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Notizie brevi 07/03/2005

Roma - CASSAZIONE: SECONDO LA SUPREMA CORTE E’ LEGITTIMO IL PRELIEVO DEL SANGUE PER TEST DELL’ALCOLEMIA DOPO UN INCIDENTE STRADALE

CASSAZIONE: SECONDO LA SUPREMA CORTE E’ LEGITTIMO IL PRELIEVO DEL SANGUE PER TEST DELL’ALCOLEMIA DOPO UN INCIDENTE STRADALE

(ASAPS) ROMA – L’analisi del sangue, quando viene effettuata per accertare la presenza di alcol nel sangue in un soggetto che sia rimasto coinvolto in un sinistro stradale, è da considerare legittima, anche se eseguita senza il consenso del conducente ricoverato. Il parere è della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha fatto chiarezza con la sentenza numero 7.639, depositata nei giorni scorsi.
Non è che i medici potranno effettuare il prelievo del sangue solo per effettuare lo specifico esame contro la volontà del paziente, ma se il sangue sarà comunque prelevato per fini terapeutici, il responso potrà essere utilizzato eccome. Soprattutto se i sanitari avranno il sospetto, corroborato dalla richiesta dell’organo di polizia, che l’incidente sia avvenuto proprio per un presunto stato di ebbrezza del paziente.
Il verdetto mette finalmente chiarezza ad un’annosa questione, sollecitata nello specifico dal ricorso di un conducente che, ferito e ricoverato in ospedale a seguito si sinistro stradale, venne denunciato per guida in stato di ebbrezza. Tutto, sulla base dei risultati di un prelievo che lui non aveva autorizzato, ma che la PG utilizzò per il rapporto alla magistratura.
Si trattava, peraltro, di un incidente piuttosto grave, nel corso del quale riportò lesioni interne per le quali fu necessario un copioso prelievo di sangue da utilizzare poi in autotrasfusione, durante l’intervento chirurgico per bloccare le emorragie interne.
Il tasso trovato nel sangue dai sanitari risultò elevatissimo, pari a 3,14 g/l. Secondo la Cassazione, “l’analisi del sangue è stata effettuata su un reperto già acquisito ad altri fini, diagnostici e terapeutici” e che il mancato consenso potrebbe avere valore “solo per il prelievo […] ma non anche ai fini dell’esame del reperto, una volta che questo è legittimamente acquisito”. (ASAPS) fonte, Kataweb


Lunedì, 07 Marzo 2005
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