Gasolio agricolo, ecco che succede se viene utilizzato non per scopi agrari
Nei giorni scorsi il sito www.uominietrasporti.it ha pubblicato un articolo nel quale un autotrasportatore faceva uso del gasolio agricolo anziché quello per autotrazione.
Innanzitutto il gasolio è il carburante per autotrazione che sta maggiormente beneficiando dello sviluppo tecnologico dei motori a combustione interna ad accensione spontanea, i diesel.
E’ infatti in questo settore motoristico dove si sono registrate le innovazioni più importanti sia in termini di prestazioni che di consumi.
Il risultato di questa domanda sa nel fatto che in questi anni si è registrato un aumento del circolante automobilistico motorizzato “diesel”.
Il gasolio viene prodotto attraverso la distillazione del petrolio e successiva miscelazione, previa desolforazione, con altri prodotti semilavorati derivanti dai processi di raffinazione del petrolio.
La differenza tra il gasolio per autotrazione e quello agricolo sta nell’aggiunta di alcuni additivi e coloranti, oltre al minor prezzo.
L’impiego di gasolio agricolo su autoveicoli, macchine operatrici e altri mezzi non iscritti ai servizi regionali ex Uma, seppure sanzionato pesantemente, talvolta con riflessi penali, non comporta più la confisca del veicolo.
Trattasi di una prospettiva attraente dal punto di vista economico: il gasolio agevolato per uso agricolo paga l’accisa nella misura del 22% di quella e gode pertanto di una riduzione di imposta di ben 48 centesimi al litro. Un’agevolazione inferiore è prevista per il gasolio da riscaldamento, anche se le specifiche tecniche di questo prodotto sono leggermente inferiori rispetto al gasolio per motori, soprattutto per rendimento e facilità di accensione.
È opportuno riportate il dettato di cui all’art. 40 del Testo unico sulle accise, (decreto legislativo n. 504/95) che così recita:
Comma 1 È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a euro 7.746,85 , chiunque:
a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all’accertamento o al pagamento della accisa;
c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l’impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l’ammissione al trattamento agevolato;
g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.
Comma 2 La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.
Comma 3 Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all’accertamento, salvo che venga fornita prova contraria.
Comma 4 Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 2.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.
Comma 5 Se la quantità di gas naturale sottratto all’accertamento o al pagamento dell’accisa è inferiore a 5.000 metri cubi la pena è della sola multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a euro 516,46.
Comma 6 Per le violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 se la quantità dei prodotti energetici è inferiore a 100 chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa.
La sentenza emessa dalla Cassazione penale a sezioni unite l’11 aprile 2006, n. 14287, sgombra definitivamente i dubbi sulla materia derivanti da una serie di sentenze contrastanti, ma meno autorevoli, sia della giurisprudenza ordinaria sia della stessa Corte.
In tema di destinazione di prodotti petroliferi agevolati ad uso diverso da quello consentito, con riguardo al reato di cui all’art. 40 del D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, come riportato, il sequestro preventivo è ammesso soltanto con riferimento alle cose (mezzi di trasporto appositamente predisposti, cisterne, pompe, erogatori, tubi di raccordo e simili), infatti se leggiamo l’articolo da cui è “nato” questo articolo, si legge: “ . . . Il veicolo è stato perciò sottoposto a fermo amministrativo con l’ipotesi contestata di reato in materia di accise . . .”, occorse per attuare il mutamento di destinazione del prodotto in tutto o in parte esente dall’accisa, mentre esso non è consentito per gli autoveicoli o altri mezzi meccanici alimentati con il prodotto agevolato, perché questi non hanno un rapporto qualificato con il reato.
In questa sentenza, i giudici hanno infatti analizzato la distinzione fra i “mezzi” impiegati per commettere l’illecito e “mezzi” alimentati dal prodotto, precedentemente sottratto agli usi ordinari. Secondo la suprema Corte, il sequestro preventivo e la successiva confisca non sono applicabili al mezzo motorizzato alimentato con gasolio fiscalmente agevolato, in quanto le destinazione a uso illecito è avvenuta a monte dell’impiego nella macchina o nel veicolo. Tali macchine non hanno un rapporto qualificato con il reato commesso e già completato, ma rappresentano solo degli strumenti per fruire degli effetti dell’illecito, che pure rimane in essere con le proprie sanzioni penali e pecuniarie.
Purtroppo il caso di cronaca, riportato, non sarà l’ultimo.
*Direttore di da motorioggi.it
Qualche utile chiarimento. (ASAPS)