Sabato 23 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Bambino a bordo strada investito: conducente responsabile se non presta massima attenzione
da Altalex

(Tribunale, Milano, sez. X civile, sentenza 26/11/2015 n. 13359)

Con la sentenza in commento il Tribunale di Milano ha affrontato un difficile caso di responsabilità del conducente di un veicolo che investiva un bambino di dieci anni cagionandogli gravissime lesioni fisiche. Le difficoltà affrontate dal giudicante, infatti, sono rappresentate dalla individuazione dell'esatto grado di colpa del conducente del veicolo per non aver prestato la diligenza massima richiesta quando, pur avvedendosi della presenza di ragazzini sul bordo della strada, ha continuato a procedere con il suo veicolo senza modificare la sua condotta di guida.

Il caso accadeva durante la notte di Halloween del 2011 quando un’autovettura percorreva la propria corsia di marcia mentre sul margine destro della carreggiata, ove si trovava una banchina erbosa, si trovava un gruppo di bambini in maschera (età media dieci anni) che camminava in senso contrario all’autovettura e giocava facendo scoppiare alcuni petardi. Probabilmente, proprio a causa dello scoppio di uno di tali petardi un componente del gruppo si spostava verso la carreggiata (pur senza invaderla) e veniva urtato dal veicolo.

In conseguenza del violento urto il bambino riportava danni valutati nella misura del 50% di danno biologico permanente.  

Il Giudicante, pertanto, dopo aver escusso i testimoni e ricostruito la dinamica del sinistro - a fronte di narrazioni delle parti in causa diametralmente opposte in ordine alla condotta tenuta dal piccolo investito – ha dovuto affrontare la tematica relativa alla responsabilità delle parti asserendo che il conducente di un veicolo che si avveda tempestivamente della presenza di un pedone sul margine della carreggiata deve diminuire la velocità anche al di sotto dei limiti di legge, in modo da essere in grado di arrestare la marcia del veicolo, qualora, giunto all'altezza del pedone medesimo, quest'ultimo improvvisamente attraversi la strada.

Il Giudice milanese ha così applicato un principio consolidato in virtù del quale al conducente di un autoveicolo incombe l'obbligo di sorvegliare la strada nonché quello di moderare la velocità ed eventualmente fermarsi, non soltanto quando i pedoni sul suo percorso tardino a scansarsi, ma anche quando essi, fermi o in movimento sulla strada o ai margini della stessa, si trovino in procinto di attraversarla o facciano fondatamente prevedere che l'attraverseranno, mettendosi in una situazione di pericolo.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale il conducente deve prestare la massima attenzione alla guida e procedere con moltissima prudenza quando la platea stradale o i marciapiedi laterali sono occupati da bambini i quali, per la loro età ed inesperienza, sono naturalmente ed istintivamente imprudenti ed hanno movimenti e comportamenti improvvisi ed inconsulti.

In un caso analogo a quello in oggetto la Suprema Corte ha altresì chiarito che “in caso di investimento, esattamente viene affermata la responsabilità del conducente che non abbia moderato particolarmente la velocità del veicolo e viene escluso che la condotta del bambino che si sposti incautamente sulla carreggiata possa concretare una “concausa" dell'incidente” (si veda Cass. Pen., n. 40587/2009).

Nel caso di specie era stato ampiamente dimostrato che il conducente aveva avvistato il gruppo di bambini e, pertanto, a suo carico erano sorti quei comportamenti prudenziali che, in mancanza, determinano una sua responsabilità, benché abbia condotto il veicolo a velocità moderata, nei limiti di legge.

Del resto a tal riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il conducente di un veicolo che si avveda tempestivamente della presenza di un pedone sul margine della carreggiata deve diminuire la velocità anche al di sotto dei limiti di legge, in modo da essere in grado di arrestare la marcia del veicolo, qualora, giunto all'altezza del pedone medesimo, quest'ultimo improvvisamente attraversi la strada.

Orbene, nel caso di specie il Giudicante ha ritenuto che ”sebbene sia stata provata in causa la moderata velocità della conducente, tuttavia quest’ultima non ha raggiunto la prova liberatoria di cui al disposto normativo dell’art. 2054, I comma, c.c., la quale richiede al conducente di provare di aver fatto "tutto il possibile per evitare il danno". Infatti, le stringenti regole prudenziali richieste nelle fattispecie concrete – in ragione delle specifiche circostanze di luogo e di tempo – ove il conducente si è avveduto del pedone, a fortiori laddove si tratti di bambini in contesto di gruppo, non risultano del tutto essere state rispettate dalla conducente de qua, avendo ella stessa affermato di essersene avveduta e non avendo provato di avere adottato tutte le misure idonee (quale ad esempio la diminuzione della velocità in prossimità del gruppo di bambini) a prevenire eventuali comportamenti prevedibilmente imprudenti dei minori.”

Peraltro una volta accertata la colpa del conducente dell'autovettura il Giudice ha esaminato l'eventuale concorso di responsabilità del minore ritenendo a suo giudizio provata la circostanza della invasione di carreggiata a seguito dello scoppio di un petardo e, dunque, il suo comportamento colposo.

