Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Cartella esattoriale - Violazioni del Codice della
strada - Notificazione del verbale presupposto - Inosservanza dell’art. 7, L. n. 890/82 circa l’ordine delle persone a cui consegnare l’atto - Nullità della notificazione - Conseguenze - Nullità della cartella esattoriale - Fattispecie in tema di consegna al portiere del verbale di accertamento della violazione.
La cartella esattoriale relativa a violazione del Codice della strada è nulla se nella notificazione del verbale presupposto non è stato osservato l’art. 7 della L. n. 890/82, nella parte relativa all’ordine delle persone a cui consegnare l’atto. (Nella specie la notifica del verbale di accertamento era stata effettuata nelle mani del portiere dello stabile senza che nella cartolina postale di ricevimento, prodotta in copia, vi fosse alcun riferimento alla “mancanza” del destinatario o di una delle persone di famiglia o conviventi o poste al servizio della casa o dell’ufficio o dell’azienda).