Revisione della patente: insufficiente la motivazione che richiama solo il sinistro stradale
Il T.A.R. dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento che impone la revisione della patente di guida a carico del conducente responsabile di un sinistro non è sufficientemente motivato qualora faccia riferimento al solo fatto dell’incidente, senza richiamare ed esplicitare altre circostanze.
La sentenza n. 977, depositata il 09/11/2015 dalla Prima Sezione del Tribunale felsineo, infatti, ha accolto il ricorso proposto da un cittadino che si era visto disporre la revisione del proprio titolo autorizzatorio per la conduzione dei veicoli a seguito di un sinistro dallo stesso causato (nella fattispecie questi non aveva dato la precedenza ad un motociclo proveniente dall’opposta corsia di marcia); questo accadimento aveva ingenerato nell’Amministrazione procedente (l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Bologna) il dubbio che il guidatore non fosse più in possesso dei necessari requisiti di integrità psico-fisica volti a garantire la sicurezza nella circolazione stradale, così come prescritto dall’art. 128 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).
Tale norma stabilisce che "Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonchè il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica” (comma 1); in particolare, per quanto concerne le conseguenze di un sinistro, il comma 1-ter così dispone: “E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida”.
Premesso che nella fattispecie decisa dal T.A.R. emiliano non si versava nell’ipotesi della disposizione legislativa da ultimo riportata poiché l’infrazione riscontrata (art. 41, comma 9, del Codice della Strada) non prevede la sanzione accessoria della sospensione del documento, si osserva che il provvedimento impugnato si limitava ad affermare la carenza dei requisiti su citati sulla base del solo fatto di aver causato lo scontro, senza altri elementi utili ad evidenziare le ragioni per le quali il ricorrente avesse inequivocabilmente perduto le indispensabili attitudini di cui sopra.
Da qui l’impugnazione del provvedimento innanzi al Giudice Amministrativo, il quale ha deciso per l’annullamento dell’atto proprio perché risultato carente di adeguata giustificazione.
Dall’analisi di quanto enunciato dai Giudici bolognesi si evince che, ancorché non vi fossero dubbi sulla responsabilità del guidatore per la violazione commessa, tale circostanza non poteva giustificare da sola la necessità che questi si sottoponesse alla revisione della patente: a tal fine sarebbe stato, invero, doveroso fornire un più corposo supporto motivazionale, in grado di comprendere compiutamente le ragioni sottese all’asserito deficit di capacità tecnica in capo al conducente del veicolo: nella sentenza in commento è dato leggere in proposito che “l’adozione di detta misura richiede in ogni caso una motivazione, ancorché stringata, sulle circostanze che inducano a revocare in dubbio l’idoneità psico-fisica o la capacità tecnica relativa alla guida dei veicoli (v. Cons. Stato, Sez. IV, 28 agosto 2013 n. 4300), giacché il mero accadimento del sinistro, ancorché in presenza di feriti, non può essere considerato un presupposto di per sé sufficiente a giustificare un ragionevole dubbio circa la permanenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un’adeguata motivazione, fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati che caratterizzano, distinguendola, la singola fattispecie (v., ex multis, TAR Piemonte, Sez. I, 5 maggio 2014 n. 759)”, mentre l’Amministrazione si era meramente “limitata a far menzione dell’infrazione contestata al ricorrente (art. 41, comma 9, Codice della Strada), senza fornire elementi rivelatori delle ragioni per le quali quel fatto, oltre ad integrare una violazione delle norme del Codice della Strada, implicasse altresì una verifica circa la permanente idoneità tecnica dell’interessato”.
Nella decisione in esame si precisa inoltre che la revisione della patente di guida di cui all’art. 128, comma 1 del Codice della Strada, sulla scorta di quanto affermato da numerosi precedenti giurisprudenziali, si caratterizza “non come una sanzione amministrativa, bensì come provvedimento non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale e, dunque, come misura cautelare volta a sottoporre il titolare della patente di guida ad una verifica della persistenza della sua idoneità psico-fisica e di quella tecnica alla guida, entrambe richieste non soltanto per l’acquisizione, ma anche per la conservazione del titolo (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 18 marzo 2011 n. 1669)”. Anche sotto questo punto di vista l’illegittimità dell'ordine di revisione traspariva dalla lacunosa motivazione del provvedimento impugnato, tanto più che non erano specificate le responsabilità ulteriori ascrivibili al conducente del veicolo, tali da suggerire l’opportunità di non consentirgli la guida fino all'esito positivo del defatigante iter necessario per riottenere l’abilitazione.
