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Omicidio stradale , News 25/11/2015

ATTENZIONE!!
SI ADDENSANO DENSE NUBI ALL’ORIZZONTE DELLA LEGGE SULL’OMICIDIO STRADALE

Ieri la 1ª Commissione del Senato Affari Costituzionali ha esaminato la legge ed espresso parere NON OSTATIVO CON OSSERVAZIONI
Sono proprio le Osservazioni che ci preoccupano. La questione non è di poco conto
Una domanda: ma alla Camera tutte queste incongruità non le avevano viste??
(ASAPS)

(ASAPS) Ecco il parere che è stato inviato dalla Commissione Affari Costituzionali alla Commissione Giustizia del Senato

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 859-1357-1378-1484-1553-B E SUI RELATIVI EMENDAMENTI


 

            La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- si invita a verificare se le nuove fattispecie di reato, introdotte con il disegno di legge in titolo, siano rispondenti al canone della ragionevolezza, il quale, soprattutto in materia penale, presuppone - come riconosciuto dalla Corte costituzionale - che l'uso della discrezionalità legislativa soddisfi il principio di proporzionalità tra illecito e sanzione. Al riguardo, appare opportuno valutare l'entità della pena inflitta nelle ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali anche in relazione ai limiti minimi edittali previsti per altri casi di omicidio colposo, quali, ad esempio, l'omicidio commesso con violazione della disciplina degli infortuni sul lavoro o quello commesso per colpa medica grave;

- si invita inoltre a verificare, sia in riferimento al reato di omicidio stradale sia in riferimento al reato di lesioni personali stradali, se il diverso regime sanzionatorio previsto in relazione alle differenti condotte, tipizzate all'interno di entrambe le fattispecie, sia congruo rispetto al canone della ragionevolezza e al principio di proporzionalità tra illecito e sanzione;

- in ordine all'aggravante della fuga del conducente, prevista sia per la fattispecie di omicidio stradale sia per quella di lesioni personali stradali, si segnala che la norma, in entrambi i casi, presenta profili di incongruità, che potrebbero emergere soprattutto in sede applicativa. Infatti, in caso di fuga, è previsto un aumento della pena da un terzo a due terzi, ma contestualmente è imposto un minimo edittale superiore di oltre il doppio rispetto al minimo previsto per il reato commesso senza aggravante. Si determinerebbe quindi, nella ipotesi di minore gravità, l'effetto paradossale di un aumento di pena abnorme e comunque proporzionalmente maggiore rispetto alle ipotesi più gravi. Peraltro, nelle ipotesi di minore gravità, appare sostanzialmente annullata la discrezionalità del giudice nella quantificazione dell'aumento di pena al verificarsi dell'aggravante;

- si segnala, infine, che, all'articolo 5, comma 1, lettera a), è introdotta, all'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, un'ulteriore ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza,  con riferimento all'ipotesi di omicidio stradale colposo per guida in stato di ebbrezza alcolica . E' però esclusa l'ipotesi in cui l'omicidio stradale colposo per guida in stato di ebbrezza sia commesso da specifiche categorie di conducenti (articolo 589-bis, terzo comma, del codice penale). Tale disparità di trattamento è incongrua rispetto alla ratio della fattispecie e, tenendo conto che si tratta di condotte per le quali è prevista la medesima sanzione, appare altresì in contrasto con il canone costituzionale di ragionevolezza.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, riferendo ad essi le osservazioni già formulate sul testo.
 
 
 
Questo invece è  il resoconto del sommario

Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 341 del 24/11/2015

(859-1357-1378-1484-1553-B) Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Scilipoti Isgrò; Falanga; Moscardelli ed altri; Stucchi; Nadia Ginetti e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)


     La relatrice LO MORO (PD), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con alcune osservazioni.

Innanzitutto, ritiene necessario verificare se le nuove fattispecie di reato, introdotte con il disegno di legge in esame, siano rispondenti al canone della ragionevolezza, il quale, soprattutto in materia penale, presuppone - come riconosciuto dalla Corte costituzionale - che l'uso della discrezionalità legislativa soddisfi il principio di proporzionalità tra illecito e sanzione. Al riguardo, appare opportuno valutare l'entità della pena inflitta nelle ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali anche in relazione ai limiti minimi edittali previsti per altri casi di omicidio colposo, quali, ad esempio, l'omicidio commesso con violazione della disciplina degli infortuni sul lavoro o quello commesso per colpa medica grave.

Rileva, inoltre, l'opportunità di verificare, sia in riferimento al reato di omicidio stradale sia in riferimento al reato di lesioni personali stradali, se il diverso regime sanzionatorio previsto in relazione alle differenti condotte, tipizzate all'interno di entrambe le fattispecie, sia congruo rispetto al canone della ragionevolezza e al principio di proporzionalità tra illecito e sanzione.

