Depenalizzazione del reato di guida senza patente : parliamone
Con il Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 – “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67” è stata introdotta una norma che depenalizza i reati puniti con la sola pena pecuniaria.
Per effetto di questa norma non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Questa disposizione si applica anche ai reati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria ed in tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.
La sanzione amministrativa pecuniaria viene così determinata:
a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;
c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.
Nei limiti contemplati nella lettera b) rientra anche il reato di guida senza patente (art. 116, comma 15 del Codice della Strada) che prevede l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro a carico di chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida ovvero che guida senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.
Ai sensi del citato comma 15, nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno.
Storicamente non siamo nuovi a questa scelta sanzionatoria, già il D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, all’art. 19, aveva assoggettato la guida senza patente alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni.
Con l’articolo 1 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con Legge 2 ottobre 2007, n. 160, è stata ripristinata la sanzione penale nella misura dell'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032, arrivata sino ai giorni nostri.
Non è questa la sede per prendere posizione a favore o contro l’istituto della depenalizzazione; sia l’ambito penalistico che quello della sanzione amministrativa sono in grado, se vogliono, di essere dissuasivi nei confronti di chi circola senza patente; quello che conta è che l’organo di polizia sia in grado di accertare rapidamente la situazione del conducente che sta controllando. Questo obiettivo non è stato raggiunto in vigenza della norma penale e lo sarà ancor meno con il regime amministrativo appena instaurato, visto che sembra proprio che il legislatore non si sia posto il problema.
Innanzi tutto bisogna dire che, almeno sulla carta, l’illecito di guida senza patente è in ambito amministrativo solo se non esiste reiterazione. Infatti la norma depenalizzatrice esclude quei reati che nell'ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. Il codice della strada prevede che in caso di recidiva nel biennio “si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno”. Ne consegue che trattandosi di ipotesi aggravata sarà da ritenersi fattispecie autonoma di reato. In parole più semplici: la prima volta è amministrativo, ma se l’illecito viene ripetuto nel biennio rientra in ambito penale.
Il Decreto 8/2016 non era certo finalizzato a depenalizzare la sola guida senza patente, ma un insieme di reati sanzionati con la sola sanzione pecuniaria; abbastanza ovvio quindi che richiami gli articoli da 1 a 31 della legge 689/1981.
L’articolo 8-bis della legge 689/1981 prevede che “Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole.”
La differenza temporale (2 – 5 anni) è facilmente superabile a favore del Codice della Strada che è sicuramente una “speciale disposizione di legge”, ma, fermo il fatto che la reiterazione “determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce”, non possiamo dimenticare che essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
Sinché si era in ambito penale, pur con quel discutibile e limitato sistema dello “SDI” si poteva sperare di conoscere l’esistenza di fatti pregressi. Ora, con nonchalance, ci siamo avventurati su di un sistema di sanzione amministrativa dove non troveremo annotati gli elementi della reiterazione. Per anni abbiamo assistito alle “gride” di manzoniana memoria senza che fosse portato a compimento il dettato dell’articolo 226 del Codice della Strada. Il comma 11 di questo bistrattato articolo prevedeva già 23 anni fa che nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi alle violazioni che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del punteggio, agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate. Non siamo andati oltre i “punti” ed è sin troppo semplice capire il perché.
Non potendo verificare l’esistenza di reiterazione l’organo accertatore opererà sempre e solo in area amministrativa indicando una sanzione di 5.000 euro, che diverranno 3.500 se pagati entro i 5 giorni.
Collegati al comma 15 dell’art. 116 abbiamo altre ipotesi di violazione che passano dal regime penale a quello amministrativo. Esse sono:
- L’art. 124, comma 4, relativo alla guida di macchine agricole o macchine operatrici senza patente;
- L’art. 135, comma 7, relativo al conducente non comunitario che circoli in violazione del provvedimento di inibizione alla guida emesso ai sensi del comma 6;
- L’art. 135, comma 11, relativo al titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che guida con patente non più in corso di validità trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia;
- L’art. 136 ter, comma 3, relativo al conducente comunitario che circoli in violazione del provvedimento di inibizione alla guida emesso ai sensi del comma 2;
Relativamente all’art. 124, nella guida di macchine agricole o macchine operatrici senza la prescritta patente, il Ministero dell’Interno, con circolare n. 852 del 5 febbraio 2016, ha diramato istruzioni non sempre condivisibili.
In primo luogo non consente il pagamento liberatorio per la violazione al comma 4 dell’articolo 124, in forza del comma 3-bis dell’articolo 202 C.d.S.
Affrontando la problematica esclusivamente sotto l’aspetto “formale” è vero che il citato comma 3-bis, inserito dalla precedente legge di depenalizzazione (D.lgs 30 dicembre 1999, n. 507 – art. 23) era finalizzato a non consentire il pagamento in misura ridotta per le ipotesi di guida senza patente previste negli allora articoli 116, comma 13, 124, comma 4 e 136, comma 6. Giustamente il precedente legislatore voleva impedire che l’illecito potesse risolversi in mera fase accertativa, ma voleva che l’autorità preposta applicasse la sanzione usando i criteri della legge 689/1981, recepiti anche all’interno del C.d.S. (ndr - il citato art. 8-bis della L. 689/1981 è stato introdotto dall’art. 94 dello stesso D.lgs.).
Dei tre articoli (oggi sono 5) che riguardavano anche allora la guida di veicoli, il primo e il terzo sono stati sostituiti mentre il secondo è stato solo modificato. Questo non consente di interpretare che il legislatore intendesse consentire il pagamento liberatorio solo in due dei tre casi. Anzi il naturale ed ovvio silenzio in materia poteva autorizzare l’interprete a sottoporli tutti al regime del pagamento liberatorio o ad escluderli tutti: non certo a differenziare tra di loro le fattispecie. Specialmente oggi che esiste il sistema premiale per coloro che optano per il pagamento entro i 5 giorni. In poche parole, stando alla circolare citata, se il soggetto guidava una Ferrari senza patente può pagare 3.500 euro evitando la recidiva, se invece guidava un trattore agricolo pagherà almeno 5.000 euro e in caso di reiterazione scatterà il procedimento penale.
Condivisibile è invece la prospettata lettura del comma l7 dell'art. 116 C.d.S., nel senso che, a prescindere dalla qualificazione giuridica del fatto come amministrativo o penale, la ripetizione dell'illecito di guida senza patente dopo la depenalizzazione determina, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa. Per il Ministero, la recidiva menzionata nel comma 17 dell’art. 116 non può essere qualificata come reiterazione ai sensi dell'art. 8 bis della L. n. 689/1981 ma deve essere intesa nel senso più generale indicato dal codice della strada di mera ripetizione nel tempo del comportamento illecito.
Il problema a monte rimane sempre lo stesso: l’organo di polizia non ha dove attingere la notizia dell’esistenza di una possibile recidiva amministrativa.
* Già comandante della Polizia Municipale di Parma a.r.
Docente presso la scuola di P.L. della regione Emilia Romagna, Toscana, Liguria
Pubblichiamo un interessante articolo di Gianni Ferri già comandante della Polizia Municipale di Parma a.r. e docente presso la scuola di P.L. della regione Emilia Romagna, Toscana, Liguria, col quale si chiariscono alcuni aspetti problematici della nuova norma. (ASAPS)