di Ugo Terracciano
PRESUNZIONE DI COLPA NEGLI INCIDENTI. INERVENGONO LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE: CONDOTTA DI GUIDA SPERICOLATA E INEFFICIENZA DEL VEICOLO DEVONO ESSERE CONSIDERATE CONGIUNTAMENTE
C’è un filo rosso che collega tutte le ipotesi di concorso di colpa nella circolazione stradale: la pericolosità della circolazione del veicolo e l’efficienza del veicolo stesso - non già singolarmente intesi, ma nella loro interazione - per la considerazione della prevedibilità del danno che ne può derivare a persone e cose. A chiarirlo definitivamente sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione Civile con la sentenza 29 aprile 2015, n. 8620. L’intervento degli “ermellini” è stato molto significativo e chiarificatore, nell’analizzare la disciplina dell’art. 2054 cod. civ., norma di grande importanza non solo in materia di risarcimento ma – soprattutto con dopo la definitiva approvazione della norma sull’omicidio stradale – anche in campo penale.
L’art. 2054, spigano le Sezioni Unite, accorpa quattro ipotesi di responsabilità, apparentemente eterogenee, assunte sotto l'unica nozione di "circolazione dei veicoli":
1) il primo comma dell'art. 2054 prevede un obbligo di prevenzione "unilaterale" (in una situazione, definita dalla dottrina di "unilateralità del rischio da circolazione"), facendo carico al conducente, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per i danni arrecati a persone o a cose "dalla circolazione del veicolo", di provare di "aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", intendendosi per tale, non già l'impossibilità o la diligenza massima, bensì l'avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 29 aprile 2006, n. 10031);
2) il secondo comma postula una situazione di rischio "comune" da circolazione stradale, qual è quella del "caso di scontro tra veicoli", presumendo che ognuno dei conducenti "abbia ugualmente concorso a produrre il danno" salvo prova liberatoria (e, cioè, di aver fatto "tutto il possibile per evitare il danno");
3) il terzo comma estende il rischio da circolazione, come prefigurato dai due commi precedenti, al proprietario (e ai soggetti ad esso equiparati), presumendone la responsabilità solidale per il fatto del conducente, sul presupposto dell'incauto affidamento, allorché "non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà", e cioè non dimostra di avere tenuto un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo ed estrinsecatosi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (cfr. Cass. 07 luglio 2006, n. 15521);
4) Il quarto comma prevede "in ogni caso" la responsabilità di tutte le persone sopra indicate per i danni derivanti da "vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo", con la conseguenza che esse sono esonerate da responsabilità solo ove risulti dimostrata l'interruzione del nesso causale tra l'evento e la circolazione del veicolo, attraverso la prova dell'esistenza del caso fortuito ovvero dell'inesistenza del vizio di manutenzione o costruzione (cfr. Cass. 21maggio 2014, n. 11270).
Sulla questione del concorso di colpa sono di recente intervenute anche alcune significative decisioni dei Giudici territoriali.
Il Tribunale di Treviso (sentenza 18 giugno 2015) ha ritenuto che la presunzione di colpa non si supera semplicemente accertando la colpa del conducente. Occorre invece sempre stabilire le cause e le modalità del sinistro ed accertare in concreto il comportamento tenuto dall’utente per verificare se sia stato o meno all'insegna di una corretta condotta di guida. Per il Tribunale di Cagliari (sentenza 17 giugno 2015) l'accertamento in concreto della condotta colposa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di corresponsabilità dell'altro conducente.
Infine il Tribunale di Padova nella sentenza 17 marzo 2015 ha stabilito che quando non sussista la possibilità di accertare l'esatta dinamica del sinistro, ma anche quando un solo dei veicoli abbia subito danni, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il presupposto della presunzione di pari responsabilità è solo lo scontro e non la verificazione, in conseguenza, di un danno a tutti i due o i più veicoli coinvolti.
*Dirigente della Polizia di Stato e
Docente di Politiche della Sicurezza
Presso l’Università di Bologna
ugo.terracciano@unibo.it