Il testo aggiornato dell’art. 126 bis dopo le modifiche.
Il
testo aggiornato dell’art. 126 bis dopo le modifiche.
A cura di Maurizio Marchi
Art.
126-bis (Patente a punti).
1.
All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio
di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce
decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito
della comunicazione all’·anagrafe di cui sopra della violazione
di una delle norme per le quali e’ prevista la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le
norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella
medesima. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione
deve risultare dal verbale di contestazione.
1-bis.
Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni
delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo
di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano
nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della
patente.
2.
L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione
che comporta la perdita di punteggio, ne da’ notizia, entro trenta
giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende
definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi
e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la
proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni
decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto
pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione
dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi.
La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente
quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione
di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in
solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia
che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale
di contestazione, i dati personali e della patente del conducente
al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo
risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un
suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo
stesso termine, all’·organo di polizia che procede. Il proprietario
del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo
196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato
e documentato motivo, di fornirli e’ soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.. La comunicazione
al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica
3.
Ogni variazione di punteggio e’ comunicata agli interessati dall’anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può
controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le
modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4.
Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio
non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati
dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a cio’ autorizzati
dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare
sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale
e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici
corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine,
l’attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all’ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio,
per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale dagli abilitati alla
guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono stabiliti i criteri per il rilascio dell’autorizzazione, i
programmi e le modalita’ di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5.
Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6,
la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma
di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina
l’attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite
dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno 20 punti,
la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una
norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio,
determina l’attribuzione di un credito di due punti, fino ad un
massimo di dieci punti
6.
Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve
sottoporsi all’esame di idoneita’ tecnica di cui all’articolo 128.
A tale fine, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di
guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure
di cui all’articolo 201, comma 3, e’ atto definitivo. Qualora il
titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti
entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione,
la patente di guida e’ sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo,
dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Il provvedimento di sospensione e’ notificato al titolare della
patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all’articolo
12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento
(Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da
uno Stato estero)
1.
Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale
non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio
italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni è istituita presso
il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti
terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una
banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici
dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno
di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste
dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni
sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all’articolo
12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
2.
Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell’arco
di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è
inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per
un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia
raggiunto nell’arco di due anni, l’inibizione alla guida
è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti
sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre
anni, l’inibizione alla guida è limitata a sei mesi.
3.
Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è
istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità
straniera, al fine di rendere omogenea l’applicazione delle
norme e delle sanzioni previste dal presente decreto.
Venerdì, 23 Settembre 2005
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Art. 126-bis (Patente a punti).
1. All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’·anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali e’ prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.
2. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da’ notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’·organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica
3. Ogni variazione di punteggio e’ comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a cio’ autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l’attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell’autorizzazione, i programmi e le modalita’ di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno 20 punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di due punti, fino ad un massimo di dieci punti
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneita’ tecnica di cui all’articolo 128. A tale fine, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all’articolo 201, comma 3, e’ atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida e’ sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione e’ notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento
(Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero)
1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell’arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell’arco di due anni, l’inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l’inibizione alla guida è limitata a sei mesi.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l’applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto.