Trasporto merci conto terzi
DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL RAPPORTO DI LAVORO TRA AUTISTA E IMPRESA
Le nuove norme introdotte con il Decreto Legislativo n. 286/05 (vedasi art. 12, comma 5) hanno riconfermato che i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore. «Per quanto attiene l’esibizione della documentazione attestante l’esistenza di un rapporto di lavoro, si rappresenta che questa deve trovarsi a bordo del mezzo solo quando questo è impiegato in attività di trasporto per conto terzi. Nessun obbligo, invece, esiste quando il veicolo è utilizzato per il trasporto in conto proprio. Infatti, nelle attività di trasporto in conto proprio, l’articolo 31 della L. 6 giugno 1974, n. 298, stabilisce le condizioni necessarie per l’effettuazione di tali tipologia di trasporti ma non prevede che l’attestazione del rapporto di lavoro debba essere portata a bordo durante il trasporto...
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da il Centauro n. 188