Alla luce di tali considerazioni il Giudicante ha concluso affermando che la responsabilità del sinistro deve essere ascritta al conducente nella misura del 70% e al comportamento colposo del danneggiato nella misura del 30%, in ragione della differente gravità delle regole cautelari violate dagli stessi.

(Nota di Samantha Battiston)

 

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE X CIVILE

Sentenza 26 novembre 2015, n. 13359         

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossella Filippi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. …/2012 promossa da:

G.N. …, con il patrocinio dell’avv. BATTISTON SAMANTHA e, elettivamente domiciliato in VIALE DELLO STADIO, 68 20013 MAGENTA presso il difensore avv. BATTISTON SAMANTHA

M.G. …, con il patrocinio dell’avv. BATTISTON SAMANTHA e , elettivamente domiciliato in VIALE DELLO STADIO, 68 20013 MAGENTA presso il difensore avv. BATTISTON SAMANTHA

ATTORE

contro

XXX SPA (…), con il patrocinio dell’avv. B.M. e elettivamente domiciliato in … MILANO presso il difensore avv. B.M.

CONVENUTA

E. R. (…) 

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da atti indicati nel verbale all’udienza di precisazione delle conclusioni.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato G.N. e M.G., in proprio e quali genitori, rappresentanti legali del figlio minore A.N., convenivano in giudizio XXX s.p.a. ed E.R., rispettivamente assicuratore e proprietario del veicolo Fiat Punto, tg. …, affinché venissero condannati in solido tra loro, previo accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro stradale occorso il 30.10.2011, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e quantificati in € 1.888.792,08, di cui € 681,62 per spese mediche sostenute, € 323.000,00 a titolo di danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica del minore, € 713,985,00 per danno non patrimoniale del figlio, € 200.000,00 per ulteriore personalizzazione, € 300.000,00 ed € 350.000,00 rispettivamente a favore del padre, G.N. e della madre, M.G. per danno non patrimoniale riflesso, € 1.125,46 per danno patrimoniale ulteriore relativo ai permessi non retribuiti per G.N. ed € 145,81 per M.G.

Gli attori esponevano che: in data … 2011, verso le ore 20.40, il figlio minore A.N. (avente 10 anni all’epoca del sinistro), insieme ad altri bambini, camminava nel tratto di strada sterrato posto a margine della carreggiata di via …, in località …(VA), quando all’improvviso, all’altezza del numero civico …, veniva travolto dall’autovettura Fiat Punto, targata …, di proprietà di E.R. e condotta da L.R., che percorreva la via in direzione …. Gli attori deducevano altresì che si trattava della notte di Halloween e i ragazzini stavano sfilando con i propri costumi allorquando giungeva l’autovettura predetta a forte velocità, con le sole luci di posizioni accese e che l’autovettura avrebbe proceduto molto vicina al ciglio della strada, sfiorando un primo bambino, I., e successivamente investendo A. che camminava dietro di lui. Il minore cadeva rovinosamente a terra, sulla striscia continua che separa il tratto di carreggiata con la zona erbosa adiacente, procurandosi gravi ferite per le quali si rendeva necessario l’intervento sul posto di un’ambulanza che lo trasportava d’urgenza presso l’ospedale di G. ove giungeva in condizioni gravissime.

Il giorno successivo, a causa delle condizioni cliniche precarie, il minore veniva trasferito presso l’azienda ospedaliera di L. con diagnosi di politrauma da incidente stradale e numerose fratture e veniva operato d’emergenza per riduzione cruenta di frattura del femore destro. Nei giorni seguenti veniva posto in sala rianimazione e le sue condizioni cliniche risultano le seguenti: frattura maxillofacciale, lacerazione moderata/grave della milza, fratture delle ossa lunghe, frattura multipla del bacino e trauma cranico commotivo nonché petecchie sottocorticali a livello cerebrale, frattura scomposta della parete anteriore e posterolaterale ediale di entrambi i seni mascellari con emoseno bilaterale, frattura scomposta dei pavimenti orbitari, frattura del pavimento laterale dell’orbita di destra, frattura plurifocale delle cellette etmoidali, emoseno bilaterale frontale, frattura composta dell’emimandibola sinistra, contusione polmonare e lacerazione splenica nonché fratture multiple del bacino ed ossa lunghe dell’arto inferiore destro.

Gli attori attribuivano la responsabilità nella causazione del sinistro esclusivamente in capo alla conducente del veicolo, L.R., la quale, pur essendosi avveduta della presenza del gruppo di bambini, invece di rallentare e frenare, avrebbe violato le generali regole di prudenza e quelle dettate dal codice della strada, avrebbe lampeggiato agli stessi e investito A.N., travolgendolo.

Si costituiva in giudizio XXX Assicurazioni s.p.a., contestando integralmente la domanda attorea sia nell’an che nel quantum ed esponendo che nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla conducente del veicolo in garanzia, L.R., atteso che il minore aveva improvvisamente e inaspettatamente invaso la corsia di percorrenza del veicolo allorquando la conducente stava transitando, a velocità moderata. La società convenuta eccepiva altresì la responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. per culpa in educando e vigilando, atteso che avevano lasciato il figlio minore, di soli 10 anni, ad ora tarda nella serata del 31.10.2011, ai bordi di una carreggiata ad ampio scorrimento, senza impartirgli le lezioni di prudenza e senza accertarsi che nel gruppo vi fosse almeno una persona adulta o prossima alla maggiore età.

