Assicurazioni, nuova direttiva Ue: più trasparenza sui prezzi delle polizze
BRUXELLES - Novità importanti nella vendita di prodotti assicurativi, soprattutto nel campo della chiarezza delle offerte. Con la direttiva comunitaria approvata il 23 febbraio, i distributori di prodotti assicurativi dovranno garantire trasparenza sui prezzi e i costi dei prodotti in modo che i consumatori ”sappiano effettivamente per che cosa pagano”. In particolare dovranno sapere se il venditore ha un interesse economico specifico a vendere un prodotto specifico. Ogni prodotto eccetto l'assicurazione vita avrà un documento informativo standard.
La direttiva chiarisce le procedura per il business transfrontaliero e include regole per la supervisione e le sanzioni per le società di assicurazione che non la rispettano. Gli Stati hanno due anni di tempio per trasporre le norme nella legislazione nazionale. La direttiva sostituisce le norme del 2002 sull'intermediazione nel settore assicurativo. I vantaggi, indica Bruxelles, sono evidenti. Per i prodotti vita l'obbligo di fornire informazioni standardizzate è già previsto dalla direttiva Solvency 2, mentre per i prodotti da investimento viene seguito il regolamento sui prodotti di investimento complessivi.
Quando i prodotti di assicurazione sono raggruppati con un altro bene o servizio, per esempio un'auto nuovo venduta a prezzo ridotto nello stesso momento in cui viene stipulato un contratto di assicurazione, i consumatori potranno scegliere di acquistare il prodotto o il servizio principale senza essere obbligati all'acquistato della polizza. Tali regole a favore dei consumatori si applicheranno anche quando un prodotto assicurativo viene acquistato direttamente in una società di assicurazione e non solo, come avviene tuttora, attraverso un intermediario.
Il modo in cui i prodotti di assicurazioni sono venduti nei diversi Stati membri varia. In alcuni paesi i consumatori preferiscono acquistarli attraverso l'intermediazione di un broker, mentre in altri si indirizzano direttamente verso una società di assicurazione (in Italia per esempio). In molti casi si assiste a un aumento dei contratti stipulati via internet. Le nuove regole non privilegiano alcun modello in particolare. Come prevede la direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (Mifid 2), gli Stati membri possono permettere ai distributori di prodotti assicurativi di continuare a trarre reddito dalle commissioni o dai pagamenti di terzi ma unicamente se sono in grado di dimostrare che tali commissioni costituiscono un beneficio anche per il cliente.
Bene, se sarà così. (ASAPS)