DIRITTO AL PARCHEGGIO IN AREA CONDOMINIALE: DECIDE IL TRIBUNALE
Non è il giudice di pace ma il tribunale civile a dover decidere chi e come parcheggiare nell'area condominiale. Lo ha stabilito la Sezione VI della Cassazione Civile, con l'ordinanza n. n. 16650 del 10 agosto 2015, sancendo che: “La controversia sulla legittimità dell'uso a parcheggio di un'area condominiale appartiene alla competenza del tribunale e non a quella del giudice di pace, risultando oggetto di contestazione il diritto ad un certo uso del bene comune e non soltanto le relative modalità di esercizio”.
Va anche ricordato che integra il reato di violenza privata la condotta di chi, avendo parcheggiato irregolarmente il proprio veicolo in un'area privata alla quale non aveva diritto di accedere, impedisce ad altri di uscire con i propri veicoli sulla pubblica via, si rifiuta di liberare l'accesso e pretende che questi ultimi attendano le sue necessità (Cass. pen. Sez. V, 20 aprile 2006, n. 16571).