di Ugo Terracciano
CONTROMANO ED IN VELOCITA’,
MA NEL SINISTRO PUO’ ANCHE AVERE RAGIONE
(ASAPS) Ti capita un incidente con veicolo contromano? Stai pronto ad aprire il portafoglio per il risarcire il danno. E’ un’illogica regola assicurativa? Un canone inverso? No, è una nuova massima della Cassazione civile che con la sentenza n. 20618 del 14 ottobre 2015 ha sancito: “In tema di sinistri stradali è in colpa il conducente del veicolo che nell'approssimarsi ad un crocevia lo impegni nonostante preveda o possa prevedere l'approssimarsi dalla propria destra di un veicolo marciante contromano e ad elevata velocità. Ne discende che una volta accertate tali circostanze, il giudice di merito non può ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2°, c.c., gravante sul conducente”.
La vicenda, capace di far vacillare più di una certezza in fatto di colpa nel sinistro stradale, prese le mosse da un episodio accaduto all’inizio degli anni ’90 sulle strade di Firenze: in una intersezione stradale un’auto era entrata in collisione con un motociclista che procedeva a velocità sostenuta sulla mezzeria riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta. Quindi, contromano. Davanti a tanta evidenza, tanto in Tribunale, quanto in Corte d’Appello, non ci fu proprio storia: la colpa è del motociclista. Ma lui, non convinto il motociclista e pervicace negli anni, di recente ha portato la questione in Cassazione, ottenendo peraltro ragione.
Cosa ha sostenuto, di così condivisibile da parte degli ermellini il malcapitato? Secondo lui i giudici territoriali avevano escluso la presunzione di corresponsabilità dell’automobilista senza accertare se questi avesse a sua volta rispettato tutte le norme del codice della strada. Insomma una sentenza troppo sbilanciata. Si sa, l’art. 2054, comma 2 cod. civ. pone a carico dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale una presunzione di pari corresponsabilità. Come dire: partiamo tutti dallo stesso grado di colpa, poi ognuno avanzerà le proprie ragioni per cercare di assottigliare o escludere la propria quota di responsabilità nell’incidente. Per vincere tale presunzione – ricorda la Corte – “non basta dimostrare che l'altro conducente abbia tenuto una condotta colposa, ma occorre dimostrare che l'altrui condotta colposa fosse anche imprevedibile od inevitabile. E questa dimostrazione può essere fornita anche dimostrando che la colpa altrui sia stata talmente grave da costituire la causa esclusiva del sinistro”.
In pratica, il Giudice potrà ritenere superata la presunzione di cui all’art. 2054, quando uno dei conducenti provi di avere rispettato le regole del codice della strada e quelle di comune prudenza, ma anche che l'altrui condotta scorretta non fosse prevedibile od evitabile. Ancora, la presunzione si supera quando uno dei conducenti provi che la condotta di guida dell'antagonista fu di una gravità tale, da costituire causa esclusiva del sinistro, in virtù della massima d'esperienza res ipsa loquitur.
Ne consegue che la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, non può mai ritenersi vinta quando sia impossibile stabilire quale condotta di guida abbiano tenuto i due conducenti; oppure quando sia certa la colpa di uno dei conducenti, ma incerta quella dell'altro.
Ed ecco la via d’uscita per il motociclista di Firenze: nel suo caso, la Corte d'appello, aveva accertato che lui procedeva a velocità sostenuta e sulla mezzeria riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta. Aveva anche, acclarato che l’auto antagonista, prima dell'urto, aveva svoltato a destra provenendo da una strada che confluisce in quella dalla quale giungeva la moto formando un incrocio a "T". Ma se l'urto avvenne sulla mezzeria riservata all’automobilista, questi avrebbe come mai il conducente dell’auto –pur avendone avuto modo – non avvistò l'avvicinarsi del motociclo: egli avrebbe dovuto concedergli la prescritta precedenza prima di effettuare la svolta a destra. Da più di trent’anni la Corte dice che la responsabilità del conducente onerato dalla precedenza non può essere esclusa per il solo fatto che l'altro conducente non abbia tenuto la mano destra, invadendo la carreggiata riservata ai veicoli procedenti in senso inverso (Cass. del 21 settembre 1977, n. 4046, in seguito sempre conforme).
Ed anche riguardo alla velocità, in caso di concorso tra condotte colpose - da una parte l’obbligo precedenza dall’altra la velocità – “la velocità elevata non è idonea, di per sé, ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito dalla precedenza e l'incidente” (Cass. Ordinanza 20 giugno 2013, n. 15504).
Ecco come andare contromano, magari un po’ fortino, e nell’incidente avere ragione. Almeno un po’, intendiamoci.(ASAPS)