Auto impatta su altri veicoli coinvolti in incidente non segnalato: escluso il caso fortuito
da Altalex
Il Codice della strada stabilisce l’obbligo, a carico del conducente, di regolare la velocità del veicolo in modo che sia evitato ogni pericolo, per la sicurezza sia delle cose che delle persone. In ipotesi di plurimi tamponamenti responsabile unico è da considerarsi l’ultimo della fila che, in movimento e non osservando la distanza di sicurezza, abbia tamponato l’ultimo dei veicoli in sosta che lo precedeva.
Ciò in quanto il conducente deve essere in grado di fermare tempestivamente il proprio veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Questo il dictum espresso dal Tribunale di Perugia nella sentenza n. 803 del 27 aprile 2015, dove ha rigettato la domanda formulata da un uomo che asseriva la sussistenza, nel caso di specie, del caso fortuito, da identificarsi con la mancata segnalazione di un precedente sinistro. Nel dettaglio, a bordo di una vettura, l’uomo percorreva la strada statale che collega Perugia a Terni, alla velocità di 90 Km/h circa. Mentre usciva da una curva destrorsa si trovava la strada occlusa da tre veicoli coinvolti in un sinistro occorso qualche momento prima.
Pur effettuando una repentina manovra di frenata, non riusciva ad evitare l’urto con i tre autoveicoli. Adito il Tribunale di Perugia, invoca l’applicazione dell’art. 2054, II comma, c.c.: in ipotesi di collisione tra veicoli, sussiste una presunzione di pari responsabilità nell’evento dannoso, salvo la prova liberatoria, a carico di tutte le parti coinvolte, di non aver potuto evitare il sinistro.
Rilevava, più in particolare, che la presenza dei tre veicoli sull’intera carreggiata interessata, in assenza di segnalazione alcuna, fosse configurabile come caso fortuito, comportante prova liberatoria, tale da escludere ogni addebito a suo carico. Ravvisava quindi la responsabilità esclusiva dei convenuti nella causazione dell’evento dannoso, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni dal medesimo subiti. Il giudice, nel rigettare la domanda attorea, rammenta il principio giurisprudenziale in conformità del quale in ipotesi di auto ferme la responsabilità è ascrivibile al conducente dell’ultimo veicolo che, per evitare la condanna al risarcimento dei danni cagionati agli altri mezzi coinvolti, deve riuscire a dimostrare che l’urto si è verificato non per inosservanza alla regola stradale in tema distanza di sicurezza, bensì per cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
Il giudice rammenta che il caso fortuito e la forza maggiore sono caratterizzati dall’eccezionalità, presente quando si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell’inadempienza a quest’ultimo che, se impedito contro la sua volontà ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell’esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l’inadempienza e la impedita o forzata volontà di adempiere.
Nella pronuncia in commento si chiarisce infatti che “[…] mentre il caso fortuito consiste in un quid imponderabile ed imprevedibile che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto, soverchiando ogni possibilità di resistenza di contrasto, la forza maggiore si concreta in un evento derivante dalla natura o dall’uomo che, pur se preveduto, non può essere impedito”. Il giudice rileva, inoltre, che la velocità della vettura condotta dall’attore non risultava commisurata alle caratteristiche e alle condizioni dello stato dei luoghi, ed era tale da non permettere allo stesso di mantenere il controllo del veicolo, che andò a collidere con i veicoli che lo precedevano nello stesso senso di marcia. Tale condotta contrasta col dettato dell’art. 141, comma 1, Codice della Strada, per la violazione del quale l’uomo fu, infatti, sanzionato dalla Polstrada.
(Nota di Laura Biarella)
Tribunale di Perugia
Sezione Civile
Sentenza 20-27 aprile 2015, n. 803