Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Mancanza di prova di chi fosse alla guida del veicolo coinvolto nel sinistro - Principio “vulneratus ante omnia reficiendus” - Rilevanza – Conseguenze sostanziali e processuali - Fattispecie in tema di annullamento da parte della s.e. della sentenza impugnata per manifesta contraddittorietà in applicazione del principio suddetto.
In tema di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli a motore, l'applicazione del principio solidaristico mdi rilievo sovranazionale “vulneratus ante omnia reficiendus”, impone in sede sostanziale l'interpretazione delle norme di legge che disciplinano l'assicurazione r.c.a. in modo coerente con la finalità di tutela della vittima, e comporta in sede processuale che il giudice deve compiere ogni sforzo, nei limiti del principio dispositivo e dei poteri attribuitigli dall'ordinamento, per l'accertamento della verità e la liquidazione del danno patito dalla vittima. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, censurandone la contraddittorietà, perché, da un lato, aveva respinto la domanda risarcitoria avanzata dagli eredi della vittima, per mancanza di prova che il loro congiunto non fosse alla guida di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, mentre, dall'altro, aveva negato l'ammissione delle prove orali offerte dalle parti, tese a dimostrare chi fosse il conducente del mezzo).