Scadenza della CQC: precisazioni e chiarimenti
In molti ci hanno scritto a seguito della pubblicazione della notizia relativa alla scadenza del corso di rinnovo. Visti i tanti dubbi espressi riteniamo opportuno chiarire che è la validità del corso di rinnovo a non scadere, non ovviamente la stessa CQC, che dura cinque anni e al termine di questi va rinnovata. Anzi l’autista che non lo fa è soggetto al ritiro del documento, al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi e al pagamento di una sanzione da 155 euro a 624 euro.
È vero però che laddove si provveda al rinnovo entro i due anni dalla scadenza, a quel basta frequentare un corso di rinnovo e la CQC avrà come nuova data quella dell’attestato di frequenza del corso. In caso contrario, vale a dire se la domanda di rinnovo viene presentata trascorsi i due anni, allora bisogna per forza sostenere un esame per conseguire la CQC.
A tal proposito è utile ricordare che nel corso del 2016 (per la precisione il 9 settembre) termineranno di essere valide tutte quelle CQC che erano state rilasciate semplicemente d’ufficio a coloro che, alla data del 9 settembre 2009, erano già in possesso di una patente C.
Tutti i titolari, quindi, sono avvertiti…
“E’ utile ricordare che nel corso del 2016 (per la precisione il 9 settembre) termineranno di essere valide tutte quelle CQC che erano state rilasciate semplicemente d’ufficio a coloro che, alla data del 9 settembre 2009, erano già in possesso di una patente C.
Tutti i titolari, quindi, sono avvertiti…” Uomini e Trasporti. (ASAPS)