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Insidie stradali: il fondo è scivoloso? Responsabile al 50% il centauro che non rispetta i limiti di velocità e cade
da studiocataldi.it

La Cassazione ricorda che il fatto del danneggiato può interrompere o intaccare il nesso eziologico alla base della responsabilità ex art. 2051 c.c.

Se il conducente non rispetta i limiti di velocità consigliati e cade a causa dell'asfalto scivoloso, la responsabilità dell'occorso non è solo del gestore della strada ma anche sua nella stessa misura.

Con la sentenza numero 23212 depositata il 13 novembre 2015, la Corte di cassazione ha infatti ricordato innanzitutto che la responsabilità ex articolo 2051 c.c. per cose in custodia ha natura oggettiva e necessita, per la sua configurabilità, del solo rapporto eziologico tra cosa ed evento.

I giudici, però, hanno anche ribadito che tale responsabilità può comunque essere esclusa dal caso fortuito, che può derivare anche dal fatto del danneggiato, laddove questo abbia un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il predetto nesso eziologico o sia tale da porsi come ulteriore contribuito utile nella produzione del danno.

Di conseguenza, la tragedia sfociata nella morte di un motociclista schiantatosi contro un guard-rail a causa dell'asfalto scivoloso per la presenza persistente di una perdita d'acqua non va imputata integralmente all'ente gestore della strada.

Anche il centauro ha una sua parte di responsabilità: se avesse rispettato il limite di velocità fissato in 80 chilometri orari, sarebbe probabilmente sfuggito al tragico destino che lo ha colpito.

Alla famiglia dell'uomo, quindi, spetta solo il 50% dei danni conseguenti alla dolorosa perdita.



di Valeria Zeppilli
da studiocataldi.it

 


 

Lunedì, 16 Novembre 2015
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