All’udienza del 16.10.2013 veniva dichiarata la contumacia di E.R. e, successivamente al deposito delle memorie ex art 183 comma VI c.p.c., veniva ammesso l’espletamento di attività istruttoria orale e di consulenza medico legale. La causa veniva rimessa in decisione all’udienza del 16.6.2015.

La domanda proposta dagli attori è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.

Sulla base della documentazione versata in atti e dell’istruttoria espletata, la responsabilità del sinistro deve essere ascritta alla responsabilità concorrente della conducente nella misura del 70% e al comportamento colposo del danneggiato nella misura del 30%.

Preliminarmente si rileva che il teatro del sinistro è rappresentato dalla carreggiata di Via …, strada urbana composta da due corsie, ciascuna per ogni senso di marcia, ad andamento in pendenza (valutata intorno al 4-5%), con larghezza di mt. 6,40. Su ambo i lati delle banchine erbose larghe circa 5,60 mt. si allignano alberi d’alto fusto, prospicienti le recinzioni di abitazioni private. La linea di mezzeria ed i margini della carreggiata sono demarcati con linee continue che si interrompono in corrispondenza degli accessi alle abitazioni (cfr. doc. 1 parte attrice). Il fondo stradale è risultato asfaltato, asciutto ed in buone condizioni. L’illuminazione artificiale sufficiente. Le condizioni del tempo serene e la visibilità buona.

Lo stato dei luoghi risulta ampiamente e chiaramente documentato dalle produzioni delle parti: in particolare dalle fotografie prodotte dagli attori sub doc. 3 e da quelle contenute nella perizia sulla ricostruzione della meccanica del sinistro prodotta dalla società convenuta sub doc. 5 con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. nonché dagli schizzi planimetrici allegati al rapporto di incidente stradale della Polizia Stradale di …, prodotti da entrambe le parti.

La dinamica del sinistro era stata ricostruita dagli agenti della Polizia di Stato, alla luce degli elementi raccolti nella zona del sinistro, dei danni sul veicolo, delle dichiarazioni rese dalla conducente e dalle informazioni testimoniali, nei seguenti termini. L’autovettura Fiat Punto (tg. …), condotta da L.R., percorreva via … con direzione di marcia … nel territorio del comune di …. Al margine destro della carreggiata vi era un gruppetto di bambini che percorreva a piedi la strada in senso contrario all’autovettura e risultava impegnato nell’esplosione di petardi. Repentinamente, un componente del gruppo, A.N., invadeva la corsia di marcia che vedeva sopraggiungere il veicolo Fiat Punto, condotto dalla R., che, in corrispondenza del civico …, colpiva il minore.

Sulla predetta dinamica del sinistro, gli attori hanno dedotto l’elevata velocità di circolazione dell’autovettura, l’utilizzo delle sole luci di posizione, la circostanza per cui l’auto procedeva molto vicina al ciglio della strada e la prevedibilità dell’evento lesivo, atteso che la conducente stessa aveva dichiarato, nell’immediatezza dei fatti, di essersi avveduta della presenza del gruppetto di bambini, lampeggiando i fari.

XXX s.p.a. ha, invece, dedotto innanzi tutto la velocità moderata della conducente, la quale procedeva a 40-50 km/h su una strada urbana ove il limite previsto è di 50 km/h, in secondo luogo eccepiva il comportamento colposo del minore danneggiato, in quanto A.N. invadeva repentinamente ed in modo imprevedibile la corsia di marcia ove si trovava l’autovettura de qua, a causa, verosimilmente, dello scoppio di un petardo con i quali gli altri bambini stavano giocando; lo stesso, peraltro, indossava una maschera rossa sul viso che ne limitava la visuale.

La circostanza dedotta che il conducente avrebbe visto il bambino in prossimità della carreggiata, prima dell’impatto, non è affatto indifferente: se ciò è avvenuto, sopravvengono a carico suo quei comportamenti prudenziali che, se inattuati, sono per lui forieri di responsabilità, benché abbia condotto il veicolo a velocità moderata, nei limiti di legge.

Com’è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il conducente di un veicolo che si avveda tempestivamente della presenza di un pedone sul margine della carreggiata deve diminuire la velocità anche al di sotto dei limiti di legge, in modo da essere in grado di arrestare la marcia del veicolo, qualora, giunto all'altezza del pedone medesimo, quest'ultimo improvvisamente attraversi la strada.

Come pure è, ormai, consolidato, il principio in forza del quale al conducente di un autoveicolo incombe l'obbligo di sorvegliare la strada nonché quello di moderare la velocità ed eventualmente fermarsi, non soltanto quando i pedoni sul suo percorso tardino a scansarsi, ma anche quando essi, fermi o in movimento sulla strada o ai margini della stessa, si trovino in procinto di attraversarla o facciano fondatamente prevedere che l'attraverseranno, mettendosi in una situazione di pericolo.

