Certificato di assicurazione e contrassegno – Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile - Sussistenza di un valido rapporto assicurativo - Necessità - Esclusione - Sufficienza della esistenza di un contrassegno autentico.
In tema di assicurazione per danni da circolazione di veicoli, il terzo danneggiato non è tenuto ad effettuare accertamenti se sia stato pagato il premio assicurativo o rilasciato solo il certificato ed il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento sull'apparenza della situazione, come gli consente l'art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (ora sostituito dall'art. 127 del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209), giacché quello che rileva per la promovibilità della azione diretta nei confronti dell'assicuratore è l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo.