tutte e due le volte un giudice gli ha dato ragione: nell’ultimo caso, il Tar della Toscana, con una sentenza pubblicata pochissimi giorni fa, che dovrebbe metter fine alla maratona legale prodotta dalla vicenda.
Ricevuti gli atti della polizia stradale, il prefetto di Pistoia aveva disposto, già un mese dopo la multa, che all’artigiano venisse revocata la patente di guida. Più o meno un mese dopo, il diretto interessato, convinto di avere delle buone ragioni da opporre, firma un ricorso indirizzato allo stesso prefetto. Ed è qui che nasce il problema: il codice della strada stabilisce termini precisi (“perentori”, dice la legge) entro cui il cittadino deve ricevere una risposta. Una volta scaduti quelli, “il ricorso si intende accolto”, come recita l’articolo 204 comma 1-bis dello stesso codice.
E cosa è successo nel caso? Esattamente questo: nessuna notizia dalla prefettura fino a termine scaduto. E quindi la multa dell’ottobre 2013 è da considerarsi nulla. E nulla, di conseguenza, anche la revoca ordinata dal prefetto. A metterlo nero su bianco, in favore dell’artigiano fiorentino, è il giudice di pace di Pistoia, il 9 giugno scorso, con una sentenza che dovrebbe restituire al guidatore il suo documento libero da gravami.
Ma il condizionale è d’obbligo, perché nel frattempo anche la Motorizzazione civile ha dato seguito alla famosa contravvenzione, disponendo – è il marzo 2014 – la revisione della patente di guida, visto che i comportamenti dell’artigiano darebbero adito a “dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica prescritti”. Ma anche qui si fa riferimento al verbale di ottobre 2013 che nel frattempo è stato annullato, visto che il prefetto, con il suo silenzio, ha accolto il ricorso. L’artigiano si rivolge allora al tribunale amministrativo e la decisione di quest’ultimo è inevitabile: annullato il verbale, annullata anche la revoca della patente.
Insomma, una vicenda che dura da anni, tra udienze e verbali, finisce in un nulla di fatto. E con l’obbligo, per la Motorizzazione di Pistoia, di pagare le spese legali: 2.000 euro.
da iltirreno.gelocal.it
Se fosse una partita di calcio il cronista dovrebbe urlare: “Clamoroso autogol” !! (ASAPS)