Ma, ancora più in particolare, s'è formata vasta giurisprudenza intorno a sinistri verificatisi all'uscita dalla scuola o in luoghi, comunque, affollati da bambini. A tal riguardo è stato affermato che il conducente deve prestare la massima attenzione alla guida e procedere con moltissima prudenza quando la platea stradale o i marciapiedi laterali sono occupati da bambini i quali, per la loro età ed inesperienza, sono naturalmente ed istintivamente imprudenti ed hanno movimenti e comportamenti improvvisi ed inconsulti, repentini ed imprevedibili, per cui, finché gli stessi non siano stati completamente superati o sorpassati, il conducente deve procedere con la massima cautela, riducendo particolarmente la velocità in modo da poter arrestare il veicolo agevolmente in ogni momento e bloccarlo repentinamente (ex multis Cass. civ. 524 del 2011 e cfr. Cass. pen. Sez. IV, 19.11.1993, n. 1494).

Con riguardo al caso di specie, l’istruttoria orale espletata in corso di causa ha consentito di ritenere provata la velocità moderata della conducente sia in ragione di quanto affermato dal teste G. che era presente sul luogo del sinistro, sia, in via presuntiva, dagli accertamenti compiuti dagli agenti della polizia di Stato che non hanno rinvenuto tracce di frenata sull’asfalto dai quali poter a contrariis ritenere la forte andatura del veicolo.

In merito all’utilizzo delle luci di posizione, come dedotto dagli attori, il teste G., sentito sia nell’immediatezza dei fatti dalla Polizia Locale, che in sede di assunzione testimoniale in udienza, quale teste di parte convenuta, affermava che la fiat Punto aveva gli anabbaglianti accesi.

Avuto riguardo alla circostanza per cui la conducente si fosse avveduta della presenza dei bambini sulla banchina adiacente alla carreggiata, la deduzione risulta comprovata all’esito dell’istruttoria espletata e dei documenti acquisiti in atti: invero, la stessa L.R., nell’immediatezza dei fatti, ha dichiarato agli agenti di Polizia di Stato (cfr. doc. 1 parti attrici) di avere notato la presenza di un gruppetto di bambini al margine destro della carreggiata rispetto al suo senso di marcia, i quali scoppiavano dei petardi mentre andavano in senso contrario al suo. Quest’ultima circostanza è risultata confermata altresì dal teste G., conducente del veicolo nell’opposto senso di marcia, proveniente da …, il quale in sede di assunzione testimoniale all’udienza del 12.2.2014, dichiarava “i ragazzi stavano facendo degli scherzi di Halloween e io stesso ho richiamato la loro attenzione, suonando il clacson e facendo i fari, perché stavano rompendo dei lampioncini. Ho visto venire dalla opposta direzione di marcia una punto blu e, visto quello che stavano facendo, ho continuato a guardare i ragazzi nello specchietto andando piano piano, anche dopo aver superato la punto blu. Ho notato lo scoppio di un petardo e ho visto l’immagine di un giubbotto che volava in mezzo alla strada, mi sono poi reso conto che era un bambino”. Le dichiarazioni del teste, molto dettagliate, congruenti con lo stato dei luoghi e con quanto dal medesimo dichiarato nell’immediatezza dei fatti agli agenti di Polizia, appaiono pienamente attendibili e consentono di ritenere provata la dinamica del sinistro come dallo stesso dichiarata con la precisazione che il gruppo di bambini era composto da 4-5 e non da 10 bambini.

Orbene, facendo applicazione al caso di specie delle predette statuizioni giurisprudenziali, ritiene questo Giudicante che, sebbene sia stata provata in causa la moderata velocità della conducente, tuttavia quest’ultima non ha raggiunto la prova liberatoria di cui al disposto normativo dell’art. 2054, I comma, c.c., la quale richiede al conducente di provare di aver fatto "tutto il possibile per evitare il danno". Infatti, le stringenti regole prudenziali richieste nelle fattispecie concrete – in ragione delle specifiche circostanze di luogo e di tempo – ove il conducente si è avveduto del pedone, a fortiori laddove si tratti di bambini in contesto di gruppo, non risultano del tutto essere state rispettate dalla conducente de qua, avendo ella stessa affermato di essersene avveduta e non avendo provato di avere adottato tutte le misure idonee (quale ad esempio la diminuzione della velocità in prossimità del gruppo di bambini) a prevenire eventuali comportamenti prevedibilmente imprudenti dei minori.

Accertata, dunque, la responsabilità della conducente nella causazione del danno, in ragione della presunzione di colpa di cui all’art. 2054, comma I, c.c., occorre altresì indagare l’eventuale contributo causale colposo del danneggiato al verificarsi dell’evento, dedotto da parte convenuta e rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 1227, comma I, c.c.