Il medesimo principio è stato applicato in una nutrita serie di precedenti giurisprudenziali: si veda ad esempio T.A.R. Trento, sent. n. 10 del 14/01/2015, secondo cui “dal provvedimento con il quale viene prescritta la revisione della patente di guida devono emergere le ragioni su cui poggiano gli asseriti “dubbi”. Più precisamente, la giurisprudenza ritiene che non una qualsiasi violazione al codice della strada possa dar luogo a revisione della patente, ma occorre che vi siano o profili di obiettiva gravità della (anche singola) condotta, avendo riguardo ai contesti di tempo e di luogo, o reiterate violazioni. Si veda, in particolare, da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 16.10.2014, n. 2478, che ha affermato che “un qualunque incidente avvenuto, pur in presenza di feriti o contusi, di per sé non integra il ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica, se tale deduzione non è sorretta da un'idonea motivazione fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati”; ma anche T.A.R. Piemonte, 5.5.2014, n. 759; T.A.R. Marche, sez. I, 25.2.2014, n. 277; T.A.R. Sardegna, sez. I, 7.2.2013, n. 107; T.A.R. Toscana, sez. II, 2.3.2011, n. 392; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 28.3.2011, n. 284). Anche il Consiglio di Stato ha affermato che "una sola infrazione alle norme del codice della strada, in specie quando all'evidenza non di particolare gravità, non può costituire, di per sé ed indipendentemente da ogni valutazione circa l'idoneità e la capacità alla guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente; trattandosi, invero, di atto gravemente lesivo delle attività del cittadino, si impone una adeguata motivazione in particolare laddove la natura e le circostanze dell'infrazione non siano di per sé inequivocabilmente idonee ad attestare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 128. Di conseguenza, è illegittimo il provvedimento con cui l'Amministrazione si limita a fare menzione dell'infrazione contestata, la cui natura, peraltro, in assenza di un supporto motivazionale minimo, non appare di per sé sola in grado di giustificare i dubbi circa la persistenza dell'idoneità tecnica" (cfr. sentenze della Sez. VI 1.9.2009, n. 5116, e 9.4.2009, n. 2189)” oppure la sentenza n. 208 depositata il 03/02/2015 dalla Seconda Sezione del T.A.R. Toscana, laddove si rimarca che “La giurisprudenza del Giudice amministrativo (tra le più recenti, si vedano T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II 29 ottobre 2013 n. 988; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 9 settembre 2013 n. 1848; T.A.R. Marche 11 luglio 2013 n. 566) e della Sezione (T.A.R. Toscana sez. II, 2 marzo 2011 n. 392) ha rilevato più volte come il mero fatto inerente l'accadimento del sinistro non possa <
Sezione Prima
Sentenza 5-9 novembre 2015, n. 977
ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.
sul ricorso n. 842 del 2015 proposto da ..., rappresentato e difeso dall’avv. Mario Prestigiacomo, con domicilio presso la Segreteria del Tribunale;
contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
del provvedimento n. BO1D 14/15 in data 8 luglio 2015, con cui l’Ufficio della Motorizzazione civile di Bologna ha disposto, ai sensi dell’art. 128 del Codice della Strada, la revisione della patente di guida del ricorrente mediante nuovo esame di idoneità tecnica;
della nota del 12 maggio 2015, relativa alla comunicazione di avvio del procedimento.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Vista l’istanza cautelare del ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi l’avv. Mario Prestigiacomo e l’avv. Uliana Casali, per le parti, alla Camera di Consiglio del 5 novembre 2015;
Visto l’art. 60 cod.proc.amm., che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, con “sentenza in forma semplificata”, ove nella Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;
Considerato che con provvedimento n. BO1D 14/15 in data 8 luglio 2015, ai sensi dell’art. 128 del Codice della Strada, l’Ufficio della Motorizzazione civile di Bologna disponeva la revisione della patente di guida del ricorrente mediante nuovo esame di idoneità tecnica, in quanto autore di un’infrazione alle norme sulla circolazione stradale (omessa concessione della precedenza a motociclo proveniente dall’opposta corsia di marcia) e per questo da assoggettare alla verifica della permanenza dei requisiti di idoneità tecnica;
che l’interessato ha impugnato tale determinazione e il presupposto atto di comunicazione di avvio del procedimento, lamentando la mancata specificazione delle ragioni per le quali da quell’episodio si dovessero desumere dubbi circa la persistenza delle sue capacità di guida, nonché il mancato approfondimento della dinamica del sinistro e delle effettive cause dello stesso anche quanto al grado di responsabilità del ricorrente stesso;
che si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame;
che alla Camera di Consiglio del 5 novembre 2015, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, per costante giurisprudenza, l’art. 128, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992 non configura la revisione della patente come una sanzione amministrativa, bensì come provvedimento non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale e, dunque, come misura cautelare volta a sottoporre il titolare della patente di guida ad una verifica della persistenza della sua idoneità psico-fisica e di quella tecnica alla guida, entrambe richieste non soltanto per l’acquisizione, ma anche per la conservazione del titolo (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 18 marzo 2011 n. 1669);
che l’adozione di detta misura richiede in ogni caso una motivazione, ancorché stringata, sulle circostanze che inducano a revocare in dubbio l’idoneità psico-fisica o la capacità tecnica relativa alla guida dei veicoli (v. Cons. Stato, Sez. IV, 28 agosto 2013 n. 4300), giacché il mero accadimento del sinistro, ancorché in presenza di feriti, non può essere considerato un presupposto di per sé sufficiente a giustificare un ragionevole dubbio circa la permanenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un’adeguata motivazione, fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati che caratterizzano, distinguendola, la singola fattispecie (v., ex multis, TAR Piemonte, Sez. I, 5 maggio 2014 n. 759);
che nella circostanza, invece, l’Amministrazione si è limitata a far menzione dell’infrazione contestata al ricorrente (art. 41, comma 9, Codice della Strada), senza fornire elementi rivelatori delle ragioni per le quali quel fatto, oltre ad integrare una violazione delle norme del Codice della Strada, implicasse altresì una verifica circa la permanente idoneità tecnica dell’interessato;
che, in ragione di ciò, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati;
Considerato, in definitiva, che – stante la sussistenza dei presupposti di legge – la Sezione può decidere con “sentenza in forma semplificata”, ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.;
che nel corso della Camera di Consiglio il Collegio ha avvertito i presenti dell’eventualità di definizione del giudizio nel merito;
che le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione, e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2015, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente FF
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)