Guida sotto l’effetto di droghe, la Cassazione conferma l’orientamento giurisprudenziale
L’assunzione di sostanze stupefacenti è vietata se il soggetto si mette alla guida, questo è sancito dall’art. 187 del codice della strada che al comma 1 così detta:” Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. omissis …”
È quindi necessario che la persona che si pone alla guida sia sotto l’effetto degli stupefacenti.
A ricordarlo è la Cassazione, nella sentenza n. 7899/2016, confermando il proprio recente orientamento e annullando senza rinvio la decisione d'appello che condannava un uomo per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti.
Nella sentenza pubblicata il 26 febbraio 2016, si legge che il conducente, fermato ad un posto di controllo era stato condannato a pena ritenuta equa in relazione al reato di guida in stato di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze stupefacenti.
Avverso tale decisione il “trasgressore” ricorre per cassazione.
L’imputato a mezzo del difensore di fiducia, deducendo con un primo motivo la violazione di legge ed il vizio motivazionale, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato la norma incriminatrice, ritenendo che sia punita la mera condotta di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, e per aver fondato la dichiarazione di responsabilità su un ragionamento illogico, avendo tratto la prova della recente assunzione e dell'attuale stato di alterazione psicofisica dall'entità dei valori emersi dall'accertamento sui liquidi biologici.
Inoltre la Corte di Appello ha ignorato i motivi di appello, con i quali si rilevava che all'atto del controllo non aveva alcun sintomo che denotasse alterazione, che il certificato rilasciato dai sanitari non contiene alcuna delle indicazioni tipiche di un'alterazione psicofisica, che i testi escussi hanno dichiarato che l'imputato non aveva assunto stupefacenti il giorno del fatto, che il rinvenimento di droga nella disponibilità dello stesso e dimostra che questi non l'aveva ancora consumata, che la presenza in auto di un fucile da caccia conferma l'assenza di un'alterazione in atto. Infine argomenta in merito alla scarsa significatività dell'esito di accertamento condotto sulle urine e alla necessità di un secondo esame di conferma condotto con il gascromatografo, non effettuato nel caso di specie.
Considerato in diritto, iI ricorso è fondato.
Non vi è alcun dubbio in ordine al fatto che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 cod. strada, non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida dei veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione (ex multis, Sez. 4, n. 39160 del 15/05/2013 - dep. 23/09/2013, P.G. in proc. Braccini, Rv. 256830).
Quanto all'accertamento del reato, la giurisprudenza di questa Corte ha statuito che lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento dei fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici. E' stata quindi reputata sufficiente l'analisi delle urine unitamente allo stato confusionale dell'imputato riscontrato al momento dei fatto (Sez. 4, n. 6995 dei 09/01/2013 - dep. 12/02/2013, Notarianni, Rv. 254402).
Nel caso di specie, tuttavia, il dato sintomatico valorizzato dalla Corte di Appello è del tutto inidoneo; si tratta di uno stato di agitazione che si manifestò durante il controllo dei carabinieri e che indusse gli stessi ad eseguire la perquisizione; sicché ben poté essere determinato dal timore di veder rinvenuto lo stupefacente. Ne è dimostrazione quanto riferito da uno dei verbalizzanti in dibattimento (per come riportato nella sentenza impugnata), ovvero che il conducente appariva spaventato, come se avesse qualcosa da nascondere.
Il primo giudice, d'altro canto, indica addirittura uno stato di lucidità e di coscienza.
Va allora rammentato che in tema di ricorso per Cassazione, sussiste la ipotesi di manifesta illogicità della motivazione quando il giudice di merito, nel compiere l'esame degli elementi probatori sottoposti alla sua analisi e nell'esplicitare, in sentenza, l'iter logico seguito, si esprima attraverso una motivazione incoerente, incompiuta, monca e parziale.
Invero il legislatore ha inteso equiparare la carenza di motivazione alla carenza di logica nella motivazione; detta carenza va desunta, più che dalla mancanza di parti espositive del discorso motivazionale, dalla assenza di singoli elementi esplicativi, i quali siano tali da costituire tappe indispensabili di un percorso logico-argomentativo, che deve necessariamente snodarsi tra i temi sui quali il giudice è tenuto a formulare la sua valutazione (Sez. 5, sent. n. 4893 del 16/03/2000 - dep. 20/04/2000, Pg in proc. Frasca, Rv. 215966).
Ne deriva la manifesta illogicità della motivazione, per l'assenza di un essenziale elemento esplicativo, che il richiamo alla circostanza indicata dalla Corte distrettuale non vale a sopperire.
L'assenza di ulteriori elementi processuali suscettibili di valutazione conduce all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Questa sentenza insegna che, la mancanza dello stato di alterazione, tesi sostenuta dal difensore e dall’imputato, nonché sorretta dalla circostanza che la droga trovata dai Carabinieri durante la perquisizione dell'auto, era integra e pertanto non poteva essere stata consumata dal conducente del veicolo.
* Comandante P.L. Unione dei Comuni Padova Nordovest – Piazzola sul Brenta