Lunedì 23 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 26/01/2016

Rca copre anche veicolo in posizione di arresto
da Altalex.com

(Cass. Civ., sez. III, 03 dicembre 2015, n. 24622)

Qualunque movimento del veicolo rientra nella copertura assicurativa; è indifferente l'uso che se ne faccia e non rileva la distinzione tra movimento dell'intera massa del veicolo e movimento d'una sua parte, né la distinzione tra veicoli monofunzionali e polifunzionali, tanto meno che il movimento non sia orizzontale. E' quanto afferma la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con la sentenza n. 24622 depositata il 3 dicembre 2015. 

Il caso

Un braccio meccanico di un autocarro, durante lavori di costruzione di un immobile ed all'interno del relativo cantiere, urtò i sovrastanti cavi dell'alta tensione, e causò la morte per folgorazione di un operaio. Il Tribunale di Crotone ritenne che l'area all'interno della quale avvenne il sinistro fosse privata, non aperta alla pubblica circolazione, con conseguente disapplicazione  della disciplina dell'assicurazione r.c.a. La Corte d'appello di Catanzaro riformò la decisione, ritenendo che l'area del sinistro, pur se privata, era comunque aperta all'accesso di un numero indeterminato di persone, ed accolse di conseguenza la domanda nei confronti dell'assicuratore.

La decisione

La Corte di Cassazione rompe ogni indugio, considerati i precedenti contrasti insorti in seno, e esplicita in modo chiaro ed anche esemplificativo il concetto di circolazione stradale e di conseguente copertura assicurativa. 

Per comprendere quanto arduo sia stato sino ad ora ottenere un risarcimento del danno da sinistro stradale causato da macchina operatrice in uso diverso dalla circolazione, basti considerare l'apposita garanzia “carico e scarico” che le imprese separatamente contemplano in polizza con preteso pagamento di ulteriore premio. 

La Cassazione conferma, innanzitutto, che è coperta da garanzia assicurativa la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. 

La Corte spiega che per l'operatività della garanzia di responsabilità civile obbligatoria è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, semprechè esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo (caso analogo risolto con sentenza Cass. Civ. Sez. Unite 29 aprile 2015 n. 8620). 

La Corte afferma che non rileva la distinzione tra movimento dell'intera massa del veicolo e movimento d'una sua parte, sia per la lettera della legge, nella quale non si trova tale distinzione, sia per lo scopo dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (ratione temporis vigente), che è quello di tutelare le vittime ed impone dunque una interpretazione coerente con questa finalità.

La Cassazione trae slancio per ricordare sue precedenti pronunce: è stato ritenuto ricadente nella circolazione stradale il danno causato dall'apertura o chiusura d'uno sportello d'un veicolo fermo (Sez. 3, Sentenza n. 18618 del 21/09/2005), ovvero dal ribaltamento del cassone di carico d'un camion (Sez. 3, Sentenza n. 8305 del 31/03/2008). Ma soprattutto rileva che l'assicuratore della r.c.a. deve coprire obbligatoriamente i danni causati dalla "circolazione", e che la circolazione è definita dal codice della strada come "il movimento, la sosta o la fermata" del veicolo (d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 3, comma 1, n. 9). 

Nel silenzio totale della legge non può ammettersi che per "movimento del veicolo" debba intendersi solo quello orizzontale dell'intero veicolo. Dal punto di vista della fisica è "movimento" sia lo spostamento del mezzo nel suo complesso, sia lo spostamento delle sue parti. Costituisce infatti ius receptum il principio secondo cui tutta la disciplina dell'assicurazione della r.c.a. è preordinata al conseguimento di uno scopo: apprestare la maggior tutela possibile alle vittime della strada, affermata, oltre che dalla unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, anche dalla Corte costituzionale, secondo cui il sistema normativo stabilito con la L. n. 990 del 1969, "ponendo in massimo rilievo la tutela del terzo danneggiato per eventi causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, persegue il raggiungimento delle maggiori garanzie patrimoniali in suo favore. 

