di Ugo Terracciano
DIVIETO DI SOSTA. LA PAROLA DEL VIGILE E’ DEGNA DI FEDE PRIVILEGIATA. LA CASSAZIONE: IL VERBALE CHE ACCERTA IL MANCATO PAGAMENTO DEL TICKET E’ VALIDO FINO A QUERELA DI FALSO
(ASAPS) Era risultato irreperibile al suo domicilio quando il postino che gli doveva notificare il verbale. Poi, una volta rintracciato altrove, il recapito del Giudice di Pace cui recapitare il suo ricorso l’aveva trovato subito senza difficoltà. Così un automobilista multato per non aver pagato il ticket del parcheggio a Francavilla Fontana ha impugnato la sanzione stradale percorrendo tutti i gradi di giudizio fino in Cassazione, che però con la sentenza nr. 21528 del 22 ottobre 2015 gli ha dato torto. Era l’anno 2007, nella calda estate pugliese. Banalmente l’automobilista aveva parcheggiato l’auto senza pagare il ticket e per questo era stato multato. Che dire? Quasi un peccato impegnare fin anche gli ermellini dell’Alta Corte per così poco. Per inciso, nella giustizia penale abbiamo introdotto l’archiviazione per la particolare tenuità del fatto mentre in quella civile la Cassazione deve occuparsi anche di far rispettare le righe blu nei parcheggi. Però, grazie alla pervicacia di quell’automobilista, questa volta la Corte ha affermato un principio operativo utile a poliziotti locali ed ausiliari della sosta. In sostanza, è inutile lamentare davanti al giudice che il tagliando era esposto ed è stato il vigile a non accorgersene, perché per sostenere una tesi del genere occorre presentare un querela di falso. Ma l’accertatore è sempre credibile per quanto ha verbalizzato? Notare che nel nostro caso l’automobilista di Francavilla aveva addirittura depositata copia del contrassegno di pagamento della somma dovuta per la sosta, recante una data (7.2.2007) e un orario (tra le 17.40 e le 18.15) coincidente con l’ora dell’accertamento.
Detto questo, si noti che la stessa Cassazione aveva affermato in passato che “la fede pubblica privilegiata dell'atto pubblico non copre i giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale relativamente a fatti che, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo, dando luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento”. Ma non è il nostro caso: qui il vigile aveva riscontrato l’infrazione direttamente sul posto, svolgendo l’accertamento nei tempi necessari al rilievo. E la sua parola vale, a meno che il destinatario non intenda radicare un altro ricorso – incidentale – con querela di falso. Processi e processi, impugnative, ricorsi e querele, il tutto per un ticket del parcheggio. (ASAPS)