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MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, comma 653 - Disposizioni
in materia di documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali.
Articolo 46 ter della legge 6 giugno 1974 n. 298 - disposizioni attuative

(Circ. 4091 del 26 febbraio 2016)
Foto Coraggio© - Archivio Asaps

L’abolizione dell’obbligo della compilazione della scheda di trasporto ha reso necessario un intervento normativo teso a disciplinare la regolarità della relazione di traffico svolta dai veicoli stranieri che effettuano trasporto internazionale di cose.
A tal fine, la legge stabilità del 2016 ha reintrodotto, nell’ambito della disciplina dell’autotrasporto internazionale, l’obbligo di fornire idonea documentazione che provi l’origine e la destinazione delle merci trasportate.

La nuova norma, in vigore già da gennaio di quest’anno, si applica a qualsiasi tipo di trasporto internazionale di merci, sia in conto proprio che in conto terzi, ed impone l’obbligo di tenere a bordo del veicolo un qualsiasi documento (amministrativo, fiscale, doganale o altri documenti previsti da normative specifiche di settore) che consenta agli organi di controllo di verificare con certezza la tipologia e la regolarità del trasporto.
L’idoneità del documento cui fa riferimento la norma deve essere determinata in funzione della presenza di elementi essenziali che agevolino la suddetta verifica da parte dell’organo di polizia, quali la tipologia e la quantità della merce, il luogo di carico e scarico, il vettore o sub vettore che effettua il trasporto.

Tre sono le violazioni introdotte dalla nuova norma ed ognuna di esse prevede sanzioni pecuniarie graduate in relazione alla gravità che vanno contestate al conducente del veicolo.
L’ipotesi base è costituita dalla mancata esibizione agli organi di controllo della prova documentale relativa al trasporto, alla quale consegue, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria anche l’applicazione del fermo del veicolo fino a quando non venga esibito il documento mancante e comunque di durata non superiore ai 60 giorni; il veicolo sottoposto a fermo amministrativo non potrà essere affidato in custodia al conducente o al proprietario.
In ogni caso, in presenza di veicoli immatricolati all’estero, il fermo amministrativo dovrà essere disposto anche qualora il conducente non effettui il pagamento in misura ridotta nelle mani dell’accertatore o non provveda a versare la cauzione secondo quanto disposto dal Codice della Strada.

L’esibizione del documento può avvenire con ogni mezzo, sia con trasmissione dell’originale che in formato elettronico; in mancanza, seguirà l’ulteriore sanzione prevista per l’ipotesi più grave relativa alla mancata redazione del documento.
Oltre che per tale ultima ipotesi, sanzioni più severe sono, previste anche per l’autotrasportatore che circoli con un documento di trasporto compilato non correttamente.

Un’ulteriore aumento della sanzione si ha, infine, nel caso in cui la mancanza del documento o la sua errata compilazione determini l’impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale.
Le nuove violazioni descritte, da un lato, non pregiudicano l’applicazione della normativa che disciplina i trasporti effettuati in regime di cabotaggio e, dall’altro, concorrono con le violazioni previste da altre norme amministrative, fiscali o doganali che impongono la redazione di documenti specifici in quanto mirano a tutelare interessi giuridici diversi.

 

>MINISTERO DELL'INTERNO
Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, comma 653 - Disposizioni
in materia di documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali.
Articolo 46 ter della legge 6 giugno 1974 n. 298 - disposizioni attuative
(Circ. n. 300/A/1347/l6/l08/13/1 del 26 febbraio 2016)


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Lunedì, 07 Marzo 2016
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