A tale scopo il legislatore ha istituito l'assicurazione obbligatoria in materia, ponendo così la norma di ordine pubblico che ogni veicolo o natante deve essere assicurato; e ciò in vista della realizzazione, nel settore, delle esigenze di solidarietà sociale cui l'art. 2 Cost., ha conferito rilevanza costituzionale" (Corte Cost. 29 marzo 1983 n. 77). Il principio ispiratore non è tuttavia solo di rango costituzionale, ma anche comunitario, come chiaramente affermato dalla  Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.9.2009,  Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte giustizia CE 28 marzo 1996 C-129/94; Corte Giustizia CE sez. 30 giugno 2005 C-537/03; Corte Giustizia CE  9 giugno 2011 C-409/09, Corte Giustizia CE 17 marzo 2011 C-484/09). 

La Corte di Cassazione, tuttavia, dimentica di menzionare ben più recente giurisprudenza comunitaria: Corte di Giustizia Europea  4 settembre 2014, Sezione III, n. C 162/13, nella quale è stato affermato che “l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile deve coprire qualsiasi incidente causato, utilizzando un veicolo secondo la sua funzione abituale”.

Confutando le convinzioni del Pubblico Ministero, la Corte aggiunge, meglio esplicitando, che la legge non consente alcuna distinzione tra veicoli "monofunzionali" e "polifunzionali" e che tale distinzione non implica un premio maggiore da pagare, perché tale premio non viene in rilievo nel rapporto tra assicuratore e terzo danneggiato, tra i quali non c'è contratto e non si paga premio, ma potrebbe al massimo rilevare nel rapporto interno tra assicuratore ed assicurato.

(Nota di Carmine Lattarulo)

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Sentenza 3 dicembre 2015, n. 24622

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni B. - Presidente -

Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere -

Dott. PELLECCHIA Antonella - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21593/2012 proposto da:

ALLIANZ SPA (già RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' SPA) (OMISSIS), in persona dei procuratori Dott. P.R. e Dott. C. P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato SPADAFORA Giorgio, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, V. ORAZIO 10, presso lo studio dell'avvocato OTTAVIO GIACINTO TESORIERE, rappresentata e difesa dall'avvocato PUGLIESE Raffaele, giusta procura a margine del controricorso;

P.A., P.G., A.L., PI. A., P.D., considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE GALLO giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 654/2012 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/06/2012 R.G.N. 1250/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2015 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l'Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per la remissione del ricorso alle S.U. in subordine per il rigetto del ricorso con compensazione delle spese.

Svolgimento del processo

1. L'(OMISSIS) un autocarro sul quale era montato un braccio meccanico, durante lavori di costruzione di un immobile ed all'interno del relativo cantiere, urtò i soprastanti cavi dell'alta tensione, e causò in questo modo la morte per folgorazione dell'operaio P.F., che in quel momento stava operando in prossimità del suddetto braccio meccanico.

2. Nel 1992 i prossimi congiunti della vittima ( P.G., A.L., P.D., Pi.An. e P. A.) convennero dinanzi al Tribunale di Crotone, per quanto qui ancora rileva, il conducente ( Mu.Fe.), la proprietaria ( M.S.) e l'assicuratore contro i rischi della r.c.a. del suddetto autocarro (la RAS s.p.a., che in seguito muterà ragione sociale in Allianz s.p.a.), chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno rispettivamente patito.

3. Con sentenza 6.10.2006 il Tribunale di Crotone ritenne che l'area all'interno della quale avvenne il sinistro, ovvero il cantiere dove si svolgevano i lavori di costruzione dell'immobile, fosse privata e non aperta alla pubblica circolazione. Ne trasse la conseguenza che non s'applicasse nel caso specifico la disciplina dell'assicurazione r.c.a., e la ivi prevista possibilità per le vittime di proporre una azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile.

Rigettò, di conseguenza, la domanda proposta nei confronti della Ras s.p.a.

3. La sentenza venne appellata dai soccombenti.

Con sentenza 9.6.2012 n. 654 la Corte d'appello di Catanzaro riformò la decisione, ritenendo che l'area del sinistro, pur se privata, era comunque aperta all'accesso di un numero indeterminato di persone, ed accolse di conseguenza la domanda nei confronti dell'assicuratore, nei limiti del massimale.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla Allianz (successore della RAS s.p.a. in virtù di fusione per incorporazione), sulla base di un solo motivo, illustrato da memoria.

Hanno resistito con controricorso gli eredi P. e M. S..

