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Truffa - Aggravanti - Prospettazione di un pericolo immaginario - Estorsione -Distinzione - Criteri - Danno prospettato - Reale o immaginario - Valutazione “ex post” e non “ex ante” - Fattispecie in tema di truffa aggravata realizzata da finto agente di polizia in borghese che con falso distintivo induceva la persona offesa a farsi consegnare somme di denaro minacciando di elevare verbale per presunte violazioni del Codice della strada.

(Cass. Pen., sez. II, 16 dicembre 2014, n. 52121)

Il criterio differenziale tra il delitto di truffa aggravato dall’ingenerato timore di un pericolo immaginario e quello di estorsione, risiede solo ed esclusivamente nell’elemento oggettivo: si ha truffa aggravata quando il danno immaginario viene indotto nella persona offesa tramite raggiri o artifizi; si ha estorsione, invece, quando il danno è certo e sicuro ad opera del reo o di altri ove la vittima non ceda alla richiesta minatoria. Ne consegue che la valutazione circa la sussistenza del danno immaginario (e, quindi, del reato di truffa aggravata) o del danno reale (e, quindi, del reato di estorsione) va effettuata “ex ante” essendo irrilevante ogni valutazione in ordine alla provenienza del danno prospettato ovvero allo stato soggettivo della persona offesa. (Fattispecie nella quale la Corte ha qualificato come truffa aggravata la condotta dell’imputato, che, presentandosi come agente di polizia in borghese ed esibendo un falso distintivo, induceva la persona offesa a farsi consegnare la somma di 500,00 euro, minacciando di elevare verbale di contravvenzione per infrazioni al codice della strada per il superiore importo di 1300,00 euro).
 

Giovedì, 17 Marzo 2016
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