Intestazione temporanea dei veicoli: sanzioni ed eccezioni per la mancata annotazione
Il ministero dell’Interno ha fatto chiarezza sulle sanzioni che derivano dalla mancata annotazione presso l’Archivio nazionale dei veicoli nel caso di intestazione temporanea dei veicoli (ovvero quando non coincidono proprietario come da libretto e conducente).
Nel caso non sia stata fatta l’annotazione entro 30 giorni dei contratti di locazione senza conducente a lungo termine (cioè oltre 30 giorni) scatterà la multa da 705 a 3.526 euro ex art. 94, comma 4 bis, del Codice della strada. C’è però tutta una serie di distinguo:
- L’obbligo interessa i contratti stipulati con le società di noleggio dopo il 2 novembre scorso, data a partire dalla quale la predetta annotazione è diventata obbligatoria; per quelli stipulati precedentemente, la sanzione scatta solo se non viene annotato il rinnovo del contratto di locazione, scaduto dopo quella data;
- le procedure di annotazione riguardano solo i veicoli leggeri utilizzati per conto proprio; restano esclusi i veicoli commerciali pesanti o che effettuano trasporto di persone o cose in conto terzi;
- la violazione dell’obbligo deve essere contestata soltanto al locatario del mezzo, non anche nei confronti del conducente pro tempore, a meno che le due figure non coincidano.
- poiché l’annotazione presso l’Archivio nazionale dei veicoli non viene riportata sulla carta di circolazione, in occasione della contestazione della sanzione gli agenti non devono procedere al ritiro della citata carta.
Per i veicoli commerciali le procedure di annotazione riguardano solo i veicoli leggeri utilizzati per conto proprio; restano esclusi i veicoli commerciali pesanti o che effettuano trasporto di persone o cose in conto terzi. Tutti i dettagli. (ASAPS)