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Cassazione: l'esame clinico positivo alle droghe non dimostra che l'autista fosse alterato mentre era alla guida

Quando si ha il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 187 del codice della strada? Molti potrebbero essere indotti a pensare, "quando si sono assunte droghe o sostanze stupefacenti". E invece no. La Cassazione, con sentenza del 27 gennaio 2016, n. 3623, ha detto chiaramente che il reato si commette quando si «guida» in stato d’alterazione psico-fisica e non quando si sono assunte. Perché l'assunzione in un tempo precedente alla guida non necessariamente dimostra che l'effetto persistesse anche quando poi effettivamente l'autista si è messo alla guida.

In pratica, se si ferma un autista alla guida di un veicolo e lo si sottopone a un esame clinico dal quale emergono tracce di sostanze stupefacenti, questo dimostra che in un momento precedente l’interessato ha fatto ricorso a tali sostanze. Ma non dimostra però che nel momento in cui si è messo alla guida l’effetto di tali sostanze fosse ancora presente.  

Nel caso preso in considerazione una conducente era stata condannata a 10 mesi di arresto e a un’ammenda di 3.000 euro (oltre che alla sospensione della patente per 18 mesi) perché aveva causato un sinistro e poi, in seguito ad apposito esame, erano stati trovati nel suo sangue metadone e benzodiazepine. Da qui se n’era dedotta la sua alterazione psicofisica e quindi la sua responsabilità nell’incidente.

Questo ragionamento – hanno chiarito i giudici – può essere valido rispetto alla determinazione del tasso alcolemico, ma non in relazione all’uso di sostanze stupefacenti. In questo caso, cioè, il dato clinico non può costituire l’unico elemento per affermare che una persona si è messa alla guida in stato di alterazione psicofisica.
Peraltro lo stesso ragionamento aveva ispirato anche la sentenza 24 agosto 2015, n. 35334, in cui per dimostrare la guida in stato di alterazione psico-fisica ci si era affidati a un esame delle urine da cui emergevano tracce di cocaina. Ma secondo la Cassazione, anche in quel caso, un test di questo tipo dimostra l’avvenuta assunzione, ma non dimostra il tempo in cui è avvenuto. Tracce nel sangue e nelle urine, infatti, possono permanere per diverse ore o giorni. Di conseguenza, soltanto con questa prova non è dimostrabile che, al momento della guida, l’autista stesse commettendo il reato dell’art. 187 del cds.

da uominietrasporti.it


NON  E’ COSA SEMPLICE !
In pratica, se si ferma un autista alla guida di un veicolo e lo si sottopone a un esame clinico dal quale emergono tracce di sostanze stupefacenti, questo dimostra che in un momento precedente l’interessato ha fatto ricorso a tali sostanze. Ma non dimostra però che nel momento in cui si è messo alla guida l’effetto di tali sostanze fosse ancora presente.
Bene. Poniamo allora una domanda. Nel caso in cui il conducente che ha causato un grave incidente, rimanga a sua volta seriamente ferito e risulti positivo agli stupefacenti con esame delle urine eseguito successivamente in ospedale, come si dimostrerà che nel momento in cui si è messo alla guida l’effetto di tali sostanze fosse ancora presente? Come si eseguiranno le così dette prove delle capacità reattive visto le condizioni in cui si trova dopo lo schianto?? In questi casi se l’esame dei liquidi biologici non viene considerato sufficiente cosa succede? Si assolve? (ASAPS)

Mercoledì, 24 Febbraio 2016
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