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Corte di Cassazione 26/10/2015

Sinistro stradale: il risarcimento danni alle cose e alla persona va richiesto con un solo giudizio
da studiocataldi.it

Per la Cassazione parcellizzare la domanda in due distinte cause è abuso del diritto

Avvocati e danneggiati: attenzione! La Cassazione ha recentemente ricordato che per il risarcimento dei danni subiti sia alle cose che alla persona a seguito di un unico fatto illecito non è possibile proporre due distinte azioni

In particolare, a ribadirlo è la sentenza numero 21318 depositata il 21 ottobre 2015 (qui sotto allegata). 

Per i giudici, disarticolare un rapporto sostanziale che nasce dal medesimo fatto illecito e si configura quindi come unitario è innanzitutto lesivo del dovere di correttezza e buona fede: è infatti evidente che tale comportamento va ad aggravare la posizione del danneggiante, costringendolo a due distinte difese. 

Oltretutto, è chiaro che esso si pone come un abuso dello strumento processuale.

Già le sezioni unite, nel 2007, avevano del resto individuato nel frazionamento di una domanda di risarcimento tra distinti giudici un'ipotesi di abuso del diritto, che la stessa Corte aveva confermato poi nel 2011, precisando che il divieto di parcellizzare l'azione extracontrattuale davanti al giudice di pace e al tribunale, in ragione delle rispettive competenze per valore, non può essere superato neanche dalla riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento. 

Così, nonostante le lamentele del ricorrente circa il comportamento dilatorio ed omissivo che avrebbe tenuto l'assicurazione convenuta in giudizio, la Corte non ha potuto far altro che rigettare il ricorso.  

Accolta dal giudice di pace la domanda di risarcimento del danno subito dal motociclo dell'attore in occasione di un sinistro stradale, va confermata l'improponibilità della domanda al Tribunale di indennizzo delle lesioni personali derivanti dal medesimo sinistro.  

 

>Corte di cassazione testo sentenza numero 21318/2015

 

di Valeria Zeppilli
da studiocataldi.it

Lunedì, 26 Ottobre 2015
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