Patente a punti: scatta la decurtazione solo con l’identificazione e sanatoria per il passato
Il testo del Decreto Legge 21.09.2005 n. 184 , G.U. 21.09.2005
Il
testo del Decreto Legge 21.09.2005 n. 184 , G.U. 21.09.2005
Patente a punti: scatta la decurtazione solo con l’identificazione
e sanatoria per il passato
Secondo
il Decreto Legge 21.09.2005 n. 184 , G.U. 21.09.2005 Ë il proprietario
del veicolo, ovvero altro obbligato in solido in caso di mancata
identificazione, a dover fornire allíorgano di polizia i dati personali
e della patente del conducente responsabile della violazione contestata.
Al medesimo proprietario si applica, in caso di omessa indicazione
del conducente, la sola sanzione pecuniaria, per altro rideterminata
nella misura di 250 euro e fino ad un massimo di 1.000 euro (oblabili
in via breve con euro 250).
Il DL
n. 184 del 21 settembre 2005 conseguente alla sentenza
n. 27/2005 della Corte Costituzionale, stabilisce per
le situazioni pregresse la riattribuzione dei punti della patente
decurtati prima di tale pronuncia.
DECRETO-LEGGE
21 settembre 2005, n.184
Misure
urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti.
(GU n.
220 del 21-9-2005)
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di adeguare la normativa
vigente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12 gennaio
2005, con cui e’ stata dichiarata l’illegittimita’ costituzionale
dell’articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, in
tema di omessa identificazione del conducente del veicolo che ha commesso
la violazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 settembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’interno;
E m a
n a
il seguente
decreto-legge:
Art.
1.
1. All’articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
di seguito indicato: ´decreto legislativo n. 285 del 1992ª, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: ´La comunicazione
deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile
della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il
proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi
dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede,
entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione,
i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa
violazione.ª;
b) il sesto periodo e’ sostituito dal seguente: ´Il proprietario del
veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196,
sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato
e documentato motivo, di fornirli e’ soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.ª;
2. Il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario
del veicolo, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, qualora non sia stato identificato il
conducente responsabile della violazione, e’ riattribuito, previa
istanza da parte dell’interessato, al titolare della patente medesima.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite
le procedure per la riattribuzione. Fatti salvi gli effetti degli
esami di revisione gia’ sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti
di cui al comma 6 del citato articolo 126-bis, adottati a seguito
di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione
dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.
Art.
2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addi’ 21 settembre 2005
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi,
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Pisanu,
Ministro dell’interno
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
Giovedì, 22 Settembre 2005
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Secondo il Decreto Legge 21.09.2005 n. 184 , G.U. 21.09.2005 Ë il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido in caso di mancata identificazione, a dover fornire allíorgano di polizia i dati personali e della patente del conducente responsabile della violazione contestata. Al medesimo proprietario si applica, in caso di omessa indicazione del conducente, la sola sanzione pecuniaria, per altro rideterminata nella misura di 250 euro e fino ad un massimo di 1.000 euro (oblabili in via breve con euro 250).
Il DL n. 184 del 21 settembre 2005 conseguente alla sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale, stabilisce per le situazioni pregresse la riattribuzione dei punti della patente decurtati prima di tale pronuncia.
DECRETO-LEGGE 21 settembre 2005, n.184
Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti.
(GU n. 220 del 21-9-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di adeguare la normativa vigente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12 gennaio 2005, con cui e’ stata dichiarata l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, in tema di omessa identificazione del conducente del veicolo che ha commesso la violazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. All’articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito indicato: ´decreto legislativo n. 285 del 1992ª, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: ´La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.ª;
b) il sesto periodo e’ sostituito dal seguente: ´Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.ª;
2. Il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, e’ riattribuito, previa istanza da parte dell’interessato, al titolare della patente medesima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure per la riattribuzione. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione gia’ sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 del citato articolo 126-bis, adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 21 settembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Pisanu, Ministro dell’interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli