Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Violazione del Codice della strada - Con decurtazione dei punti della patente - Obbligo di comunicazione dei dati del conducente - Mera comunicazione dell'avvenuta presentazione del ricorso avverso la violazione principale - Effetti - Successivo esito negativo per l'opponente - Conseguenze - Riattivazione dell'obbligo - Decorrenza dei termini.
In caso di violazione al codice della strada da cui consegua la sanzione amministrativa accessoria della decurtazione dei punti della patente, il ricorso avverso la violazione principale non elide, in capo al proprietario del veicolo, l'obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A., che attiene ad un dovere di collaborazione di natura autonoma ed è separatamente sanzionato, sicché la comunicazione con la quale l'opponente si sia limitato a riferire dell'avvenuta presentazione del ricorso non ha carattere esaustivo poiché l'obbligo, nelle more del giudizio, resta solo sospeso e condizionato e si riattiva in caso di esito sfavorevole, con nuova decorrenza dei termini dal deposito della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ.