Ministero dell'Interno
"Messa alla prova". Ripercussione sui provvedimenti prefettizi di sospensione cautelare della patente di guida
Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali
Ufficio III: Politiche per l'attuazione del sistema sanzionatorio amministrativo
Prot. n. 2011-2347
Roma
ALLA PREFETTURA - U.T.G. DI
(Rif. nota n. 20554 DEL 4.4.2016)
U D I N E
OGGETTO: "Messa alla prova". Ripercussione sui provvedimenti prefettizi di sospensione cautelare della patente di guida.
In relazione alla nota in riferimento, inerente l'istituto in oggetto, si rappresenta che la recente sentenza n. 40069/2015 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affrontato per la prima volta il rapporto tra l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (che, se svolta con esito positivo, determina l'estinzione del reato) e "applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, prevista dall'articolo 168-ter, secondo comma, c.p., a mente del quale "l'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge". Viene così a determinarsi un'ipotesi in cui, in base al combinato disposto degli articoli 168-bis e 168-ter, c.p., e degli articoli del codice della strada che prevedono la sospensione o la revoca della patente conseguente alla commissione di reato, le predette sanzioni accessorie vanno applicate anche in assenza di condanna definitiva penale.
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Una circolare di chiarimento sulla “MESSA ALLA PROVA”. (ASAPS)