Con riguardo al comportamento colposo del danneggiato, nella specie alla repentina invasione della carreggiata da parte del minore, l’istruttoria orale ha consentito di comprovare la circostanza dedotta da parte convenuta e rappresentata altresì dalla conducente nella immediatezza dei fatti (cfr. doc. 1 parte attrice). Invero, il teste G. ha confermato anche in sede di escussione orale all’udienza del 12.2.2014 di avere visto solo un bambino invadere la carreggiata, quello che poi è stato investito. L’attività istruttoria ha visto altresì l’escussione di due minori presenti durante il sinistro, insieme ad A.N.: in particolare, N.C., all’udienza del 14.2.2014 affermava che “un ragazzo più grande ha buttato un petardo vicino ad A … e lui si è spostato verso la strada”; il teste I.G. dichiarava sia di non avere visto l’urto perché si trovava dinanzi ad A., sia che un ragazzo più grande buttava un petardo e, sentendo il botto, si erano spostati vicino alla strada, ma senza invaderla. Con riguardo alle testimonianze rese dai minori, il giudizio di attendibilità risulta più stringente e deve tener conto della verosimiglianza delle circostanze affermate e della conferma che queste possono trovare nelle deposizioni di altri testi. Con particolare riguardo alla deposizione del teste G., la dichiarazione resa in merito alla circostanza della repentina invasione della carreggiata non risulta attendibile laddove lo stesso ha dichiarato di essersi trovato, in quel mentre, dinanzi ad A.N., odierno danneggiato, e pertanto non appare verosimile che lo stesso possa con certezza avere visto se A. avesse o meno repentinamente invaso la carreggiata in ragione dell’improvviso scoppio del petardo.

Pertanto, dal complesso quadro probatorio risulta provata la circostanza della improvvisa e brusca invasione della carreggiata da parte del minore A.N. e, dunque, del suo comportamento colposo.

Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene questo Giudicante che la responsabilità del sinistro deve essere ascritta alla responsabilità concorrente della conducente nella misura del 70% e al comportamento colposo del danneggiato nella misura del 30%, in ragione della differente gravità delle regole cautelari violate dagli stessi.

Con riferimento al danno alla persona subito dal minore si rileva che la liquidazione va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 26972 del 2008 secondo cui, nell’ipotesi di danno da lesione del bene salute, al fine di pervenire alla liquidazione del danno non patrimoniale nella sua interezza, occorre considerare nel concreto la compromissione dell’integrità (cd. danno biologico) e procedere alla personalizzazione del danno tenendo conto della effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla persona lesa.

La liquidazione del danno non patrimoniale viene effettuata da questo Giudice in base ai criteri adottati da questo Tribunale con le nuove tabelle 2014 secondo cui, da un lato, in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti, il valore da attribuirsi ai punti di invalidità viene rapportato all'entità percentuale della invalidità riscontrata, con un aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, a sua volta differenziato a seconda dell'età della persona (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua), da un altro lato, per ciascun punto percentuale di menomazione dell’integrità psicofisica, viene indicato un importo che dia ristoro alle conseguenze della lesione in termini “medi” in relazione agli aspetti anatomo-funzionali, agli aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente. Sul punto si rileva che recentemente la Suprema Corte ha riconosciuto l’equità dei valori di tale tabella del Tribunale di Milano, in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l’entità (cfr. Cass. civ. n. 12408 del 2011).

Ciò premesso si rileva che la consulenza medico-legale ha accertato che, in conseguenza del sinistro, l’attore ha riportato “grave politraumatismo con trauma cranio-facciale produttivo di petecchie sottocorticali a livello cerebrale, fratture scomposte delle pareti anteriori, posterolaterale e mediale di entrambi i seni mascellari, frattura scomposta del pavimento orbitrario, frattura del pavimento laterale dell’orbita destra, frattura plurifocale delle cellette etmoidali e seno bilaterale frontale, frattura composta dell’emimandibola sinistra, contusione polmonare, lacerazione splenica, frattura multipla del bacino e delle ossa lunghe dell’arto inferiore destro, marcata sofferenza assono-mielinica dei nervi tibiale e peroneo destro, lesione del tronco sciatico dal terzo inferiore della coscia con denervazione totale della muscolatura SPE e SPI della gamba. Le lesioni dinanzi menzionate hanno reso necessario un primo periodo di ricovero in terapia intensiva nonché il ricorso ad un primo intervento chirurgico di riduzione cruenta della frattura del femore destro, un successivo trasferimento presso il reparto di pediatria per il proseguimento delle cure, il ricorso ad un secondo intervento chirurgico eseguito dopo otto giorni dal trauma per la riduzione e sintesi con viti e placche riassorbibili delle fratture esposte del mascellare, copro mandibolare, ossa nasali, altre ossa facciali, nasali e parete inferiore dell’orbita, un ricovero presso il reparto di rianimazione nel post-operatorio e successivamente in pediatria; veniva dimesso il 2.12.2011; in data 20.12.2011 veniva nuovamente ricoverato, in regime di day-hospital e sottoposto ad un terzo intervento chirurgico di rimozione dei fili di K in narcosi; seguirono numerosi accertamenti medici, esami diagnostici e visite mediche; veniva nuovamente ricoverato l’11.4.2012 per eseguire esami di controllo e tra il 21 e il 25 maggio 2012 veniva nuovamente ricoverato per essere sottoposto ad intervento chirurgico di decompressione dei nervi periferici e dei gangli; in data 21.11.2012 veniva sottoposto all’ultimo intervento chirurgico di allungamento del tendine di achille destro. Ha trascorso 9 mesi in sedia a rotelle per postura obbligata e un anno con due stampelle. Allo stato attuale reazione di paura con crisi di panico, difficoltà alla pratica di attività sportive, periodici episodi distorsivi del ginocchio destro per cedimento articolare, rigidità del piede destro, si sottopone a due sedute settimanali di fisioterapia.

