Giovedì 26 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Omicidio stradale , Varie 01/04/2016

Omicidio stradale: impossibile provare lo stato di ebbrezza
da studiocataldi.it

Non si può obbligare il pirata della strada al prelievo del sangue. I dubbi e i chiarimenti della procura di Trento sulla nuova legge

Non potrà ordinarsi il prelievo del sangue coattivo neanche al pirata della strada più incallito. Subentrano infatti limiti insuperabili di rango costituzionale. A sostenerlo è la procura di Trento che, con la circolare n. 5 del 29 marzo scorso espone i dubbi e le perplessità della riforma dell'omicidio stradale operata con la l. n. 41/2016, in vigore da qualche giorno, con il fine di fornire le prime indicazioni operative agli operatori di polizia giudiziaria.

Tante le "pecche" della nuova legge secondo la procura trentina, prima fra tutte, l'infelice formulazione letterale dell'art. 589-bis c.p. sul nuovo reato di omicidio colposo stradale, il quale sanziona con la pena edittale "base" della reclusione da 2 a 7 anni, chiunque cagioni "per colpa" la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Risulta, infatti, secondo la procura, "totalmente dimenticata la colpa generica [imperizia, negligenza, imprudenza] che, pure, in astratto potrebbe caratterizzare l'atteggiamento psicologico del responsabile, spesso unitamente a profili di colpa specifica [appunto integrata dalla violazione di determinate norme sulla disciplina della circolazione stradale]".

Una soluzione interpretativa, si legge nella circolare, potrebbe rinvenirsi, ritenendo che "i profili di colpa generica possano ricomprendersi nel riferimento ampio all'avere il soggetto cagionato la morte 'per colpa'". Diversamente opinando, infatti, qualora volessero contestarsi anche profili di colpa generica si dovrebbe pervenire alla soluzione, "ingiustificatamente penalizzante, di dover contestare, insieme al reato specifico di cui all'articolo 589 bis del Cp, anche – in concorso formale ex articolo 81, comma 1, c.p., il reato di cui all'art. 589, comma 1, c.p., con effetti pregiudizievoli dal punto di vista sanzionatorio.

Cosa ancora più grave, per la procura trentina, è il riscontro oggettivo dello stato di alterazione (alcolica o da sostanze stupefacenti) del conducente, che la legge sottopone a un pesante aggravio delle sanzioni: nel caso di rifiuto (a sottoporsi al test alcolemico o a quello volto a verificare l'assunzione di droghe) sorgerebbero, invero, notevoli problemi.

Anche se sono state introdotte delle specifiche modifiche normative che consentono all'autorità giudiziaria la sottoposizione "coattiva" del soggetto al prelievo di liquidi biologici o ad accertamenti medici, è pur vero ammette la procura che la disciplina deroga ai "principi costituzionali di cui all'articolo 13" e pertanto va interpretata in modo rigoroso e non estensivo.

Per legge, infatti, spiega la procura, si può procedere al prelievo coattivo "di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale" e tale elencazione è tassativa, per cui non è legittimo imporre il prelievo ematico, che in casi del genere è il più attendibile per la verifica di uno stato di alterazione.

Due, allora, sono le conseguenze, a detta della procura ineludibili: la prima è che il prelievo ematico non potrà mai essere imposto "coattivamente" neppure attraverso il ricorso allo strumentario di cui al combinato disposto degli articoli 224 bis e 359 bis c.p.p.; la seconda, concerne la disciplina di garanzia nel caso di prelievo ematico sollecitato al di fuori di specifiche ragioni sanitarie. In tal caso, "in linea con la giurisprudenza più accreditata, deve ritenersi che, se i sanitari abbiano ritenuto di non sottoporre il conducente a cure mediche ed a prelievo ematico, la richiesta degli organi di polizia giudiziaria di effettuare l'analisi del tasso alcolemico e/o sulla presenza di principi attivi stupefacenti per via ematica presupporrebbe – scrive la procura - sempre l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, in mancanza del quale si configura una nullità a regime intermedio, non più deducibile, secondo le regole generali, [solo] 'dopo la deliberazione della sentenza di primo grado', alla stregua di quanto previsto dall'articolo 180 del Cpp, richiamato dall'articolo 182, comma 2, secondo periodo, del Cpp".

di Marina Crisafi
da studiocataldi.it


Le prime direttive delle Procure sulla Legge n.41/2016 - Omicidio stradale e prime difficoltà di applicazione, in questo caso chiarimenti sull’obbligo del prelievo di sangue. (ASAPS)

Venerdì, 01 Aprile 2016
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK