Guida in stato di ebbrezza: Cassazione, niente prelievo senza l'avvocato
da studiocataldi.it
In caso di incidente stradale, l'automobilista sospettato di guida in stato di ebbrezza può ben essere sottoposto dai sanitari agli esami ematici, su richiesta della polizia, ma deve essere avvisato delle finalità del prelievo e della facoltà di farsi assistere dal proprio avvocato. Altrimenti, le sanzioni penali relative al rifiuto sono nulle. A stabilirlo è la seconda sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 1546/2016, depositata ieri, accogliendo in parte il ricorso di un'automobilista coinvolta in un sinistro stradale e trasportata in ospedale che si rifiutava di sottoporsi agli esami ematici.
Il giudice d'appello confermava il rigetto dell'opposizione avverso i verbali di contestazione emessi per la violazione di cui agli artt. 186, comma 7 e 187, comma 8 del codice della strada, ritenendo ingiustificato il rifiuto della donna a sottoporsi presso l'ospedale al prelievo ematico necessario per l'accertamento dell'eventuale assunzione di bevande alcoliche o di sostanza stupefacenti e altresì che non sussistesse l'obbligo di avvisare la parte di farsi assistere da un difensore di fiducia vertendo il giudizio sulla contestazione di illeciti amministrativi.
La donna adiva, quindi, la Cassazione, sostenendo che un soggetto ancorchè coinvolto in un sinistro stradale che non mostri segni di alterazione fisica legata all'uso di alcol o stupefacenti non può essere costretto, pena l'irrogazione delle sanzioni di cui agli art. 186 e 187 Cds, a sottoporsi a un accertamento di tipo invasivo quale un prelievo ematico e lamentando il rigetto dell'eccezione di nullità sollevata in conseguenza del mancato avviso all'interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Per gli Ermellini, il primo motivo è infondato, in quanto l'art. 186 Cds "nel prevedere che per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico può essere effettuato, su richiesta della Polizia Stradale, da parte delle strutture sanitarie, consente di ricorrere all'esame ematico, proprio di tali strutture e ad esse confacente per l'accuratezza ed affidabilità dei risultati". Il conducente, si legge nella sentenza, "può rifiutare di sottoporsi al prelievo, ma ciò lo espone alle sanzioni previste dall'art. 186 comma 7 del codice della strada, sanzioni alle quali è soggetto ai sensi dell'art. 187 comma 8 Cds altresì il conducente che rifiuti di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a certificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti".
Tuttavia, ricordano i giudici di piazza Cavour, non bisogna dimenticare che "qualora ai sanitari presso i quali sia stato soccorso il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale sia richiesto ai sensi dell'art. 186 comma 5 del codice della strada il prelievo ematico preordinato all'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, al trasgressore, previa informazione della finalità per cui è effettuato il prelievo ematico, deve essere dato l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia".
E a nulla rileva, come dedotto dal giudice di merito per escludere la necessità dell'avviso al difensore, che il giudizio verta sulla "contestazione di illeciti amministrativi", dovendosi considerare che le verifiche cliniche alle quali la ricorrente ha rifiutato di sottoporsi erano finalizzate all'accertamento dei reati di cui agli artt. 186 e 187 Cds". Per cui, il conducente soggiace soltanto alle sanzioni ammministrative previste dalla l. n. 689/1981. Sentenza cassata e parola al giudice del rinvio.
di Marina Crisafi
da studiocataldi.it
Procedura da non dimenticare. Mai. (ASAPS)