Il C.T.U. ha dunque accertato che A.N. – dopo un periodo di inabilità al 100% per 10 mesi, al 75% per 6 mesi, al 66% per mesi 5 – abbia subìto una riduzione definitiva della sua integrità psico-fisica pari al 50%, senza incidenza alcuna sulla futura capacità lavorativa di tipo intellettuale. Per tutte quelle attività che comporteranno un particolare impegno ergonomico funzionale dell’arto inferiore. il C.T.U. ha, invece, ipotizzato una riduzione della futura capacità lavorativa nella misura del 25% sulla sua sfera attitudinale.

Alla luce delle conclusioni del CTU, tenuto conto del criterio del calcolo c.d. a punto, adottato da questo Tribunale - il cui valore viene individuato secondo la specificità del caso (entità delle lesioni, età del danneggiato 10 anni etc.) in relazione all’incidenza dei postumi permanenti sul bene salute, tenuto conto della durata del periodo di malattia, considerate le sofferenze fisiche e psichiche patite dal ricorrente quali possono presumersi dalla natura delle lesioni riportate, si ritiene di liquidare per il danno non patrimoniale subito dall’attore la somma di € 444.574,00 per il danno permanente e la somma di € 77.430,00 (€ 145 pro die) per il danno da inabilità temporanea.

Atteso che la voce di danno patrimoniale per l’incapacità lavorativa per attività che comporteranno un impegno ergonomico funzionale dell’arto inferiore viene di seguito liquidata autonomamente, nessuna personalizzazione si ritiene di effettuare della somma sopra indicata riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale che comprende già il pregiudizio agli aspetti dinamico-relazionali medi conseguenti alle lesioni riportate.

Né può riconoscersi, alla luce di quanto sopra indicato, autonomia alla voce di danno esistenziale atteso che non risultano individuati, quale oggetto della richiesta risarcitoria, pregiudizi diversi da quello del danno biologico e del danno morale inteso quale sofferenza soggettiva causata dalle lesioni pregiudizi che già devono ritenersi ricompresi nella sopraindicata liquidazione del danno non patrimoniale.

Con riferimento all’attività lavorativa, il consulente tecnico dell’Ufficio non ha riconosciuto alcuna incidenza sulla futura capacità lavorativa di tipo intellettuale, mentre ha riconosciuto una riduzione della futura capacità lavorativa nella misura del 25% sulla sua sfera attitudinale con riguardo alle attività che comporteranno un particolare impegno ergonomico-funzionale dell’arto inferiore.

Per consolidata giurisprudenza di legittimità, in caso di minorenne macroleso, il Giudice del merito deve effettuare un giudizio prognostico fondato su basi probabilistiche e valutare “se ed in che misura i postumi permanenti ridurranno la futura capacità di guadagno di detta persona, tenendo conto in primo luogo della percentuale di invalidità medicalmente accertata, della natura e qualità dei postumi stessi, dell’orientamento eventualmente manifestato dal danneggiato medesimo verso una determinata attività redditizia, degli studi da lui portati a termine, dell’educazione ricevuta dalla famiglia nonché delle presumibili opportunità di lavoro che si presenteranno al danneggiato anche in relazione al prevedibile futuro mercato di lavoro; ed in secondo luogo della posizione sociale ed economica di quest’ultima; nonché di ogni altra circostanza rilevante. In assenza di riscontri concreti dai quali desumere gli elementi suddetti (e, perciò, in mancanza della possibilità di ricorrere alla prova presuntiva), la liquidazione potrà avvenire attraverso il ricorso al triplo della pensione sociale” (cfr. ex multis Cass. civ., n. 20943 del 2009).

Nel caso di specie, non svolgendo il minore, per la sua età, una attività lavorativa e non essendo stati allegati elementi idonei a poter determinare il tipo di attività lavorativa che presumibilmente il minore eserciterà in futuro (di tipo intellettuale ovvero manuale), non potendo, peraltro, in mancanza di allegazione specifica, tenere conto degli studi intrapresi e delle inclinazioni manifestate dal minore, né della posizione economica e sociale della sua famiglia (cfr. sul punto Cass. 1.7.1998, n. 6420), ritiene questo Tribunale di fare riferimento alla riduzione come accertata dal consulente dell’ufficio con riguardo alla misura del 25%, sebbene dallo stesso circoscritta alle sole attività che richiederanno un impegno ergonomico-funzionale dell’arto inferiore, e la valutazione equitativa non potrà che fare riferimento al criterio del triplo della pensione sociale di cui all'art. 137 cod. Ass., criterio residuale riconosciuto come equo anche dalla giurisprudenza di legittimità.

Deve pertanto provvedersi a quantificare il reddito annuale sulla cui base applicare il coefficiente di capitalizzazione, tenuto conto dell’età del minore al momento del sinistro.

