(ASAPS)
ROMA – L’analisi del sangue, quando viene effettuata per accertare
la presenza di alcol nel sangue in un soggetto che sia rimasto coinvolto
in un sinistro stradale, è da considerare legittima, anche se
eseguita senza il consenso del conducente ricoverato. Il parere è
della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha fatto
chiarezza con la sentenza numero 7.639, depositata nei giorni scorsi.
Non è che i medici potranno effettuare il prelievo del sangue
solo per effettuare lo specifico esame contro la volontà del
paziente, ma se il sangue sarà comunque prelevato per fini terapeutici,
il responso potrà essere utilizzato eccome. Soprattutto se i
sanitari avranno il sospetto, corroborato dalla richiesta dell’organo
di polizia, che l’incidente sia avvenuto proprio per un presunto
stato di ebbrezza del paziente.
Il verdetto mette finalmente chiarezza ad un’annosa questione,
sollecitata nello specifico dal ricorso di un conducente che, ferito
e ricoverato in ospedale a seguito si sinistro stradale, venne denunciato
per guida in stato di ebbrezza. Tutto, sulla base dei risultati di un
prelievo che lui non aveva autorizzato, ma che la PG utilizzò
per il rapporto alla magistratura.
Si trattava, peraltro, di un incidente piuttosto grave, nel corso del
quale riportò lesioni interne per le quali fu necessario un copioso
prelievo di sangue da utilizzare poi in autotrasfusione, durante l’intervento
chirurgico per bloccare le emorragie interne.
Il tasso trovato nel sangue dai sanitari risultò elevatissimo,
pari a 3,14 g/l. Secondo la Cassazione, “l’analisi del sangue
è stata effettuata su un reperto già acquisito ad altri
fini, diagnostici e terapeutici” e che il mancato consenso potrebbe
avere valore “solo per il prelievo […] ma non anche ai fini
dell’esame del reperto, una volta che questo è legittimamente
acquisito”. (ASAPS) fonte, Kataweb