In ordine all'aggravante della fuga del conducente, prevista sia per la fattispecie di omicidio stradale sia per quella di lesioni personali stradali, segnala che la norma, in entrambi i casi, presenta profili di incongruità, che potrebbero emergere soprattutto in sede applicativa. Infatti, in caso di fuga, è previsto un aumento della pena da un terzo a due terzi, ma contestualmente è imposto un minimo edittale superiore di oltre il doppio rispetto al minimo previsto per il reato commesso senza aggravante. Si determinerebbe quindi, nella ipotesi di minore gravità, l'effetto paradossale di un aumento di pena abnorme e comunque proporzionalmente maggiore rispetto alle ipotesi più gravi. Peraltro, nelle ipotesi di minore gravità, appare sostanzialmente annullata la discrezionalità del giudice nella quantificazione dell'aumento di pena al verificarsi dell'aggravante.

Segnala, infine, che, all'articolo 5, comma 1, lettera a), è introdotta, all'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, un'ulteriore ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza, con riferimento all'ipotesi di omicidio stradale colposo per guida in stato di ebbrezza alcolica. È però esclusa l'ipotesi in cui l'omicidio stradale colposo per guida in stato di ebbrezza sia commesso da specifiche categorie di conducenti (articolo 589-bis, terzo comma, del codice penale). Tale disparità di trattamento è incongrua rispetto alla ratio della fattispecie e, tenendo conto che si tratta di condotte per le quali è prevista la medesima sanzione, appare altresì in contrasto con il canone costituzionale di ragionevolezza.

Quanto ai relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo, riferendo ad essi le osservazioni già formulate sul testo.

Il senatore MALAN (FI-PdL XVII), nel ritenere condivisibili i rilievi formulati dalla relatrice, auspica che, in occasione dell'esame in sede referente, sia compiuta un'attenta verifica del regime sanzionatorio, sotto il profilo della proporzionalità tra illecito e sanzione, nonché della congruità rispetto al canone della ragionevolezza.

Pur segnalando la necessità di rendere più chiaro il contenuto di alcune proposizioni normative, anche per evitare incertezze in sede di interpretazione, annuncia il proprio voto favorevole.
Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ritiene necessario compiere un'ulteriore riflessione prima di giungere a soluzioni normative incongrue, soprattutto in ordine alla proporzionalità tra illecito e sanzione. Occorre, a suo avviso, evitare decisioni affrettate, assunte sotto la pressione dell'opinione pubblica, spesso turbata dalla gravità di alcuni incidenti stradali. In ogni caso, condivide le osservazioni formulate dalla relatrice e annuncia un voto favorevole.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere avanzata dalla relatrice, che - a suo avviso - restituisce razionalità al testo. Infatti, appare necessaria una verifica della congruità del regime sanzionatorio, sotto il profilo della proporzionalità e della ragionevolezza della pena.

Sottolinea che, in seconda lettura, sono state superate alcune più evidenti incongruenze rispetto al testo approvato dal Senato, sebbene non sia stata considerata la fattispecie dell'omicidio e delle lesioni causate alla guida di un natante.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) ritiene che i rilievi contenuti nella proposta di parere della relatrice dovrebbero essere formulati come condizioni. A suo avviso, infatti, sarebbe inaccettabile che il Parlamento approvi un testo così carente sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità della pena, solo per corrispondere alle attese dell'opinione pubblica, a seguito dei numerosi incidenti stradali gravi avvenuti di recente.

Pur considerando indispensabile un intervento normativo per sanzionare con maggiore severità chi causa per colpa la morte di una persona, violando le regole della circolazione stradale, sarebbe opportuno compiere una riflessione approfondita anche sul rapporto tra i limiti edittali di pena previsti per l'omicidio colposo e quelli previsti per l'omicidio preterintenzionale.

Infine, qualora la relatrice confermasse una proposta di parere non ostativo con mere osservazioni, preannuncia - a nome del suo Gruppo - un voto di astensione.

Il senatore MAZZONI (AL-A), nel richiamare la sentenza della Cassazione n. 10411 del 2011, ritiene che le pene previste per l'omicidio stradale sembrano più confacenti alla fattispecie del dolo eventuale. Ravvisa il rischio che siano comminate sanzioni eccessivamente severe, anche a fronte dell'impossibilità per la polizia stradale di effettuare, a causa della lacunosità delle procedure previste, tutti gli accertamenti necessari.

Ritiene inopportuno esaminare il provvedimento in modo affrettato, sotto la pressione dell'opinione pubblica, in quanto alcune misure potrebbero risultare incongrue e di difficile applicazione. Ad esempio, si prevede la reclusione per il colpevole di omicidio stradale, senza tenere conto che quasi certamente la misura non sarà confermata dopo l'arresto, per mancanza di esigenze cautelari.

Pur ritenendo preferibile la formulazione dei rilievi come condizioni, annuncia il proprio voto favorevole.

La relatrice LO MORO (PD) conferma la proposta di parere non ostativo con osservazioni.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni, avanzata dalla relatrice e pubblicata in allegato.
 


 

E ORA??
Ecco che dall’esame della Commissione Affari Costituzionali emergono severe osservazioni sulla legge per l’Omicidio stradale. Ora, alla luce di questo parere condizionato,si dovrà vedere cosa accade in aula. La situazione ci appare molto preoccupante. (ASAPS)

Mercoledì, 25 Novembre 2015
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