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Con l'unico motivo di ricorso la sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Si assumono violati l'art. 2054 c.c.; della L. 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 1 e 18; artt. 3 e 58 C.d.S..

Espone, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che il sinistro oggetto di causa rientrasse nel concetto di "circolazione" del veicolo, e che di conseguenza fossero applicabili le norme dettate a tutela delle vittime dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione dei veicoli.

Deduce che la legge sull'assicurazione obbligatoria della r.c.a. non definisce il concetto di "circolazione", con la conseguenza che l'interprete deve ricavarlo da altri testi normativi: ed il codice della strada definisce la "circolazione" all'art. 3 come "il movimento, la fermata e la sosta" dei veicoli sulla strada.

Da questa nozione sarebbero esclusi, sostiene la ricorrente, le attività del veicolo "non funzionali" al movimento: di conseguenza la manovra d'un braccio meccanico montato su un autocarro, non essendo funzionale al movimento del veicolo, non rientra nel concetto di circolazione.

1.2. Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., la Allianz ha soggiunto che all'accoglimento del proprio ricorso non è di ostacolo la decisione pronunciata dalle Sezioni Unite di questa Corte, n. 8620 del 2015, giacchè anche quella decisione avrebbe sostenuto l'esigenza - ai fini di stabilire quando possa applicarsi la disciplina dell'assicurazione obbligatoria r.c.a. - di "valorizzare la interazione tra veicolo e circolazione", interazione che invece mancherebbe quando il veicolo sia destinato a svolgere funzioni estranee alla circolazione, come nel caso di specie.

1.3. Il Pubblico Ministero ha sollecitato la rimessione della questione alle Sezioni Unite, sostenendo che i veicoli possono essere monofunzionali, cioè destinati al solo trasporto; ovvero polifunzionali, cioè concepiti per lo svolgimento di funzioni ulteriori rispetto al trasporto (come, appunto, un'autogrù); ed aggiungendo che in tale ultima ipotesi i danni causati dalla "circolazione" del mezzo possono ritenersi soltanto quelli causati dalla circolazione, non dalle altre attività cui il mezzo è destinato. Se così non fosse, ha osservato il Pubblico Ministero, gli assicurati virtuosi sarebbero esposti al pagamento di premi maggiorati in conseguenza dei maggiori rischi cui sono esposti i veicoli polifunzionali.

A conforto delle proprie conclusioni ha altresì aggiunto che, nel giudizio di merito, il conducente dell'autogrù fu condannato ai sensi dell'art. 2043 c.c., non dell'art. 2054 c.c.

1.4. Il motivo è infondato.

La questione oggi sottoposta a questo collegio è stata infatti già decisa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, le quali componendo i precedenti contrasti hanno stabilito che "il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c., include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, semprechè esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo (Nella specie le S.U., hanno ricondotto all'art. 2054 c.c. e alla disciplina della R.C.A. il sinistro mortale determinato dall'imperita manovra da parte del conducente di un mezzo in sosta, munito di un braccio meccanico di sollevamento, per effetto della quale un cassone metallico, in fase di caricamento, era scivolato travolgendo la vittima). (Sez. U, Sentenza n. 8620 del 29/04/2015, Rv. 635401).

Questo principio deve trovare applicazione anche nel presente giudizio, nel quale il danno è stato arrecato da una struttura seagente (il braccio meccanico) che costituiva una parte del veicolo assicurato.

Il danno, dunque, è stato causato dal movimento del veicolo e rientra nel concetto di "circolazione". Nè può distinguersi dal punto di vista giuridico tra movimento dell'intera massa del veicolo e movimento d'una sua parte:

- sia per la lettera della legge, nella quale non si trova tale distinzione;

- sia per lo scopo della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18, che è quello di tutelare le vittime ed impone dunque una interpretazione coerente con questa finalità.

Se danno causato dalla circolazione è stato ritenuto quello causato dall'apertura o chiusura d'uno sportello d'un veicolo fermo (Sez. 3, Sentenza n. 18618 del 21/09/2005, Rv. 586670), ovvero dal ribaltamento del cassone di carico d'un camion (Sez. 3, Sentenza n. 8305 del 31/03/2008, Rv. 602546), logica e diritto impongono di considerare tale anche il danno derivato dal movimento d'un braccio meccanico montato su un autocarro.

