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Notizie brevi 28/01/2016

Se trovi un portafogli e non lo restituisci … multa fino a 8mila euro
da studiocataldi.it

Il reato di appropriazione di cose smarrite è stato trasformato in illecito civile con sanzioni pecuniarie fino a 8 mila euro

Fino a pochi giorni fa chi trovava un portafogli e se ne appropriava impunemente commetteva reato, rischiando il carcere fino a un anno e la multa da 30 a 309 euro. Questo prevedeva infatti l'art. 647 c.p. (rubricato "Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito"), inserito, tra i tanti, nel pacchetto depenalizzazione del Governo dei giorni scorsi (leggi: "Ingiuria, marijuana, guida senza patente: ecco tutti i reati definitivamente cancellati").

Dal 6 febbraio, data dell'entrata in vigore del decreto (n. 7/2016), il reato è abrogato e al suo posto c'è solo un illecito civile che prevede per chi trova "denaro o cose da altri smarrite" e se ne appropria "senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate", una sanzione pecuniaria da euro cento a ottomila.

Per non incorrere nella sanzione, l'artefice del ritrovamento deve attivarsi quindi, come prima, per rintracciare il legittimo proprietario e restituire la cosa trovata, ovvero, se non lo conosce consegnarla, "senza ritardo", alle forze dell'ordine o al comune ("al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento" recita l'art. 927 del codice civile).

Se ciò non dovesse accadere, colui che si è appropriato "dolosamente" del portafogli smarrito (deve trattarsi infatti di cosa smarrita uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore in modo tale da precludere allo stesso la possibilità di ripristinare sulla stessa il suo primitivo potere, perché diversamente si incorrerebbe in altri reati, come furto, appropriazione indebita, ecc.; cfr., ex multis, Cass. n. 29956/2009), sarà tenuto oltre alla restituzione e al risarcimento del danno anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile, stabilita dal giudice.

Tuttavia, non vertendosi più sul piano penale e dunque non essendo il fatto punibile a querela della persona offesa, la tutela scatta soltanto se chi ha smarrito il portafogli si attiva in sede civile per richiedere il risarcimento del danno subito. Sarà in tale sede che il magistrato deciderà la misura della sanzione da applicare, al termine del giudizio, laddove accolga la domanda di risarcimento proposta dalla vittima, sulla base di diversi criteri, quali: la gravità della violazione, la reiterazione dell'illecito, l'arricchimento del soggetto responsabile, l'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze delll'illecito, la personalità e le condizioni economiche dell'agente.

Ciò vale anche per i fatti commessi anteriormente commessi alla data di entrata in vigore del decreto, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili, perché in tal caso spetterà al giudice dell'esecuzione revocarli, dichiarando che il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Alla stessa "pena" soggiace chi si appropria di un tesoro ritrovato o viene in possesso di cose per errore altrui o per caso fortuito.

 

di Marina Crisafi
da studiocataldi.it

 


 

Giovedì, 28 Gennaio 2016
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