A tal fine ai sensi dell’art. 137 codice delle assicurazioni deve farsi riferimento al criterio residuale del triplo della pensione sociale pari ad € 1345,56 (€ 448,52 è l’importo massimo mensile dell’assegno sociale che, dal 1 gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale); si ritiene, dunque, di porre a fondamento del calcolo la somma di € 16.146,72 quale reddito annuale. Applicando il coefficiente di capitalizzazione di cui al R.D. 9 ottobre 1922 numero 1403 per l’età di 20 anni (età presumibile nella quale, al termine della frequenza delle scuole di grado superiore, il danneggiato possa immettersi nel mondo del lavoro) è 19,279, effettuata la moltiplicazione del reddito annuo per tale coefficiente, senza effettuare alcuna detrazione con riferimento alla diversa durata della vita lavorativa proprio al fine di compensare il mancato adeguamento delle tavole di mortalità ai valori odierni, ne consegue che il danno patrimoniale subito dall’attore deve essere quantificato in euro 311.292,615. Tenendo conto di una futura riduzione della capacità lavorativa specifica pari al 25%, l’importo predetto va proporzionalmente ridotto, pervenendosi così alla somma di Euro 77.823,15.

Con riguardo alla domanda formulata dagli odierni attori in proprio, nulla quaestio con riguardo al danno patrimoniale, allegato e provato, patito dai genitori del minore con riferimento alle spese sostenute per il programma di fisioterapia, le visite ortopediche e neurologiche effettuate dopo il sinistro che ammontano ad € 681,62 (doc. n. 14 fascicolo attoreo) nonché il danno patrimoniale patito dagli stessi, i quali hanno dovuto fruire dei permessi lavorativi non retribuiti per far fronte alle necessità di assistenza del figlio minore. In particolare, G.N. ha subìto, per il mese di novembre 2011, una riduzione della retribuzione mensile lorda pari ad € 555,10, mentre per il mese di Maggio 2012 una riduzione della retribuzione mensile lorda pari ad € 570,36, dunque per un totale di € 1125,46. M.G. ha, invece, subìto una riduzione della retribuzione mensile lorda parti ad € 145,81 per il mese di Maggio 2012 (cfr. doc. 15 fascicolo attoreo).

Nessuna domanda è, invece, stata formulata dagli attori con riguardo al danno patrimoniale relativo alle spese sanitarie future, benché individuate e quantificate dal consulente dell’Ufficio, pertanto nulla è dovuto agli stessi in mancanza di espressa domanda, ostando il disposto di cui all’art. 112 c.p.c.

Va, inoltre, rigettata la domanda risarcitoria formulata dagli odierni attori iure proprio per il risarcimento del danno patito a seguito di evento pregiudizievole (c.d. danno riflesso). Com’è noto, le sezioni unite della Suprema Corte (Cass. Civ., sez. unite, n. 9556 del 2002), componendo un precedente contrasto giurisprudenziale sul punto, hanno riconosciuto la risarcibilità del danno patito dai prossimi congiunti del soggetto leso, affermando che non osta il disposto di cui all’art. 1223 c.c., il quale, secondo la ricostruzione operata dalla Suprema Corte contempla e contemplerebbe tutti i danni conseguenti al fatto illecito secondo un criterio di regolarità causale, poiché sta ad indicare la propagazione delle conseguenze dell’illecito (consistente in un danno alla persona) alle cosiddette vittime secondarie, cioè ai soggetti collegati da un legame significativo con il soggetto danneggiato in via primaria (cfr. Cass. Civ., sez. unite, n. 9556 del 2002). La Corte ha portato a compimento la rivisitazione del nesso di causalità ai fini dell’individuazione dei danni risarcibili, sostenendo che non vi sia una differenza sostanziale o eziologica tra danni riflessi o mediati e danni diretti, in quanto con quest’ultima espressione si intende semplicemente porre l’accento sulla “propagazione delle conseguenze dell’illecito alle vittime secondarie”. Ha così affermato che “il nesso di causalità tra fatto illecito ed evento può anche essere indiretto e mediato, purché il danno si presenti come un effetto normale, secondo il principio della c.d. regolarità causale”. Ne consegue che il danno riflesso, per quanto mediato, è configurabile come conseguenza normale ed ordinaria del fatto e legittima al risarcimento ogni soggetto che abbia subito un siffatto pregiudizio.

