Lo ribadisce la
Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza 41225/2015 (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di un uomo condannato per
guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico rilevato di g/l 1,56.
L'imputato deduce l'irrilevanza dei centesimi nell'alcoltest, richiedendo pertanto il contestuale inquadramento del fatto nella lett. b) dell'art. 186 del
codice della strada.
Di diverso avviso i giudici della Corte i quali chiariscono che la sensibilità degli strumenti utilizzati per l'accertamento urgente del tasso alcolemico (etilometri) era nota al legislatore stesso prima dell'adozione della modifica normativa, sicché era intenzionale l'approssimazione al centesimo di grammo/litro dei valori dell'alcolemia rilevati dai predetti strumenti.
In assenza di elementi espliciti da cui desumere una contraria volontà, si ritiene che l'omessa indicazione della seconda cifra decimale nulla abbia a che vedere con la volontà di approssimare ai soli decimi di grammo/litro gli accertamenti più corretti, puntuali e precisi forniti dalla strumentazione disponibile.
Siccome nel caso di specie il calore rilevato è superiore al valore soglia di 1,50 g/l, il fatto ascrittogli è stato correttamente qualificato dai giudici di merito (ex art 186 lett. c)
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.