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- ROMA - La Consulta, in particolare, ha dichiarato illegittimo
l’art. 126 bis comma 2 del codice della strada nella parte in
cui prevede che, in caso di mancata identificazione del trasgressore,
i punti devono esser tolti al proprietario del veicolo, salvo
che questi non comunichi, entro 30 giorni, il nome e la patente
di chi guidava in quel momento l’auto. La Corte Costituzionale
ha stabilito infatti che se non vi e’ l’identificazione del guidatore,
resta l’ obbligo per il proprietario di fornire, entro 30 giorni,
il nome e il numero della patente di chi ha commesso la violazione,
ma se cio’ non avviene a carico del proprietario dell’auto scatta
solo la sanzione pecuniaria, e non quella accessoria della decurtazione
dei punti. (ANSA).
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