Fermo tale principio di diritto, la giurisprudenza ha altresì statuito con riguardo all’accertamento e alla liquidazione del predetto danno patito iure proprio dai prossimi congiunti del macroleso: invero, come le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare nel 2008, il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (cfr. Cass., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c.. A tale stregua, dunque, (pure) il danno non patrimoniale va sempre allegato e provato, in quanto, l'onere della prova non dipende dalla relativa qualificazione in termini di 'danno-conseguenza', poiché tutti i danni extracontrattuali devono essere provati da chi ne pretende il risarcimento e la prova può essere data con ogni mezzo (cfr. Cass., 6.4.2011, n. 7844). Trattandosi, in particolare, di pregiudizio (non biologico) a bene immateriale, particolare rilievo assume peraltro certamente la prova presuntiva (v. Cass., Sez. Un., 15.1.2009, n. 794), tuttavia essa non può sopperire al mancato esercizio dell'onere di allegazione, concernente sia l'oggetto della domanda che le circostanze in fatto su cui la stessa si fonda (cfr. Cass. civ. 2228 del 2012). Nel caso di specie, tuttavia, gli attori, hanno soltanto dedotto in narrativa la sussistenza di un disagio e di una riorganizzazione della propria vita a cui hanno dovuto fare fronte all’esito del sinistro, senza assolvere al doveroso onere di allegazione e di prova con riguardo a concrete e specifiche circostanze ed elementi fattuali dai quali poter anche solo desumere, in via presuntiva, l’effettivo e concreto sconvolgimento delle abitudini di vita del nucleo familiare nonché il sacrificio totale ed amorevole nei confronti del macroleso nel quotidiano accudimento del minore ovvero la perdita o significativa riduzione delle attività sociali e culturali. In mancanza di ogni elemento probatorio in tal senso, la domanda formulata iure proprio dagli odierni attori con riguardo al danno c.d. riflesso va rigettata. In ragione di tale rigetto, risulta assorbita ogni questione in merito all’invocata eccezione di responsabilità ex art. 2048 c.c. sollevata dalla società convenuta nei loro riguardi.

Considerato poi il ritenuto concorso di colpa nella misura del 30% in capo al minore, gli importi sopra riconosciuti devono essere proporzionalmente ridotti.

Consegue che il danno complessivo subito dal minore deve essere quantificato in € 54.201,00 (70% di € 77.430,00) per il danno da inabilità temporanea ed in € 311.201,80 (70% di € 444.574,00) per il danno da inabilità permanente. Gli interessi compensativi sull’importo di € 54.201,00, quantum del danno da inabilità temporanea, secondo l’insegnamento delle S.U. della Suprema Corte (sent. n. 1712/95), decorrono dalla produzione dell’evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (31.10.2011) e via via rivalutata nell’arco di tempo predetto e non sulla somma già rivalutata; gli interessi compensativi sull’importo di € 311.201,80, quantum del danno da inabilità permanente decorrono, invece, dalla cessazione della inabilità temporanea sino al tempo della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data di cessazione della inabilità temporanea e via via rivalutata nell’arco di tempo predetto e non sulla somma già rivalutata; da oggi, giorno della liquidazione, all’effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.

Va inoltre riconosciuto al minore l’importo di € 54.476,20 (70% di € 77.823,15) a titolo di danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa, sul quale, trattandosi di liquidazione anticipata del danno, devono esser riconosciuti solo gli interessi legali da oggi al saldo.

Il danno subìto, invece, dagli attori, in proprio, è quantificato nella misura di € 447,13 (70% di € 681,62) quale danno patrimoniale per spese mediche sostenute dagli attori nonché per G.N. nella misura di € 787,82 (70% di € 1125,46) e per M.G. nella misura di € 102,06 (70% di € 145,81), quali danni patrimoniali per permessi lavorativi non retribuiti, importi che rivalutati secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo equivalgono rispettivamente alla somma di : € 460,81 per spese mediche, € 811,31 permessi G.N., € 105,15 permessi non retribuiti M.G., oltre gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell’equivalente pecuniario del bene perduto.

Alle luce delle superiori considerazioni, E.R. e XXX s.p.a. devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori degli importi sopra indicati, in qualità di legali rappresentanti del minore A.N. e in proprio, come da dispositivo.

In forza del principio della soccombenza E.R. e XXX s.p.a., in solido tra loro, devono essere condannati a corrispondere agli attori le spese di lite liquidate come in dispositivo.

Le spese di C.T.U., precedentemente liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di XXX s.p.a. ed E.R., in solido tra loro.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:

- condanna E.R. e XXX s.p.a., in solido tra loro, a corrispondere a G.N. e M.G., in qualità di legali rappresentanti del minore A.N., l’importo di € 54.201,00, oltre interessi compensativi come in motivazione; l’importo di € 311.201,80, oltre interessi compensativi come in motivazione; nonché l’importo di € 54.476,20 oltre agli interessi legali da oggi al saldo;

- condanna E.R. e XXX s.p.a., in solido tra loro, a corrispondere a G.N. e M.G., in proprio, l’importo di € 460,81 oltre interessi compensativi, come indicato in motivazione;

- condanna E.R. e XXX s.p.a., in solido tra loro, a corrispondere a G.N. l’importo di € 811,31, oltre interessi compensativi come in motivazione;

- condanna E.R. e XXX s.p.a., in solido tra loro, a corrispondere a M.G. l’importo di € 105,15, oltre interessi compensativi come in motivazione;

- condanna E.R. e XXX s.p.a., in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di G.N. e M.G., liquidate in € 15.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

- rigetta ogni altra domanda;

- pone definitivamente a carico di E.R. e XXX s.p.a., in solido tra loro, le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.

Milano, 25 novembre 2015

Il Giudice

dott. Rossella Filippi

 

da Altalex

Giovedì, 04 Febbraio 2016
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK