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Auto difettosa? Ne risponde il concessionario
da altalex.com

(Tribunale, Palermo, sentenza 17/11/2015 n. 6589)

Con sentenza del 17 novembre 2015, il Tribunale di Palermo ha condannato una concessionaria automobilistica alla sostituzione di un autoveicolo acquistato da un consumatore, in ragione della circostanza che il bene presentava vizi tali da renderlo non conforme al contratto di vendita.

Nel caso in esame la Terza Sezione civile del Tribunale di Palermo si è pronunciata sulla questione relativa ai rimedi che spettano al consumatore nel caso di acquisto di un bene che presenti gravi vizi tali da renderlo non conforme al contratto di vendita.

Con atto di citazione del 28 marzo 2013 l’attore, premettendo di avere acquistato nell’aprile 2012 una autovettura di livello medio-alto, lamentava che, fin dal momento appena successivo alla consegna, detta vettura aveva riportato diversi problemi di funzionamento, che avevano reso necessario più volte il ricovero presso centri di assistenza.

L’attore chiedeva dunque, accertata la non conformità del mezzo al contratto di vendita, ai sensi degli artt. 129 ss. del Codice del Consumo, la condanna della concessionaria automobilistica alla sostituzione dell’autovettura con altra di medesima marca e modello, oltre al risarcimento dei danni.

Il convenuto eccepiva nella propria comparsa il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto legittimata doveva ritenersi esclusivamente la casa produttrice automobilistica, e sosteneva, in ogni caso, l’inoperatività della tutela di cui all’art. 130 Cod. Consumo, sussistendo una sproporzione tra la richiesta di sostituzione e i vizi presentati dall’autoveicolo.

Il Tribunale di Palermo, con il provvedimento in esame, ha preliminarmente preso atto dell’avvenuta rinuncia da parte della convenuta alla chiamata in causa della casa produttrice automobilistica, in quanto non ribadita nel corso della prima udienza, e ha sottolineato che, in ogni caso, legittimata passiva è da ritenersi esclusivamente la concessionaria degli autoveicoli e non l’azienda produttrice, e ciò in quanto il caso in esame riguarda l’accertamento della non conformità del bene acquistato rispetto al contratto di vendita, che vede come legittimato passivo, ai sensi della disciplina contenuta nel Codice del Consumo, il venditore.

Diversa è la fattispecie, richiamata dalle difese di parte convenuta, contenuta nell’art. 114 ss. del Codice del Consumo, che prevede la responsabilità del produttore per il danno causato da prodotti difettosi. Detta disciplina infatti, nel prevedere la responsabilità del produttore per i danni cagionati da difetti del suo prodotto, limita il risarcimento alle ipotesi di danno cagionato dalla morte o da lesioni personali e di distruzione o deterioramento di beni diversi dal prodotto difettoso. Ipotesi del tutto diverse rispetto a quella in esame, che concerne la consegna di un bene non conforme al contratto di vendita.

Nel merito, la Terza Sezione civile del Tribunale di Palermo ha condannato la concessionaria automobilistica alla sostituzione dell’autovettura di proprietà dell’attore con altra di medesima marca e modello, oltre al risarcimento dei danni subiti e rifusione delle spese legali, e ciò con le argomentazioni e per le ragioni che saranno analizzate nel prosieguo.

Il Tribunale ha innanzitutto inquadrato la fattispecie in esame, e ha rilevato come pacifica e non contestata la circostanza che l’autoveicolo acquistato dall’attore nel tempo, e già a brevissima distanza dalla consegna, avesse dato numerosi segni di malfunzionamento di differente natura, che avevano reso necessario in più occasioni il ricovero presso centri di assistenza autorizzati, come risultante dalle certificazioni relative ai guasti prodotte da parte attrice.

Il Tribunale ha poi analizzato la normativa applicabile al caso concreto.

In particolare, l’art. 129 del Codice del Consumo prevede l’obbligo del venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e indica come presupposti della conformità del bene le circostanze che i beni siano idonei all’uso tipico, siano conformi alla descrizione e possiedano le qualità vantate dal venditore, presentino qualità e prestazioni abituali per quel tipo di bene e siano idonei all’uso particolare voluto dal consumatore laddove comunicato, e accettato, dal venditore.

Secondo il Giudice, applicando la norma al caso concreto, bisogna dunque verificare se i numerosi malfunzionamenti della vettura come accertati dai centri di assistenza autorizzati, abbiano reso o meno il bene non conforme al contratto di vendita.

Il Tribunale di Palermo, ha dunque accertato la non conformità del veicolo acquistato dal convenuto al contratto di vendita, difettando esso delle qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo (in particolare, l’affidabilità) che il cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi tenuto conto anche del messaggio pubblicitario utilizzato per quel tipo di autoveicolo. E ciò alla luce delle risultanze della C.T.U., che ha definito il bene come malfunzionante e non conforme alla descrizione fattane attraverso il messaggio pubblicitario per l’affidabilità evidenziata insieme alle sue prestazioni.

A nulla rileva il fatto che durante la prova su strada, eseguita nell’ambito della consulenza tecnica, la vettura non presentasse particolari anomalie, in quanto il requisito dell’affidabilità del mezzo non è conseguente alla sua funzionalità occasionale, ma nel caso concreto è escluso dalla molteplicità e varietà delle anomalie manifestate dal bene nei primi due anni d’acquisto.

Il fatto che il bene non sia conforme all’uso cui è destinato comporta l’applicazione del rimedio di cui all’art. 130 del Codice del Consumo, che prevede il diritto dell’acquirente ad ottenere il ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (a scelta del consumatore, presupponendo la possibilità del rimedio e tenuto conto della non eccessiva onerosità rispetto all’altro rimedio). In particolare, si può considerare eccessivamente oneroso un rimedio che imponga al venditore di effettuare spese irragionevoli, tenuto conto del valore del bene, dell’entità del difetto di conformità e dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

E ciò entro un congruo termine per il consumatore, che non deve subire un pregiudizio ulteriore.

Con riferimento all’aspetto temporale, l’art. 132 del Codice del Consumo prevede la responsabilità del venditore qualora il difetto di conformità si manifesti entro il termine di due anni dalla consegna del bene, e prevede una presunzione di sussistenza al momento dell’acquisto per i vizi che si manifestino nei sei mesi dalla vendita.

Nel caso in oggetto, osserva il Tribunale, si rientra pienamente nel termine prescritto in quanto i primi difetti dell’autoveicolo si sono manifestati entro i sei mesi dalla consegna, e, in ogni caso, la quasi totalità dei malfunzionamenti si è manifestata nei due anni dalla consegna.

Per concludere, secondo il Giudice, nel caso in esame, tenuto conto della gravità dei difetti e della reiterazione degli stessi, la sostituzione integrale dell’autoveicolo con altra autovettura della medesima marca e modello costituisce il rimedio più consono per l’attore e meno oneroso, in coerenza con la previsione dell’art. 130 del Codice del Consumo.

 

Di Costanza Mariconda

 

TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE

Sentenza 17 novembre 2015, n. 6589

da altalex.com

Mercoledì, 13 Gennaio 2016
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