1.5. Nè le osservazioni in senso contrario svolte della società ricorrente, nè quelle svolte dal Pubblico Ministero, appaiono convincenti. Quanto alle prime, si deve rilevare che l'assicuratore della r.c.a. deve coprire obbligatoriamente i danni causati dalla "circolazione", e che la circolazione è definita dal codice della strada come "il movimento, la sosta o la fermata" del veicolo (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 3, comma 1, n. 9). Nel silenzio totale della legge, non può ammettersi che per "movimento del veicolo" debba intendersi solo quello orizzontale dell'intero veicolo. Dal punto di vista della fisica è "movimento" sia lo spostamento del mezzo nel suo complesso, sia lo spostamento delle sue parti.

La "interazione funzionale" che, secondo la Allianz, dovrebbe sussistere tra il concetto di circolazione e quello di "spostamento dell'intero veicolo", oltre a non avere aggancio nella lettera della legge, è interpretazione non consentita dall'ordinamento costituzionale e da quello comunitario.

Costituisce infatti ius receptum il principio, già ricordato, secondo cui tutta la disciplina dell'assicurazione della r.c.a. è preordinata al conseguimento di uno scopo: apprestare la maggior tutela possibile alle vittime della strada.

Che la tutela della vittima sia stata la finalità principale della L. 24 dicembre 1969, n. 990, è stato affermato, oltre che dalla unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, anche dalla Corte costituzionale, secondo cui il sistema normativo stabilito con la L. n. 990 del 1969, "ponendo in massimo rilievo la tutela del terzo danneggiato per eventi causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, persegue il raggiungimento delle maggiori garanzie patrimoniali in suo favore. A tale scopo il legislatore ha istituito l'assicurazione obbligatoria in materia, ponendo così la norma di ordine pubblico che ogni veicolo o natante deve essere assicurato; e ciò in vista della realizzazione, nel settore, delle esigenze di solidarietà sociale cui l'art. 2 Cost., ha conferito rilevanza costituzionale" (Corte Cost., 29-03-1983, n. 77).

Il principio di cui si discorre è stato altresì recepito dal diritto comunitario: esso è chiaramente affermato dal 2^, dal 12^ e dal 14^ Considerando della Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16.9.2009 (la quale, peraltro, non ha fatto che recepire le norme previgenti nell'ordinamento comunitario sin dal 1972); ed è stato più volte ribadito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (ex permultis, Corte giustizia CE 28-03- 1996, Bernaldez, in causa C-129/94, in motivazione; Corte Giustizia CE, sez. 1^ 30 giugno 2005, Candolin, in causa C-537/03; Corte giustizia CE, sez. 3^, 9 giugno 2011, Lavrador, in causa C-409/09, e Corte giustizia CE, sez. 2^I, 17 marzo 2011, Carvalho Ferreira Santos, in causa C-484/09).

Da questo principio di rilievo comunitario e costituzionale discende l'obbligo per il giudice nazionale di interpretare le norme di legge che disciplinano l'assicurazione r.c.a. in modo coerente con esso.

E' dunque evidente che l'interpretazione propugnata dalla Allianz, riducendo sensibilmente la tutela delle vittime, non sarebbe coerente con i principi appena ricordati.

1.6. Non convincenti appaiono, altresì, le osservazioni svolte dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali, in quanto:

- ai fini della applicabilità e della estensione delle norme sull'assicurazione obbligatoria della r.c.a., la legge non consente alcuna distinzione tra veicoli "monofunzionali" e "polifunzionali";

- il problema della misura del premio non viene in rilievo nei rapporto tra assicuratore e terzo danneggiato, tra i quali non c'è contratto e non si paga premio, ma potrebbe al massimo rilevare nel rapporto interno tra assicuratore ed assicurato.

2. Le spese.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 1.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione, visto l'art. 380 c.p.c.:

- rigetta il ricorso;

- condanna la Allianz s.p.a. alla rifusione in favore di M. S. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 10.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

- condanna la Allianz s.p.a. alla rifusione in favore di P. G., A.L., P.D., Pi.An. e P.A., in solido, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 10.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 29 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2015 

da Altalex.com

Martedì, 26 Gennaio 2016
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK