AUTORADIO CON VOLUME ALTO
- SANZIONI -
Il comma 3, dell’art. 155 CdS (Limitazione dei rumori) prescrive che “Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento” (p.m.r. entro 60 gg. € 41,00 - pagamento entro 5 gg € 28,70).
NOTA: La norma impone l’obbligo di regolare gli apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora installati a bordo dei veicoli, entro i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal Regolamento di Esecuzione che, all’art. 350 stabilisce quanto segue: «Il livello sonoro emesso da apparecchi radio e di riproduzione sonora a bordo dei veicoli di cui all’art. 155 comma 3, non può superare nell’uso 60 dB misurato a 10 cm dall’orecchio del guidatore con il microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo a portiere e finestrini chiusi e comunque deve essere tale da non recare pregiudizio alla guida del veicolo» (si precisa che per contestare la sanzione di cui all’art. 155, comma 3, CdS si deve utilizzare, come dispositivo di rilevamento, il “fonometro”, ma la procedura appare di difficile applicazione).
Non va esclusa, invece, la possibilità di applicare l’art. 659 del Codice Penale per (Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone) che dispone “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero ABUSANDO DI STRUMENTI SONORI o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, DISTURBA LE OCCUPAZIONI O IL RIPOSO DELLE PERSONE, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309. Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità”. (ASAPS)
Piccolo ripasso sulle regole relative all’uso dell’autoradio. Le sanzioni in caso di uso in versione spaccatimpani. (ASAPS)