Pedoni - Circolazione dei pedoni – Attraversamento fuori delle strisce pedonali - Condotta anomala del pedone Investimento - Presunzione di responsabilità esclusiva del conducente ex art. 2054, primo comma, c.c. - Prova liberatoria . Necessità.
L’anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista “iuris tantum” dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.