Applicazione delle sanzioni - Violazioni del codice della strada - Riscossione coattiva delle somme inflitte dal giudice - Titolo esecutivo - Sentenza di rigetto – Sussistenza - Verbale di accertamento - Esclusione.
In caso di rigetto dell'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, la sentenza di condanna dell'opponente al pagamento di una somma superiore a quella prestata, quale cauzione, all'atto del deposito del ricorso costituisce, ai sensi dell'art. 204 bis, sesto comma, cod. strada, il titolo esecutivo in base al quale procedere alla riscossione coattiva, sicché la P.A. non può procedere esecutivamente in forza dell'originario verbale di accertamento.