Giurisprudenza di legittimità
Circolazione stradale - Patente a Punti - Revisione per esaurimento punti – Ricorso – Competenza - Giurisdizione
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. Un., 27 luglio 2015, n. 15690
Circolazione stradale - Patente a Punti - Revisione per esaurimento punti – Ricorso – Competenza - Giurisdizione
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti" (Cass., S.U., n. 20544 del 2008), sicché essi, ai sensi degli artt. 204-bis, 205 e 216, comma 5, del codice della strada rientrano nella competenza del giudice di pace (Cass., S.U., n. 9691 del 2010). (Cass., Sez. Un., 27 luglio 2015, n. 15690) (Art. 126-bis, 128 cs.)
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 aprile 2014, il Giudice di pace di Torino declinava la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo in merito al ricorso con il quale Gianluca A. aveva impugnato, per mancata preventiva comunicazione in ordine all'esaurimento dei punti e alle singole decurtazioni di volta in volta operate, il provvedimento n. 244/RA del 16 gennaio 2014, con il quale l'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Torino aveva disposto, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, la revisione della sua patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, per avvenuto esaurimento del punteggio originariamente attribuito (20 punti)...
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